Bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1985.

Numero della legge: 30
Data: 4 aprile 1985
Numero BUR: 10
Data BUR: 12/04/1985

L.R. 04 Aprile 1985, n. 30
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1985.

(Pubblicata nel B.U. 12 aprile 1985, n. 10, S.O. n. 2)


Art. 1

Il totale generale delle entrate della Regione Lazio per l' anno finanziario 1985 e' approvato in L. 7.339.362.859.090 in termini di competenza ed in L. 7.080.346.503.000 in termini di cassa.
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l' accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione Lazio delle somme dei proventi dovuti, per l' anno finanziario 1985, sulla base dello stato di previsione dell' entrata annesso alla presente legge (Tabella << A >>).


Art. 2

Il totale generale delle spese della Regione Lazio per l' anno finanziario 1985 e' approvato in L. 7.339.362.859.090 in termini di competenza ed in L. 7.080.346.503.000 in termini di cassa.
E' autorizzato, secondo le leggi in vigore, l' impegno ed il pagamento delle spese della Regione Lazio, per l' anno finanziario 1985, in conformita' dei dati di competenza e di cassa di cui all' annesso stato di previsione (Tabella << B >>).
E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione Lazio per l' anno finanziario 1985.


Art. 3

E' approvato il bilancio pluriennale della Regione Lazio per l' arco di tempo relativo agli anni 1985/ 1987.


Art. 4

Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa:
a) elenco n. 1 concernente i capitoli afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi, in conformita' alla vigente legislazione, integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie;
b) elenco n. 2, concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento;
c) elenco n. 3, concernente le garanzie prestate dalla Regione Lazio ai sensi dell' articolo 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15;
d) elenco n. 4, concernente i provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali iscritti ai seguenti capitoli:
Cap. 29801 L. 4.500.000.000
Cap. 29802 L. 46.405.000.000
Cap. 29822 L. 63.200.000.000
Cap. 29831 L. 2.500.000.000
Cap. 29832 L. 17.050.000.000
Cap. 29841 L. 100.000.000
Cap. 29842 L. 103.100.000.000
Cap. 29852 L. 600.000.000


Art. 5

Per la copertura finanziaria di interventi finalizzati alla ripresa della produzione e dell' occupazione nel Lazio, iscritti nei capitoli di spesa di cui all' elenco n. 5 allegato alla presente legge, la Regione Lazio e' autorizzata, per l' anno 1985, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di L. 472.142.000.000.
I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 20,50% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima d' ammortamento di 35 anni e minima di 10 anni.
Il pagamento delle annualita' di ammortamento dei mutui e' garantito dalla Regione mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio, per tutta la durata dell' ammortamento stesso, delle somme occorrenti per l' effettuazione dei pagamenti. Tale onere e' valutato in annue L. 100.200.000.000 (capitoli n. 30114 e n. 30999 della spesa) a partire dall' esercizio finanziario 1985.
La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all' assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge.
Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al precedente terzo comma, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbono essere dilazionate nel tempo, ad avere una durata inferiore a quella autorizzata, gli adeguamenti relativi all' entita' degli stanziamenti annui, diversa decorrenza e durata nel tempo saranno annualmente regolati con la legge di bilancio ai sensi dell' articolo 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335.


Art. 6

Sono approvati i bilanci per l' anno 1985 dell' IRSPEL (Istituto regionale studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio) e dell' ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio).

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.