Ulteriore finanziamento e modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 17, concernente: << Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi >>.

Numero della legge: 29
Data: 20 settembre 1984
Numero BUR: 19
Data BUR: 10/07/1984

L.R. 20 Settembre 1984, n. 29
Ulteriore finanziamento e modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 17, concernente: << Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi >>.

(Pubblicata nel B.U. 10 luglio 1984, n. 19)


Art. 1

La Regione Lazio, al fine di completare gli interventi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 19 settembre 1979, assegna ai comuni individuati con l' articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1980, con l' articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 1981 e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 1982 un uleriore contributo ad integrazione delle somme stanziate a favore dell' articolo 4, lettara b), della legge regionale 8 giugno 1981, n. 17.
I comuni devono rimettere alla Regione, entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, una dettagliata e puntuale relazione sullo stato di attuazione dei piani annuali di cui all' articolo 11 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 17; ai comuni inadempienti non saranno erogati i contributi previsti dalla presente legge.
Al comune di Borgo Velino, inserito nell' elenco dei comuni terremotati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 1982 e ricompreso della categoria di cui all' articolo 3, secondo comma, punto c), della legge regionale 8 giugno 1981, n. 17, e' assegnata la somma di L. 148 milioni per l' attuazione degli interventi di cui all' articolo 2 della citata legge regionale n. 17 del 1981 e sono riconosciuti i benefici recati dalla presente legge.


Art. 2

Con le somme assegnate i comuni provvedono alla concessione dei contributi in conto capitale previsti dall' articolo 2, primo comma, lettere b) e c), della legge regionale 8 giugno 1981, n. 17, agli aventi diritto, inseriti e non inseriti nella graduatoria delle domande di cui all' articolo 17 della predetta legge, rimasti esclusi dai benefici per esaurimento dei fondi ed a coloro che non hanno presentato la documentazione nei termini o perche' presentata incompleta od errata, purche' i comuni abbiano previsto finanziamenti a favore dei soggetti di cui all' articolo 2, primo comma, lettere b) e c), della legge regionale 8 giugno 1981, numero 17, nel piano previsto dall' articolo 9 della medesima legge regionale.
I contributi di cui all' articolo 2, primo comma, lettera c), della legge regionale 8 giugno 1981, n. 17, sono concessi solo per gli interventi previsti dall' articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 21 luglio 1960, n. 739.


Art. 3

Coloro che, pur avendo presentato nei termini la domanda prevista dall' articolo 15, primo comma, della legge regionale 8 giugno 1981, n. 17, non hanno rispettato i termini per la presentazione della documentazione od abbiano presentato la documentazione incompleta od errata di cui al quarto comma, lettera a), dello stesso articolo, possono presentare detta documentazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le domande, dichiarate ammissibili a seguito della proroga di cui al comma precedente, saranno ordinate in una graduatoria compilata secondo i criteri indicati dall' articolo 17 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 17 e la prima di esse seguira', nell' ordine, l' ultima della graduatoria relativa al settore di intervento di cui allo articolo 2, lettara b), della legge regionale 8 giugno 1981, n. 17, esistente presso il comune competente.


Art. 4

Le eventuali somme residue dei fondi assegnati dalla Regione ai sensi della presente legge, rimaste inutilizzate per esaurimento delle domande ammissibili, saranno ripartite dalla provincia di Rieti, in rapporto percentuale al finanziamento previsto dal piano poliennale per lo sviluppo socio - economico limitatamente agli interventi di cui all' articolo 2, primo comma, lettera a), della legge regionale 8 giugno 1981, n. 17, tra i comuni che dimostrino la necessita' del completamento delle opere pubbliche comprese nei piani di cui all' articolo 11 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 17.


Art. 5

Gli interventi di cui agli articoli precedenti sono adottati con deliberazione del consiglio comunale; detta deliberazione costituisce variante ai piani di attuazione di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 17 e deve essere trasmessa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla provincia di Rieti per l' approvazione e l' erogazione dei fondi a favore del comune interessato, secondo quanto previsto dall' articolo 12 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 17.
La Regione eroghera' alla provincia di Rieti i finanziamenti previsti dalla presente legge entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore.


Art. 6

I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi statali o regionali concessi per le stesse iniziative.


Art. 7

Per il conseguimento delle finalita' di cui alla presente legge e' prevista la spesa di L. 3.000 milioni che sara' iscritta in termini di competenza sul capitolo di spesa n. 08922, che si istituisce nello stato di previsione della spesa della Regione Lazio per l' anno finanziario 1984 con la seguente denominazione:
capitolo n. 08922: << Ulteriori trasferimenti alla provincia di Rieti per l' attuazione di iniziative a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi >>.
All' onere di cui sopra si fara' fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 25822, elenco n. 4, lettera e), del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1984.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.