L.R. 14 Giugno 1979, n. 48 |
Interventi per lo sviluppo agricolo nei territori Cassa per il Mezzogiorno.
|
Art. 1 (Finalita') La Regione Lazio, in attuazione dell' art. 7, comma primo, lettera c), della legge 2 maggio 1976, n. 183, concede contributi in conto capitale per la realizzazione, nei territori regionali di cui all' art. 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di progetti per lo sviluppo del settore agricolo coordinati con la programmazione regionale e con le normative d' intervento per i vari settori produttivi agricoli, concernenti opere organiche di trasformazione e valorizzazione agricola nel campo degli ordinamenti colturali, dei miglioramenti fondiari, delle strutture collettive e di commercializzazione dei prodotti. Tra le opere di valorizzazione sono considerate prioritarie gli impianti irrigui fissi o semifissi, le strutture ortoflorofrutticole e le iniziative zootecniche. Le opere di miglioramento diverse da quelle irrigue debbono servire a valorizzare le superfici gia' servite da reti di irrigazione e non ancora convenientemente trasformate. Sono agevolate con preferenza le iniziative che riguardano consistenti aree territoriali, con particolare riguardo alle zone interne e di collina, ed importanti interessi produttivi. Art. 2 (Soggetti beneficiari) I contributi di cui al precedente art. 1 saranno concessi a favore di produttori agricoli, singoli ed associati, nella misura del venticinque per cento della spesa ritenuta ammissibile elevata al quarantacinque per cento per i coltivatori diretti e le cooperative agricole. Sono considerate prioritarie le iniziative progettate da coltivatori diretti, dalle cooperative agricole, dalle associazioni di produttori, nonche' dai giovani, singoli ed associati, di cui alla legge regionale 5 giugno 1978, n. 23. Art. 3 (Procedure) In attesa dell' entrata in vigore della nuova normativa per le procedure di spesa e di delega di competenze in agricoltura, le domande intese ad ottenere la concessione dei contributi di cui al precedente art. 1 devono essere presentate al settore decentrato dell' agricoltura competente per territorio che provvedera' alla loro istruttoria tecnico - amministrativa. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare all' agricoltura, su proposta dell' assessore all' agricoltura, deliberera' la concessione dell' intervento e la misura del relativo contributo. Alla liquidazione del contributo in conto capitale concesso si provvedera' con decreto del Presidente della Giunta sulla base delle risultanze dell' accertamento di avvenuta esecuzione delle iniziative approvate. Art. 4 (Cumulo) L' intervento contributivo di cui alla presente legge non puo' essere cumulato per le stesse iniziative con altre provvidenze previste da leggi statali e/ o regionali. Art. 5 (Norma finanziaria) Per l' attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e' autorizzata la spesa di L. 7.000 milioni per il 1979 e di lire 8.000 milioni per il 1980. Alla copertura dell' onere si provvedera' mediante utilizzazione dei fondi iscritti al cap. 990599 (fondo globale) del bilancio regionale per l' anno finanziario 1979 e 1980. I suddetti fondi saranno iscritti in apposito capitolo da istituire nel bilancio 1979 e 1980 con la seguente denominazione: " Contributi in conto capitale per progetti di sviluppo agricolo nei territori regionali d' intervento Cassa per il Mezzogiorno in attuazione dell' articolo 7, comma primo, lettera c), della legge 2 maggio 1976, n. 183 ". Il Presidente della Giunta e' autorizzato a provvedere con propri decreti, negli esercizi 1979 e 1980, alle variazioni di bilancio connesse con l' applicazione della presente legge. Art. 6 (Norma transitoria) L' intervento contributivo di cui alla presente legge si applica anche per la definizione dei piani di trasformazione aziendale ed interaziendale progettati ai sensi dell' articolo 16, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, presentati ed istruiti dagli uffici competenti, rimasti sospesi per mancanza di fondi, fermo restando il rispetto delle priorita' e preferenzialita' stabilite nel precedente articolo 1. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |