Modifica ed integrazione della legge regionale 12 settembre 1986, n. 44, concernente: "Interventi per il settore della olivicoltura colpito dalle eccezionali gelate verificatesi nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985".

Numero della legge: 46
Data: 30 luglio 1987
Numero BUR: 23
Data BUR: 20/08/1987

L.R. 30 Luglio 1987, n. 46
Modifica ed integrazione della legge regionale 12 settembre 1986, n. 44, concernente: "Interventi per il settore della olivicoltura colpito dalle eccezionali gelate verificatesi nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985".

(Pubblicata nel B.U. 20 agosto 1987, n. 23)



Art. 1

L' articolo 2 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 44, viene cosi' modificato ed integrato:
<< Art. 2.

Alle aziende agricole di cui al precedente articolo sono concessi:
a) contributi in conto capitale sulle seguenti spese occorrenti per l' esecuzione di potature di ricostituzione: L. 19.000 a pianta per la potatura alle branche; L. 25.000 a pianta per la potatura al ciocco;
b) contributo corrispondente al valore in lire di 2 ECU a pianta per cinque anni in caso di reimpianti di cui al successivo articolo 2 o di taglio al ciocco, a titolo di aiuto complementare per incentivare la razionalita' degli interventi di ricostituzione;
contributo corrispondente al valore in lire di 2 ECU a pianta per tre anni in caso di potatura delle branche, a titolo di aiuto complementare per incentivare la razionalita' degli interventi di ricostituzione.
I contributi in conto capitale sulle spese di cui alla precedente lettera a) sono commisurati al 50 per cento per le grandi aziende, al 65 per cento per le medie aziende e all' 80 per cento per le piccole aziende, in analogia a quanto previsto per l' applicazione della legge 15 ottobre 1981, n. 590 (articolo 1, secondo comma, lettera d).
L' aiuto complementare di cui alla precedente lettera b) potra' essere concesso per le aziende nelle quali le operazioni di ricostituzione interessino superfici pari ad almeno 0,5 ettari di oliveto e, comunque, nel limite massimo corrispondente a 3.000 olivi per ciascuna azienda.
Ai fini della conversione dell' ECU in lire italiane si applica il tasso in vigore al momento della concessione dei contributi di cui alla precedente lettera b), (per l' anno 1987 un ECU e' pari a L. 1.554). >>.


Art. 2

L' articolo 4 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 44 viene cosi' modificato ed integrato:
<< Art. 4.

Alle aziende agricole, singole od associate, che per la gravita' dei danni subiti agli impianti olivicoli debbono procedere alla ricostruzione totale o parziale, mediante reimpianto degli olivi esistenti, sono concessi contributi in conto capitale sulle spese ritenute ammissibili, ivi incluse quelle per l' estirpazione delle piante di olivo preesistenti.
Tali spese ammissibili, comunque, non potranno superare i seguenti limiti:
L. 7.500.000.000 ad ettaro per il reimpianto di oliveti con il sesto di metri 6x6;
L. 8.500.000 ad ettaro per reimpianto di oliveti con il sesto di metri 6x5;
L. 37.000 a pianta quando il reimpianto interessa solo una parte degli olivi presenti.
I contributi in conto capitale sulle spese ritenute ammissibili sono commisurati al 50 per cento per le grandi aziende, al 65 per cento per le medie aziende e all' 80 per cento per le piccole aziende, in analogia a quanto previsto per l' applicazione della legge 15 ottobre 1981, n. 590 (articolo 1, secondo comma, lettera d).
I contributi di cui al presente articolo nonche' quelli previsti dal precedente articolo 1, sono concedibili per gli interventi di ricostituzione eseguiti a decorrere dal 1o febbraio 1985 >>.


Art. 3

Dopo l' articolo 7 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 44, vengono aggiunti i seguenti articoli:
<< Art. 7 bis

I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli concessi per lo stesso fine da altre normative.
E' tuttavia consentita l' integrazione dei contributi concessi o liquidati ai termini dell' articolo 7 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57 per i danni agli impianti olivicoli conseguenti alle gelate dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985, nonche' l' integrazione dei contributi concessi o liquidati ai sensi del regolamento CEE n. 1654/ 86 del Consiglio del 26 maggio 1986 per la ricostituzione degli oliveti danneggiati dalle medesime gelate, fino ai limiti massimi concedibili ai termini dell' articolo 2, lettera a), e dell' articolo 4 della presente legge.
E' altresi' consentita la concessione dell' aiuto complementare di cui all' articolo 2, lettera b) della presente legge in aggiunta ai contributi concessi ai termini dell' articolo 7 della legge 17 dicembre 1982, n. 57, come integrati ai sensi del precedente comma.

Art. 7 ter.

Le domande per beneficiare delle provvidenze indicate dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge devono essere presentate, in duplice copia, al settore decentrato agricoltura e foreste competente per territorio, entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le domande per beneficiare della integrazione dei contributi di cui al secondo comma del precedente articolo 7 bis, nonche' per beneficiare dell' aiuto complementare di cui al terzo comma del medesimo articolo, devono essere presentate, in duplice copia, al settore decentrato agricoltura e foreste competente per territorio entro novanta giorni dalla data del provvedimento di concessione o liquidazione dei contributi, emesso ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57, o del Regolamento CEE numero 1654/ 86 del Consiglio del 26 maggio 1986.
Per beneficiare del contributo a titolo di aiuto complementare di cui alla lettera b), dell' articolo 2 della presente legge, negli anni successivi alla prima richiesta formulata ai sensi dei precedenti primo e secondo comma, deve essere ripetuta specifica domanda al settore decentrato agricoltura e foreste competente per territorio per ciascuno degli anni per i quali e' previsto l' aiuto entro i termini che saranno indicati dall' Assessorato regionale agricoltura e foreste.
I settori decentrati agricoltura e foreste provvedono alla istruttoria tecnico - amministrativa delle domande di cui ai precedenti commi ed all' accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori, dove necessario.
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessorato regionale all' agricoltura, delibera la concessione dei benefici previsti.
Su richiesta degli interessati la Giunta regionale puo' deliberare la liquidazione di una anticipazione pari al 50 per cento del contributo concesso ai sensi dell' articolo 2, lettera a) e dell' articolo 4 della presente legge, previa costituzione di apposita polizza fidejussoria bancaria od assicurativa in favore della Regione Lazio di importo corrispondente al contributo anticipato maggiorato del 5 per cento.
I medesimi settori decentrati agricoltura possono erogare parte dei contributi concessi ai sensi dell' articolo 2, lettera a) ed articolo 4 della presente legge in relazione alla presentazione di uno stato di avanzamento degli interventi di ricostituzione che rappresentino almeno il 40 per cento della spesa complessiva ammessa.
Nell' ambito dei benefici deliberati dalla Giunta regionale i settori decentrati agricoltura e foreste provvedono alla erogazione dei benefici stessi >>.


Art. 4

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.