L.R. 23 Novembre 1981, n. 32 |
Provvedimenti in favore delle imprese artigiane, commercialie turistiche, danneggiate dal nubifragio del 2 ottobre 1981.
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(Pubblicato nel B.U. 10 dicembre 1981, n. 34) Art. 1 Le provvidenze previste nella presente legge si applicano nelle zone colpite dalle alluvioni verificatesi il 2 ottobre 1981 ed individuate con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro quindici giorni dall' entrata in vigore della presente legge. Art. 2 Le provvidenze di cui alla legge regionale 3 aprile 1978, n. 8, si applicano, con le modalita' ivi previste, alle aziende commerciali, artigiane ed alberghiere che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi del 2 ottobre 1981. Le suddette provvidenze sono estese, con le stesse modalita', alle aziende che esercitano attivita' nel settore turistico danneggiato dagli eventi indicati nel comma precedente. I comuni interessati sono tenuti ad individuare, con apposita deliberazione consiliare, da adottare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del decreto del Presidente della Giunta regionale previsto nell' art. 1 della presente legge, la consistenza e la natura dei danni nonche' i soggetti beneficiari delle provvidenze. Le provvidenze di cui al presente articolo sono cumulabili con i contributi annuali previsti dall' art. 3, secondo comma, n. 2, della legge regionale 29 dicembre 1978, n. 80. Art. 3 Le imprese artigiane danneggiate a seguito del nubifragio del 2 ottobre 1981, localizzate nelle zone di cui al precedente art. 1, sono ammesse ai benefici di cui ai titoli I, II e III della legge regionale 27 settembre 1978, n. 65 e successive modificazioni ed integrazioni. Le domande delle imprese destinatarie dei benefici di cui al presente articolo debbono essere presentate entro sei mesi dalla data dell' entrata in vigore della presente legge ed essere corredate da documentazione comprovante il danno subito rilasciata a cura delle amministrazioni comunali. Le provvidenze verranno concesse con le modalita' previste dalla legge regionale 27 settembre 1978, n. 65, salvo quanto disposto nel comma precedente. Art. 4 Per gli interventi e le provvidenze previsti dall' art. 2 della presente legge e' autorizzata per l' anno 1981 la spesa di lire un miliardo da iscriversi in termini di competenza al capitolo n. 04951 del bilancio per l' anno 1981, previo prelevamento di pari somma del capitolo n. 08996 del medesimo bilancio. Gli oneri finanziari derivanti dall' art. 3 della presente legge graveranno sui capitoli istituiti nel bilancio della Regione Lazio con la legge regionale 27 settembre 1978, n. 65. Art. 5 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |