Finanziamenti a favore del Consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio per l' acquisto di autobus.

Numero della legge: 23
Data: 23 aprile 1980
Numero BUR: 14
Data BUR: 20/05/1980

L.R. 23 Aprile 1980, n. 23
Finanziamenti a favore del Consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio per l' acquisto di autobus.






Art. 1

La Regione Lazio, nel quadro degli interventi programmatici per il potenziamento e l' ammodernamento del materiale rotabile necessario al regolare svolgimento dei pubblici autoservizi di interesse regionale, dispone l' erogazione a favore del Consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio di un finanziamento di L. 3.515 milioni per l' anno 1979 e di L. 8.000 milioni per ciascuno degli anni 1980, 1981 e 1982 finalizzati all' acquisto, da parte del consorzio stesso, di autobus di modelli corrispondenti alle piu' avanzate tecnologie moderne.
Gli autobus di cui al precedente comma dovranno possedere le caratteristiche funzionali prescritte dai decreti del Ministero dei trasporti emanati a norma dell' articolo 17 del decreto - legge 13 agosto 1975, numero 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.


Art. 2

L' acquisto dei veicoli potra' avere luogo sia attraverso contratti ordinari di compravendita sia mediante contratti di leasing, aventi durata non superiore all' anno 1982, con trasferimento della proprieta' dei veicoli stessi al termine dei relativi contratti.
La scelta delle forme contrattuali indicate nel precedente comma e' lasciata al Consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio, il quale, entro i limiti dei finanziamenti annuali fissati nell' articolo 1 della presente legge, determina la relativa quota da utilizzare per l' una o l' altra ovvero per entrambe le forme stesse.
Nei suddetti finanziamenti devono rientrare, oltre al prezzo di acquisto dei veicoli, anche ogni altro onere od accessorio derivante dalla forma contrattuale prescelta, nonche' gli oneri fiscali e le spese di trasferimento, di collaudo e di immatricolazione dei veicoli stessi.


Art. 3

Per ottenere l' erogazione dei finanziamenti di cui alla presente legge, il Consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio deve inoltrare alla Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, apposita istanza. Detta istanza deve essere corredata di una deliberazione programmatica degli interventi adottata dai competenti organi consortili, che sara' sottoposta al parere della competente prima commissione consiliare, recante:
a) la specificazione - in relazione al disposto di cui al precedente articolo 2 - delle forme contrattuali prescelte per l' acquisto degli autobus;
b) la indicazione - in linea di massima - del tipo e del numero dei veicoli da acquisire, del costo previsionale complessivo, delle relative operazioni di acquisto, dei presumibili tempi in cui sara' ottenuta la disponibilita' dei veicoli predetti;
c) la dichiarazione - resa dal Consorzio dei pubblici servizi di trasporto - circa la rispondenza degli autobus da acquistare alle caratteristiche funzionali previste dai decreti ministeriali richiamati dal secondo comma del precedente articolo 1.


Art. 4

La erogazione, a favore del Consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio, dei finanziamenti stanziati con la presente legge e' disposta dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, mediante proprie deliberazioni da adottarsi:
a) entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al precedente articolo 3, per quanto riguarda la liquidazione del finanziamento afferente lo anno 1979, sempreche' la relativa istruttoria sia stata definita con esito favorevole;
b) entro novanta giorni dalla avvenuta erogazione del finanziamento indicato al precedente punto a), per quanto riguarda la liquidazione del finanziamento afferente l' anno 1980, sempreche' sia intervenuta l' approvazione del bilancio annuale di previsione del corrispondente esercizio finanziario;
c) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali concernenti l' approvazione dei bilanci annuali di previsione dei corrispondenti esercizi finanziari, per quanto riguarda la liquidazione dei finanziamenti afferenti ciascuno dei successivi anni 1981 e 1982.
E' fatto obbligo al Consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio di presentare all' amministrazione regionale, alla scadenza di ogni esercizio finanziario e, comunque, alla ultimazione delle operazioni di acquisizione dei veicoli, apposito rendiconto da dove risulti la utilizzazione delle somme ricevute nonche' di fornire periodicamente notizie in merito ai risultati ottenuti avuto riguardo al potenziamento dei servizi.
Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge senza che il Consorzio abbia dato inizio all' attuazione degli interventi programmati e per i quali abbia formulato istanza di cui al precedente articolo 3, l' amministrazione regionale ha facolta' di revocare la concessione dei finanziamenti e di recuperare le somme gia' liquidate attraverso anche il ricorso a forme di compensazione amministrativa.


Art. 5

Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di L. 27.515 milioni, in ragione di L. 11.515 milioni per l' anno finanziario 1980 e di L. 8.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982.
La copertura finanziaria della spesa di L. 11.515 milioni, autorizzata per l' anno finanziario 1980, e' costituita per L. 3.515 milioni dalla corrispondente quota non utilizzata dal fondo globale iscritto al capitolo n. 209599 del bilancio regionale per l' anno finanziario 1979.
In dipendenza dell' autorizzazione di spesa disposta dal primo comma, nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1980, vengono introdotte le seguenti variazioni:
Bilancio annuale:
capitolo n. 09201 << Interventi finanziari urgenti a favore del Consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto per l' acquisto di autobus >> - competenza + lire 11.515.000.000;
capitolo n. 09997 << Fondo globale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi >> - competenza - L. 8 miliardi;
Bilancio pluriennale 1980- 1982:
Progetto 0401 << Adeguamento del servizio dei trasporti in attesa della definizione del piano regionale >>:
capitolo n. 09201 << Interventi finanziari urgenti a favore del Consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto per l' acquisto di autobus >>: anno 1981 + L. 8.000.000.000 anno 1982 + L. 8.000.000.000
capitolo n. 09997 << Fondo globale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi >>: anno 1981 - L. 8.000.000.000
anno 1982 - L. 8.000.000.000


Art. 6

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dello articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.