REALIZZAZIONE DI AVIOSUPERFICI E CAMPI DI VOLO

Numero della legge: 41
Data: 10 novembre 1997
Numero BUR: 32
Data BUR: 20/11/1997

L.R. 10 Novembre 1997, n. 41
REALIZZAZIONE DI AVIOSUPERFICI E CAMPI DI VOLO

(Pubblicata nel B.U. 20 novembre 1997, n. 32, S.O. n. 2)



Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina la realizzazione e l'esercizio di aviosuperfici e campi di volo per aeromobili, nel rispetto della legge 2 aprile 1968, n. 518, del decreto ministeriale 10 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 settembre 1988, n. 205, della legge 25 marzo 1985, n. 106 e del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207.

2. Le aviosuperfici ed i campi di volo di cui al comma 1 riguardano l'esercizio del volo e dei vari sport dell'aria ad esso collegati, ad esempio paracadutismo, volo a vela, volo da diporto e sportivo.


Art. 2
(Autorizzazione comunale)

1. I comuni possono autorizzare, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, la realizzazione di aviosuperfici e campi di volo nelle zone territoriali omogenee "E" di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97.

2. I comuni, con popolazione non superiore ai centocinquantamila abitanti, possono autorizzare la realizzazione di una sola aviosuperficie o campo di volo.

3. Nel caso di aree soggette a vincoli disposti da leggi nazionali e/o regionali, la richiesta di autorizzazione deve essere corredata degli eventuali nulla osta.

4. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato, oltre alla documentazione di rito, un atto d'obbligo nel quale deve essere chiaramente indicato l'impegno alla non alterazione permanente dei luoghi ed al loro ripristino in caso di cessazione dell'attivita' mediante la rimozione di manufatti ed attrezzature.

5. L'area oggetto della richiesta deve essere adeguatamente lontana dai centri abitati e rispettare tutte le norme di legge per la sicurezza di persone e cose.


Art. 3
(Modalita' di realizzazione)

1. Le aviosuperfici ed i campi di volo sono costituiti da una pista erbosa per la cui esecuzione occorrano modesti livellamenti del terreno tali da non alterarne in modo sostanziale il profilo e comunque in area il cui accesso sia garantito da viabilita' gia' esistente.

2. E' ammessa la realizzazione di impianti tecnici di modesta entita' e strutture di appoggio utilizzando edifici o manufatti preesistenti, nonche' la posa in opera di maniche a vento, antenne ricetrasmittenti, segnalatori luminosi ed attrezzature similari.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.