Interventi regionali straordinari per il collegamento delle isole Pontine con i porti regionali del Lazio.

Numero della legge: 56
Data: 17 dicembre 1982
Numero BUR: 36
Data BUR: 30/12/1982

L.R. 17 Dicembre 1982, n. 56
Interventi regionali straordinari per il collegamento delle isole Pontine con i porti regionali del Lazio.

(Pubblicata nel B.U. 30 dicembre 1982, n. 36)




Art. 1
(Finalita')

Al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni delle isole di Ponza e di Ventotene, assicurando l' approvvigionamento delle merci necessarie al regolare funzionamento dei servizi pubblici e sociali e la continuita' ed il miglioramento del servizio di trasporto passeggeri nell' intero corso dell' anno, la Regione concede contributi a favore di aziende che esercitano servizi di trasporto marittimo collettivo di carattere pubblico.
I servizi di trasporto di cui al precedente comma riguardano il collegamento delle isole pontine con i porti regionali del Lazio.



Art. 2

(Destinatari della legge)

I contributi di cui al precedente articolo sono concessi ad aziende regolarmente autorizzate dai competenti organi legalmente ammessi a contributo,
di osservare le tariffe autorizzate dai competenti organi; il divieto di apportare variazioni o interruzioni anche temporanee al programma dei servizi autorizzati; l' obbligo di tenuta dei mezzi impiegati in stato di efficienza e di decoro;
l' obbligo dell' osservanza della vigente legislazione in materia di lavoro per il personale addetto. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, approva lo schema di convenzione - tipo entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
La convenzione di cui al precedente primo comma e' stipulata dal presidente dell' amministrazione provinciale di Latina, su conforme deliberazione della giunta provinciale, e dal legale rappresentante della azienda destinataria del contributo.
L' inosservanza delle clausole previste nella convenzione comporta la decadenza dai benefici di cui alla presente legge.


Art. 10
(Efficacia della legge)

ed abrogazione delle normative pregresse Gli effetti della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1983.
Da tale data e' abrogata la legge regionale 18 luglio 1979, n. 54, concernente: << Erogazione di un contributo straordinario una tantum al comune di Ponza >>.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.