Modifica alla legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 1985, concernente: << Riorganizzazione dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze >>.

Numero della legge: 55
Data: 26 aprile 1985
Numero BUR: 13
Data BUR: 10/05/1985

L.R. 26 Aprile 1985, n. 55
Modifica alla legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 1985, concernente: << Riorganizzazione dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze >>.

(Pubblicata nel B.U. 10 maggio 1985, n. 13)


Art. 1

L' articolo 7 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 1985 concernete << Riorganizzazione dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze >> e' cosi' sostituito;

<< Art. 7
(Piani annuali)

Le unita' sanitarie locali integrano il piano territoriale ed il programma annuale, di cui all' articolo 11 della legge regionale n. 44 del 1982, con un piano di organizzazione dei centri di accoglienza e di orientamento.
In modo dettagliato il piano deve indicare:
a) le sedi dei centri;
b) il personale gia' attivo nei servizi di assistenza ai tossicodipendenti e quello di ruolo e non, necessario alla loro organizzazione;
c) la spesa prevista per il loro funzionamento. Il comune di Roma esercita il coordinamento delle unita' sanitarie locali comprese nel suo territorio ai sensi dell' articolo 13 della legge regionale n. 93 del 1979 >>.


Art. 2
(Norma finanziaria)

L' articolo 8 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 1985 concernente << Riorganizzazione dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze >> e' cosi' sostituito:

<< Art. 8

Le attivita' di cui alla presente legge sono finanziate:
a) dai fondi statali assegnati ai sensi dell' articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;
b) dal finanziamento integrativo regionale previsto ai sensi dell' articolo 13 della legge regionale n. 44 del 1982, per interventi di prevenzione e riabilitazione degli stati di alcoolismo e tossicodipendenze;
c) dalle quote del fondo sanitario nazionale, vincolate alle finalita' di cui alla presente legge, annualmente assegnato dallo Stato, nonche' dalle quote del fondo sanitario nazionale, parte in conto capitale, previste nel piano triennale 1985/ 1987. >>.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 26 aprile 1985
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 23 aprile 1985

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.