L.R. 13 Febbraio 1991, n. 9 |
Interventi per l'adeguamento ed il riassetto della viabilita'cittadina del comune di Viterbo.
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Art. 1 (Finalita') 1. La Regione, al fine di far fronte alla particolare condizione di disagio relativa alla circolazione stradale nel comune di Viterbo, contribuisce alla sistemazione della viabilita' cittadina finanziando progetti tesi alla realizzazione di opere infrastrutturali per lo snellimento del traffico e l'adeguamento della struttura viaria. Art. 2 (Procedure) 1. All'affidamento dei lavori di cui al precedente articolo provvede la Regione mediante appalto-concorso, sulla base del progetto di massima redatto ed approvato dal comune di Viterbo, previo parere della 2a sezione del comitato tecnico consultivo regionale, con le modalita' di cui allo articolo 10 della legge regionale 4 maggio 1985, n.60. 2. All'esecuzione dei lavori, alla vigilanza ed al collaudo degli stessi provvede l'assessorato regionale ai lavori pubblici con le procedure che saranno definite nella convenzione stipulata con la ditta aggiudicataria ed approvata con deliberazione della Giunta regionale. Art. 3 (Norme finanziarie) 1. Per la prima attuazione delle finalita' di cui alla presente legge per l'esercizio 1991, e' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni alla cui copertura si provvedera' con riduzione di pari importo dello stanziamento di competenza per l'esercizio finanziario 1991 del capitolo n. 29822, lettera a). 2. La predetta somma viene iscritta al capitolo n. 11235 che si istituisce ed assume la seguente denominazione: "Spese per l'adeguamento ed il riassetto della viabilita' cittadina del comune di Viterbo". 3. Alla copertura di eventuali ulteriori oneri si provvedera' con apposito stanziamento che verra' definito con legge di approvazione del bilancio regionale. Art. 4 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |