L.R. 17 Giugno 1980, n. 69 |
Adeguamento del contributo nella spesa di manutenzione delle opere esistenti nel comprensorio del consorzio della bonificazione pontina.
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Art. 1 Il contributo annuo previsto dall' articolo 103 del RD 13 febbraio 1933, n. 215, stabilito in L. 250 milioni per gli anni 1977 e 1978 con la legge regionale 22 dicembre 1977, n. 49 ed adeguato a L. 300 milioni, a partire dall' anno 1979, con la legge regionale concernente il bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1979, e' fissato, per l' anno 1980, in L. 1.100 milioni. Art. 2 All' onere derivante dall' applicazione della presente legge ammontante a L. 800 milioni, si fara' fronte mediante prelevamento in quanto a L. 300 milioni dal capitolo n. 17997 del bilancio di previsione 1980: << Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi >> ed in quanto a L. 500 milioni dal capitolo n. 28104 del bilancio di previsione 1980: << Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi, mediante utilizzazione di assegnazioni statali >>. Art. 3 La maggiore spesa di L. 800 milioni autorizzata dall' articolo 1 della presente legge, verra' iscritta in termini di competenza e di cassa al capitolo n. 01002 (ex capitolo n. 101002) del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1980, area progettuale 0100. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |