Modifiche allo statuto dell' IRSPEL (Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio) approvato con leggi regionali 18 febbraio 1974, n. 15 e 18 febbraio 1974, n. 16.

Numero della legge: 60
Data: 16 settembre 1983
Numero BUR: 27
Data BUR: 30/09/1983

L.R. 16 Settembre 1983, n. 60
Modifiche allo statuto dell' IRSPEL (Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio) approvato con leggi regionali 18 febbraio 1974, n. 15 e 18 febbraio 1974, n. 16.

(Pubblicata nel B.U. 30 settembre 1983, n. 27)

Art. 1

L' articolo 10 dello statuto e' cosi' sostituito:

<< Art. 10

L' assemblea provvede a:
a) fissare le linee generali di attivita' e di ricerche dell' istituto, in conformita' agli indirizzi politico - programmatici della Regione;
b) eleggere i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti;
c) approvare il bilancio preventivo ed il programma annuale e pluriennale di attivita';
d) approvare il conto consuntivo e la relazione sull' attivita' svolta;
e) fissare l' indennita' per il presidente, per i componenti del consiglio di amministrazione e per i revisori dei conti;
f) approvare il regolamento interno dell' istituto, predisposto dal consiglio di amministrazione;
g) deliberare in merito all' acquisizione, alienazione e modificazione dei beni immobili dell' istituto;
h) deliberare ogni altro provvedimento ad essa attribuito dalle leggi e dai regolamenti. >>.


Art. 2

La lettera b) del secondo comma dell' articolo 13 dello statuto e' cosi' sostituita:
<< b) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, redatti in conformita' a quanto indicato negli articoli 17 e 44 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, nonche' il programma annuale e pluriennale di attivita' e la relazione annuale di cui alla lettera d) del precedente articolo 10, da presentare all' assemblea; >>.


Art. 3

Le lettere f) e g) del secondo comma dell' articolo 13 dello statuto sono cosi' sostituite:
<< f) bandire i pubblici concorsi per l' assunzione del personale di ruolo provvedendo al suo inquadramento; nominare il direttore;
g) deliberare gli incarichi agli esperti, ai tecnici ed ai rilevatori; >>.


Art. 4

L' articolo 16 dello statuto e' cosi' sostituito:

<< Art. 16
(Comitati tecnico - scientifici)

Il consiglio di amministrazione puo' costituire per tempi determinati comitati tecnico - scientifici con il compito di esprimere pareri tecnici sui piani e sulle modalita' di espletamento delle ricerche affidate allo istituto.
Tali comitati sono costituiti di volta in volta da un numero limitato di esperti esterni di chiara fama. Ne fanno parte, altresi', personale di ruolo di ricerca dell' IRSPEL (Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio) e funzionari della Regione designati di volta in volta dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale alla programmazione. Il direttore dell' istituto partecipa ai lavori. Nel provvedimento di costituzione devono essere specificati gli obiettivi e deve essere indicata la durata dei comitati. >>.


Art. 5

L' articolo 18 dello statuto e' cosi' sostituito:

<< Art. 18
Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri effettivi e due supplenti.
Due revisori effettivi ed uno supplente sono eletti dall' assemblea tra i propri componenti. Un revisore effettivo ed uno supplente sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione dell' Assessore regionale al bilancio, scelti tra i funzionari regionali.
I revisori, che rimangono in carica per lo stesso periodo in cui rimane in carica l' assemblea, eleggono nel loro seno un presidente. >>.


Art. 6

Dopo il secondo comma dell' articolo 19 dello statuto e' inserito il seguente comma:

<< Il parere del collegio sindacale e' trasmesso all' assemblea prima dell' approvazione prevista alle lettere c) e d) del precedente articolo 10. >>.


Art. 7

La lettera a) del primo comma dell' articolo 21 dello statuto e' cosi' sostituita:
<< a) dal contributo annuale per l' attivita' e per le spese ordinarie di funzionamento, nonche' per le spese di cui all' articolo 2 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 40, erogato dalla Regione Lazio, da determinarsi anno per anno con le singole leggi di bilancio. >>.


Art. 8

L' articolo 22 dello statuto e' cosi' sostituito:

<< Art. 22

L' esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
Il bilancio preventivo deve essere approvato dall' assemblea entro il 30 settembre dell' esercizio precedente a quello di riferimento.
Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell' esercizio successivo a quello di riferimento. Essi debbono essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale, unitamente al programma annuale e pluriennale di attivita' ed alla relazione sull' attivita' svolta, nonche' al parere espresso dal collegio dei revisori dei conti di cui al secondo comma del precedente articolo 19, per gli adempimenti successivi di cui agli articoli 17 e 44 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, almeno trenta giorni prima delle rispettive date di prestazione dei bilanci e del conto consuntivo regionali al Consiglio regionale. >>.


Art. 9
(Norma transitoria)

Le norme transitorie contenute nell' articolo 25 dello statuto dell' IRSPEL (Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio) approvato con legge regionale 18 febbraio 1974, n. 15, si applicano nei confronti degli organi di cui all' articolo 8 dello statuto stesso successivi a quelli di prima costituzione e cessano di avere vigore il 31 dicembre 1984.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.