L.R. 10 Novembre 1997, n. 41 |
REALIZZAZIONE DI AVIOSUPERFICI E CAMPI DI VOLO
|
(Pubblicata nel B.U. 20 novembre 1997, n. 32, S.O. n. 2) Art. 1 (Oggetto) 2. Le aviosuperfici ed i campi di volo di cui al comma 1 riguardano l'esercizio del volo e dei vari sport dell'aria ad esso collegati, ad esempio paracadutismo, volo a vela, volo da diporto e sportivo. Art. 2 (Autorizzazione comunale) 1. I comuni possono autorizzare, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, la realizzazione di aviosuperfici e campi di volo nelle zone territoriali omogenee "E" di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97. 2. I comuni, con popolazione non superiore ai centocinquantamila abitanti, possono autorizzare la realizzazione di una sola aviosuperficie o campo di volo. 3. Nel caso di aree soggette a vincoli disposti da leggi nazionali e/o regionali, la richiesta di autorizzazione deve essere corredata degli eventuali nulla osta. 4. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato, oltre alla documentazione di rito, un atto d'obbligo nel quale deve essere chiaramente indicato l'impegno alla non alterazione permanente dei luoghi ed al loro ripristino in caso di cessazione dell'attivita' mediante la rimozione di manufatti ed attrezzature. 5. L'area oggetto della richiesta deve essere adeguatamente lontana dai centri abitati e rispettare tutte le norme di legge per la sicurezza di persone e cose. Art. 3 (Modalita' di realizzazione) 1. Le aviosuperfici ed i campi di volo sono costituiti da una pista erbosa per la cui esecuzione occorrano modesti livellamenti del terreno tali da non alterarne in modo sostanziale il profilo e comunque in area il cui accesso sia garantito da viabilita' gia' esistente. 2. E' ammessa la realizzazione di impianti tecnici di modesta entita' e strutture di appoggio utilizzando edifici o manufatti preesistenti, nonche' la posa in opera di maniche a vento, antenne ricetrasmittenti, segnalatori luminosi ed attrezzature similari. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |