Istituzione del parco sub - urbano Valle del Treja.

Numero della legge: 43
Data: 22 settembre 1982
Numero BUR: 28
Data BUR: 09/10/1982

L.R. 22 Settembre 1982, n. 43
Istituzione del parco sub - urbano Valle del Treja.

(Pubblicata nel B.U. 09 ottobre 1982, n. 28)


Art. 1
(Istituzione)

Allo scopo di tutelare l' integrita' delle caratteristiche naturali della valle del fiume Treja e di valorizzare le risorse ai fini di una razionale fruizione da parte dei cittadini, e' istituito il parco del Treja ai sensi e per gli effetti dell' art. 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.


Art. 2
(Delimitazione)

Il parco del Treja e' delimitato dai confini riportati nella cartografia in scala 1: 10.000 che costituisce parte integrante della presente legge. Entro il termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l' ente gestore di cui al successivo art. 4 provvede all' apposizione di cartelli segnaletici perimetrali e lungo le strade di accesso, recanti la scritta << Regione Lazio - Parco sub - urbano del Treja >> ed un simbolo proprio e caratteristico del parco.


Art. 3
(Classificazione)

Il parco del Treja e' classificato, ai sensi dell' art. 4 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, << Parco sub - urbano >>.


Art. 4
(Gestione)

La gestione del parco sub - urbano del Treja e' affidata ad un consorzio tra i comuni di Mazzano Romano e Calcata. Entro il termine di sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge il consorzio adotta il proprio statuto, che viene approvato con deliberazione della Giunta regionale.
Sono organi del consorzio: l' assemblea, il comitato di gestione, il presidente, il collegio dei revisori dei conti.
Entro il termine di trenta giorni dalla approvazione dello statuto da parte della Regione il consorzio di gestione istituisce l' ufficio tecnico preposto alla gestione del parco composto da un direttore del parco, dal personale amministrativo e tecnico - organizzativo e in ragione di un massimo di cinque addetti.
Il direttore del parco svolge le funzioni di segretario del consorzio e partecipa con voto consultivo alle riunioni dell' assemblea e del comitato di gestione.
Il personale di gestione verra' assunto per pubblico concorso, i cui termini verranno stabiliti di concerto con l' ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali.
Fino all' espletamento del concorso, per lo svolgimento delle mansioni riguardanti il funzionamento e il primo avvio del parco, l' ente gestore potra' avvalersi del personale dei comuni di Mazzano Romano e di Calcata nonche' di quello degli uffici regionali appositamente distaccati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
In caso di scioglimento del consorzio o di mancato accordo fra i comuni interessati, la gestione e' affidata in via provvisoria alla Regione Lazio che puo' nominare un commissario ad acta.


Art. 5
(Regolamento di attuazione)

Entro il termine di sei mesi dall' entrata in vigore dello statuto, l' ente gestore predispone il regolamento di attuazione del parco in base alle disposizione del successivo art. 6.


Art. 6
(Direttive per la valorizzazione ed utilizzazione )

Il regolamento di attuazione, oltre a quanto previsto nell' art. 9 della legge 28 novembre 1977, n. 46, deve indicare:
a) le zone da destinare a riserva orientata (interventi volti al restauro o alla ricostruzione di ambienti o equilibri naturali alterati o degradati);
b) eventuali zone di riserva integrale per biocenosi inserite in complessi maggiori o complessi unitari superstiti;
c) eventuali monumenti naturali;
d) le aree da destinare alla fruizione pubblica per fini turistici, didattici, educativi, sportivi, e le relative attrezzature (punti di sosta e picnic, focolari, percorsi sportivi e pedonali segnalati, parcheggi ed altri);
e) percorsi attrezzati, segnalati e descritti, rappresentativi dei diversi ambienti tipici del parco, denominati << sentieri natura >>;
f) le norme per la regolamentazione dell' esercizio della pesca valutate secondo principi di mantenimento dell' equilibrio idrobiologico. L' ente gestore potra' stabilire che il pubblico acceda al parco o ad alcuni dei suoi servizi dietro pagamento di una somma il cui ammontare verra' determinato di concerto con l' ufficio regionale per i parchi, al fine di concorrere al finanziamento per la gestione del parco stesso.
Dovranno comunque essere assicurate particolari facilitazioni per gruppi in visita a scopo didattico o per la ricerca scientifica, e per quelli organizzati da associazioni riconosciute per la promozione culturale dei cittadini.


Art. 7
(Finanziamenti)

Per la realizzazione del parco sub - urbano << Valle del Treja >> e' autorizzata per l' anno finanziario 1982 la spesa di L. 200 milioni.
Detta somma sara' iscritta in termini di competenza al capitolo n. 21003 che si istituisce nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1982 con la seguente denominazione: << Contributi per la gestione e il primo avviamento del parco sub - urbano Valle del Treja >>. Alla copertura finanziaria della spesa predetta si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di competenza del capitolo n. 25842 (fondo globale) del bilancio regionale per l' esercizio 1982. Per le esigenze di cassa si provvedera' ai sensi del secondo comma dell' art. 21 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.
Alla copertura finanziaria degli oneri afferenti gli anni successivi si provvedera' annualmente con legge di bilancio.
Alla erogazione dei finanziamenti annuali ordinari la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dall' ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giungo che deve contenere tra l' altro i rendiconti delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie, la descrizione delle attivita' svolte nella gestione annuale, ivi compresi i progetti di attuazione o stralci di essi.
Possono essere concessi all' ente gestore finanziamenti concernenti singoli progetti di interesse locale o regionale da realizzare nell' ambito del parco, o contributi da parte di enti pubblici o privati, per la realizzazione di iniziative utili alle finalita' istitutive e al funzionamento del parco stesso.


Art. 9
(Sanzioni)

Per le sanzioni si applica quanto previsto dall' art. 8 della legge regionale 4 aprile 1979, n. 21 e successive modifiche e integrazioni.
La sanzione amministrativa minima applicabile per le violazioni alla legge o al regolamento di attuazione e' stabilita in L. 50.000 (cinquantamila) raddoppiata in caso di recidivita'.


Art. 10
(Norme particolari)

Nel territorio del parco e per una fascia esterna a cento metri al suo perimetro, e' vietato l' esercizio della caccia e della uccellagione con qualunque mezzo esercitate, con le eccezioni previste dall' art. 6, lettera f) della legge regionale 4 aprile 1979, n. 21.


Art. 11
(Norme finali)

L' ente gestore e' autorizzato con la presente legge a stipulare convenzioni, previo parere dell' ufficio regionale per i parchi, con enti pubblici, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, per la gestione di servizi turistici e dei servizi generali necessari alla conduzione ordinaria e straordinaria del parco.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.