Ulteriore finanziamento e modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 17, concernente: "Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi" e alla legge regionale 20 giugno 1984, n. 29, concernente: "Ulteriore finanziamento e modifica alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 17".

Numero della legge: 29
Data: 9 marzo 1990
Numero BUR: 8
Data BUR: 20/03/1990

L.R. 09 Marzo 1990, n. 29
Ulteriore finanziamento e modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 17, concernente: "Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi" e alla legge regionale 20 giugno 1984, n. 29, concernente: "Ulteriore finanziamento e modifica alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 17".

(Pubblicata nel B.U. 20 marzo 1990, n. 8).


Art. 1

1. La Regione al fine di completare gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1981, n. 17, relativi alle zone dell'Alto Reatino colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 interviene a favore dei comuni individuati nell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1980, nell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 1981 e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 1982, con i fondi messi a disposizione con decreto del Ministro della protezione civile 24 marzo 1987, n. 163 e con un ulteriore contributo ad integrazione delle somme stanziate a favore degli interventi di cui all'articolo 4, lettera c), della legge regionale 8 giugno 1981, n. 17.


Art. 2

1. I comuni di cui al precedente articolo devono rimettere alla Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una dettagliata e puntuale relazione sullo stato di attuazione dei piani annuali di cui all'articolo 11 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 17.

2. Ai comuni inadempienti non saranno erogati i contributi previsti dalla presente legge.

3. Con le somme assegnate, i comuni medesimi provvedono alla concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 2, primo comma, lettere b), c), d) della legge regionale n. 17 del 1981, agli aventi diritto inseriti nella graduatoria delle domande di cui all'articolo 17 della predetta legge, rimasti esclusi dai benefici per esaurimento dei fondi, sempre che le medesime amministrazioni comunali abbiano previsto finanziamenti a favore di tali categorie di soggetti, nel piano di cui all'articolo 9 della citata legge regionale n. 17 del 1981.


Art. 3

1. Il 30 per cento dei fondi assegnati dalla Regione ai sensi della presente legge e di cui al successivo articolo 7, saranno ripartiti dall'amministrazione provinciale di Rieti in rapporto percentuale al finanziamento previsto dal piano poliennale per lo sviluppo socio-economico limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge regionale n. 17 del 1981, tra i comuni che dimostrino la necessita' del completamento delle opere pubbliche comprese nei piani previsti nell'articolo 11 della legge regionale n. 17 del 1981, in particolare per la realizzazione di opere igienico-sanitarie ed idriche.

2. Le eventuali somme residue saranno ugualmente utilizzate con le modalita' e per gli interventi di cui al precedente comma.


Art. 4

1. Gli interventi di cui ai precedenti articoli sono adottati con deliberazione del consiglio comunale; detta deliberazione costituisce variante ai piani di attuazione di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 17 e deve essere trasmessa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'amministrazione provinciale di Rieti per l'approvazione e l'erogazione dei fondi a favore del comune interessato, secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 17.

2. La Regione eroghera' all'amministrazione provinciale di Rieti i finanziamenti previsti dalla presente legge entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.


Art. 5

1. Il comune di Cittareale e' autorizzato, ai sensi del terzo comma della legge regionale n. 17 del 1981, ad erogare agli aventi diritto di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 17 del 1981 gli interessi maturati sul contributo assegnato e non erogato per il periodo tra la data di disponibilita' e quella di inizio lavori. Per tali casi e' consentita la deroga ai limiti previsti dal nono comma, lettera a), della predetta legge regionale n. 17 del 1981.


Art. 6

1. Il contributo di cui al nono comma, lettera a), dell'articolo 8 della legge regionale n. 17 del 1981 e' incrementato di L. 15 milioni elevabile per i residenti a L. 20 milioni.

2. Ai fini della concessione dell'ulteriore contributo, gli interessati devono presentare apposita domanda al comune di Cittareale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata da una perizia redatta dal direttore dei lavori che si assume la responsabilita', perseguibile penalmente, circa lo stato dei lavori, le spese sostenute e quelle ancora da sostenere.

3. L'erogazione dei contributi avviene con le modalita', per quanto applicabili, previste dall'articolo 18 della legge regionale n. 17 del 1981.


Art. 7

1. La somma di L. 8.000 milioni assegnata alla Regione Lazio dal decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 24 febbraio 1987, n. 163, e' utilizzata per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.


Art. 8

1. Per il conseguimento delle finalita' di cui alla presente legge e' prevista la spesa di L. 8.500 milioni che sara' iscritta in termini di competenza sul capitolo di spesa n. 10878 che si istituisce nello stato di previsione della spesa della Regione Lazio per l'anno finanziario 1990 con la seguente denominazione: «Ulteriore trasferimento alla provincia di Rieti per l'attuazione di iniziative a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979».

2. All'onere di cui sopra si fara' fronte quanto a L. 8.000 milioni con aumento di pari importo del capitolo n. 01348 dell'entrata che viene istituito con la denominazione: «Assegnazione dei fondi da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile (decreto n. 163 del 24 febbraio 1987) a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi» e quanto a L. 500 milioni con prelievo capitolo n. 31001 della spesa del bilancio 1990.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.