L.R. 19 Gennaio 1999, n. 2 |
Procedure concorsuali a sedi farmaceutiche.
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s.o. n.1 Art. 1 1. La prova attitudinale dei concorsi a sedi farmaceutiche, disciplinata ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, precede la valutazione dei titoli. L'attribuzione del punteggio per titoli e' riservata ai soli candidati che hanno superato la prova attitudinale. 2. La commissione giudicatrice provvede, prima della prova attitudinale, alla fissazione dei criteri di valutazione dei titoli. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |