L.R. 06 Novembre 1993, n. 59 |
Iniziativa di promozione turistica della costa marina della Regione Lazio.
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(Pubblicata nel B.U. 20 novembre 1993, n. 32). Art. 1 (Finalita' della legge. I destinatari degli interventi) 1. La Regione promuove lo sviluppo turistico e la valorizzazione delle risorse ambientali della costa laziale mediante la concessione di contributi a: a) comuni; b) consorzi tra comuni; c) imprenditori singoli o associati. Art. 2 (Natura degli interventi) 1. La Regione in conformita' ai propri indirizzi di programmazione interviene a sostegno di iniziative sulla costa laziale destinate: a) all'incremento del verde pubblico; b) all'allestimento di aree pubbliche destinate servizi; c) al miglioramento dell'arredo urbano; d) alla realizzazione di impianti sportivi e di strutture per il tempo libero; e) al contenimento dei fenomeni d'inquinamento marino. 2. I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri concessi con leggi regionali e statali per analoghe finalita'. Art. 3 (Priorita' degli interventi) 1. Per la concessione dei benefici di cui all'articolo 2 hanno priorita': a) gli interventi richiesti da comuni o da consorzi tra comuni per l'incremento del verde pubblico e per l'allestimento di aree pubbliche destinate a servizi; b) gli interventi richiesti da comuni o da consorzi tra comuni per il miglioramento dell'arredo urbano, per la realizzazione di impianti sportivi e di strutture per il tempo libero; c) gli interventi richiesti da comuni o da consorzi tra comuni volti al contenimento dei fenomeni d'inquinamento marino; d) gli interventi richiesti da operatori privati singoli o associati per la realizzazione di impianti sportivi e strutture per il tempo libero. Art. 4 (Misura dei contributi) 1. La misura massima dei contributi e' determinata: a) per le iniziative di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3, sono concessi contributi fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile; b) per le iniziative di cui alla lettera d) dell'articolo 3 i contributi sono concessi fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Art. 5 (Documentazione delle richieste di contributo) 1. Alle domande per la concessione di contributi devono essere allegati i seguenti documenti: a) se trattasi di opere: progetto di massima, relazione tecnica e preventivo di spesa redatto in conformita' al prezzario regionale; piano di gestione determinato in via preventiva, dal quale risultino i costi complessivi di esercizio annuale dell'impianto in relazione alla sua destinazione. Nella domanda, altresi', dovra' essere precisato che l'opera e' localizzata secondo le previsioni del vigente strumento urbanistico del comune; b) se trattasi di attrezzature: descrizione delle attrezzature e loro destinazione; piano finanziario con indicazione del preventivo sommario di spesa, dei mezzi finanziari disponibili e delle fonti di provenienza. 2. A tutte le richieste di finanziamento dovra' essere allegata una dichiarazione dalla quale risulti che l'importo integrativo del contributo regionale non provenga da altri finanziamenti pubblici. Art. 6 (Esecuzione delle opere da parte dei comuni) 1. Per gli interventi previsti dalla presente legge che comportano per i comuni, I'acquisizione delle aree occorrenti per gli impianti, valgono le norme che regolano l'esecuzione di opere pubbliche. 2. L'ammissione a contributo dei progetti da parte dell'amministrazione regionale equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed a dichiarazione di indifferibilita' e di urgenza agli effetti della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazione. Art. 7 (Termine per la presentazione delle domande) 1. Le domande di finanziamento, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 5, dovranno essere presentate alla Regione Lazio, assessorato al turismo, entro il termine stabilito dall'articolo 5 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21. Art. 8 (Riparto fondi) 1. Entro centottanta giorni successivi alla presentazione delle domande, la Giunta regionale, in conformita' ai criteri stabiliti dalla presente legge e sulla base dell'istruttoria effettuata dalla competente struttura dell'assessorato al turismo, provvede al riparto dei fondi dandone comunicazione ai soggetti interessati. Art. 9 (Documentazione definitiva) 1. I destinatari delle provvidenze della presente legge entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 8 devono presentare alla competente struttura dell'assessorato al turismo il progetto esecutivo delle opere ed il preventivo definitivo di spesa per l'acquisto e posa in opera delle attrezzature. Art. 10 (Erogazione dei contributi) 1. La Giunta regionale provvede alla erogazione dei contributi secondo le seguenti modalita': a) il 50 per cento dell'importo del contributo all'atto della consegna dei lavori all'impresa appaltatrice; b) il saldo dell'importo del contributo a presentazione del certificato di regolare esecuzione delle opere e del verbale di accertamento della piena regolarita' delle stesse. Art. 11 (Norma finanziaria) 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e' autorizzato, per l'esercizio finanziario 1993, la spesa di lire 1 miliardo al cui finanziamento si provvede con utilizzazione del finanziamento iscritto al capitolo n. 59002, elenco n. 4, lettera c) del bilancio regionale per l'anno finanziario 1993. 2. Per la spesa di cui al comma 1 sono istituiti i seguenti capitoli di spesa nel bilancio regionale esercizio finanziario 1993: capitolo n. 23110: «Contributi a comuni o consorzi tra comuni per l'incremento del verde pubblico e per l'allestimento di aree pubbliche destinate a servizi, per il miglioramento dell'arredo urbano, per la realizzazione di impianti sportivi e di strutture per il tempo libero e per il contenimento dei fenomeni d'inquinamento marino». (lettere a, b e c, articolo 3), L. 800.000.000; capitolo n. 23111: «Contributi ad operatori privati, singoli o associati, per la realizzazione di impianti sportivi e di strutture per il tempo libero». (lettera d, articolo 3), L. 200.000.000. Art. 12 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |