Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56, recante norme per la disciplina dei servizi di sviluppo agricolo.

Numero della legge: 49
Data: 4 dicembre 1992
Numero BUR: 35
Data BUR: 19/12/1992

L.R. 4 Dicembre 1992, n. 49
Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56, recante norme per la disciplina dei servizi di sviluppo agricolo.

(Pubblicata nel B.U. 19 dicembre 1992, n. 35, S.O. n. 3)


Art. 1

1. Il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56, e' sostituito dal seguente:
"1. Nell'ambito dei profili professionali da individuare nell'ottava qualifica funzionale, di cui all'articolo 24 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, sono individuati cento posti per funzionario tecnico esperto per la divulgazione agricola, in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie, scienze forestali o medicina veterinaria o scienze della produzione animale e quarantacinque posti per funzionario esperto per l'informazione socio-economica, in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie o scienze forestali o medicina veterinaria o scienze naturali biologiche o scienze economiche o sociologiche".


Art. 2

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 56 del 1987 cosi' come modificato dalla legge regionale 5 marzo 1990, n. 25, e' sostituito dal seguente:
"2. Nell'ambito dei profili professionali da individuare nella sesta qualifica funzionale, di cui all'articolo 24 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, sono individuati centocinquanta posti per istruttore tecnico, esperto per la divulgazione agricola e cinquanta posti per istruttore tecnico, esperto nell'informazione socio-economica agricola, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore in campo agrario".


Art. 3

1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale n. 56 del 1987 e' sostituito dal seguente:
"3. La dotazione organica del ruolo del personale degli uffici regionali dell'ottava qualifica funzionale e' aumentata di venti unita' e le dotazioni organiche del ruolo del personale degli uffici regionali della sesta qualifica funzionale sono diminuite di venti unita'. I divulgatori assunti sulla base dei corsi di formazione organizzati dal Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (CIFDA) sono utilizzati anche presso l'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (ERSAL) nell'ambito delle attivita' previste per assicurare la piu' ampia integrazione funzionale tra le strutture incaricate di svolgere assistenza tecnica".

2. Ferme restando le competenze e le attribuzioni primarie previste per le qualifiche funzionali rispettivamente, di funzionario tecnico ed istruttore tecnico, esperti per la divulgazione agricola ed in attesa dell'attribuzione dei rispettivi profili professionali, il suindicato personale puo', in presenza di particolari esigenze delle strutture centrali e periferiche dell'assessorato regionale all'agricoltura, essere adibito a mansioni, anche amministrative, proprie di tali strutture restando, nei limiti degli incarichi ricevuti, funzionalmente dipendenti dalle strutture stesse.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.