L.R. 29 Dicembre 2003, n. 43 |
"Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Lazio per l’anno finanziario 2004".
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IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga La seguente legge: Art. 1 (Autorizzazione per la Giunta regionale all’esercizio provvisorio del bilancio) 1. Ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione bilancio e contabilità della Regione) la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvata per legge e comunque non oltre il 31 marzo 2004, la gestione del bilancio per l’anno finanziario 2004, con le disposizioni e le modalità previste nelle proposte di legge finanziaria e di bilancio all’esame del Consiglio regionale secondo gli stati di previsione e l’eventuali note di variazione. 2. La gestione in via provvisoria del bilancio è consentita limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo. 3. La limitazione di cui al comma 2 non sussiste per le spese obbligatorie di cui all’elenco 1 allegato al bilancio, per le spese concernenti la gestione del personale e per spese che per loro natura non sono suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi. Art. 2 (Autorizzazione per enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione all’esercizio provvisorio del Bilancio) 1. E’ autorizzato per gli enti, le aziende e gli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione l’esercizio provvisorio. 2. Gli enti, le aziende e gli organismi per i quali il bilancio di previsione per l’anno 2004 è stato approvato dal competente organo e pervenuto alla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 57, comma 2, della l.r. 25/2001 sono autorizzate a gestire il bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi. Art. 3 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 29 dicembre 2003 Storace |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |