L.R. 08 Febbraio 1980, n. 13 |
Concessione di contributi per il recupero dei tossicodipendenti.
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Art. 1 Per contribuire alle attivita' istituzionali e volontarie di riabilitazione operanti nel Lazio in favore dei soggetti tossicodipendenti, per il loro recupero sociale e' autorizzata per l' anno 1979 la concessione dei contributi per un totale di lire 1.000.000.000. Art. 2 Per poter beneficiare dei contributi di cui al precedente articolo 1 gli enti pubblici e privati e le associazioni di volontariato presentato alla unita' sanitaria locale competente per territorio, entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, la domanda di concessione del contributo corredata da appositi programmi di attivita', nei quali devono essere illustrati la natura e i criteri delle iniziative e degli interventi necessari alla realizzazione degli stessi. Entro i successivi sessanta giorni, il Consiglio regionale approva i programmi predisposti dalle unita' sanitarie locali per concedere i contributi. In attesa delle attribuzioni alle unita' sanitarie locali delle funzioni relative all' attivita' per gli interventi in favore dei tossicodipendenti le domande devono essere indirizzate all' assessorato regionale per la sanita'. Art. 3 La concessione dei contributi di cui alla presente legge avviene sulla base di una valutazione di merito delle proposte, anche in deroga a quanto previsto dall' articolo 9 della legge regionale n. 46 del 1976. Art. 4 Per far fronte alle spese previste dalla presente legge e' istituito nel bilancio preventivo 1980 l' apposito capitolo, in termini di competenza e di cassa con la somma di lire 1.000.000.000 (un miliardo) previo prelevamento dal capitolo n. 421550 del bilancio 1979 che presenta adeguate disponibilita'. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad effettuare la variazione di cui al comma precedente con proprio decreto. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |