Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio perl'anno finanziario 1990.

Numero della legge: 92
Data: 20 dicembre 1990
Numero BUR: 35
Data BUR: 22/12/1990

L.R. 20 Dicembre 1990, n. 92
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio perl'anno finanziario 1990.

(Pubblicata nel B.U. 22 dicembre 1990, n. 35, S.O. n.3)


Art. 1

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno finanziario 1990 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.


Art. 2

1. Nello stato di previsione della spesa di bilancio regionale per l'anno finanziario 1990 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.


Art. 3

1. I riferimenti del capitolo n. 29822, lettera b), indicato al terzo comma, articolo 8 della legge regionale 5 marzo 1990, n. 22; del capitolo n. 29852, lettera d), 1989, indicato al secondo comma, articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1990, n. 27; del capitolo n. 29852, lettera d), 1989, indicato al terzo comma, articolo 6 della legge regionale 3 aprile 1990, n. 35; del capitolo n. 29802, lettera d), indicato al terzo comma, articolo 8 della legge regionale 10 maggio 1990, n. 43, e del capitolo n. 29832, lettera e), indicato al secondo comma, articolo 15 della legge regionale 7 giugno 1990, n. 70, sono sostituiti con quelli rispettivamente del capitolo n. 29822, lettera e); del capitolo n. 29802, lettera c), del 1990; del capitolo n. 29802, lettera c), del 1990; del capitolo n. 29802, lettera m); del capitolo n. 29832, lettera d).

2. Le partite contabili di cui alla lettera d) del capitolo n. 29842 ed alla lettera c) del capitolo n. 29851 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 1990 sono soppresse.

3. La somma di L. 2.500 milioni dello stanziamento di cui al capitolo n. 14120 e' destinato ad integrazione dei contributi per la gestione degli asili nido del comune di Roma nell'esercizio 1989.


Art 4

1. Per i capitoli di spesa indicati all'articolo 5 della legge regionale 7 giugno 1990, n. 74 e' consentita l'adozione di
impegni formali con atti della Giunta regionale a fronte degli
impegni programmatici gia' assunti dal Consiglio regionale, limitatamente alle partite contabili per le quali e' da ritenersi realizzabile l'ulteriore corso.

2. Il capitolo di spesa n. 01270 istituito con la legge regionale 7 giugno 1990, n. 74 nel quale sono confluiti i capitoli n. 01271, n. 01272 e n. 01276, si intende comprensivo anche dei residui afferenti i suddetti capitoli soppressi.

3. La numerazione dei capitoli di spesa n. 01228 e n. 01229, indicata al quarto comma dell'articolo 10 della legge regionale 16 febbraio 1990, n. 13 e' sostituita, rispettivamente, in n. 11228 e n. 11229.

4. Il numero del capitolo 01502 indicato nell'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1990, n. 73 e' sostituito col n. 01503.


Art. 5

1. Il termine previsto alla lettera a), secondo comma dell'articolo 1 di cui alla legge regionale 17 luglio 1989, n. 46 e successive integrazioni e' prorogato fino al completamente dei lavori stessi, come fissato nei relativi progetti ed eventuali varianti, approvato nei modi di legge.


Art. 6

1. Il capitolo n. 01503 e' incrementato di L. 1.500 milioni per interventi di emergenza e per lo sviluppo della nocciocultura dei Monti Cimini.


Art. 7

1. L'autorizzazione contenuta nella lettera e), primo comma dell'articolo 4, della legge regionale 7 giugno 1990, n. 74 (1), e' elevata di un importo di L. 2.721.806.624.014 ferme restando le modalita' e le condizioni stabilite nella predetta disposizione. La destinazione del predetto mutuo e' finalizzata alla copertura delle spese di investimento degli anni precedenti per la cui realizzazione era prevista l'assunzione di mutui e per i quali non si e' proceduto alla relativa contrazione, ovvero all'accertamento della corrispondente entrata.

2. Attesa la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 36 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, e fatta salva la facolta', con la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 1991 o con il relativo assestamento, di rinnovare l'autorizzazione alla contrazione di uno o piu' mutui per il finanziamento delle somme inutilizzate iscritte nell'elenco n. 5 allegato alla legge regionale 7 giugno 1990, n. 74, nonche' di quelle autorizzate dal presente articolo, in relazione ai risultati della rilevazione di cui al successivo articolo 8, nonche' delle economie accertate al 31 dicembre 1990 per i capitoli interessati.


Art. 8

1. Improrogabilmente entro il 31 marzo 1991 i dirigenti dei settori regionali dovranno far pervenire al settore 10' dell'Assessorato programmazione, bilancio e tributi, relativamente ai capitoli di spesa di rispettiva competenza, l'elenco delle partite contabili provenienti da tutti gli esercizi progressi, per le quali al 31 dicembre 1990 sussista il regime della perenzione amministrativa ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, precisando gli estremi degli atti originari di impegno, l'indicazione del creditore ed i motivi per i quali non sia stato ancora possibile assolvere l'obbligazione.

2. 1 predetti elenchi, previa verifica, sulla base degli elementi forniti, delle condizioni giuridiche idonee a consentire il reclamo del pagamento da parte dei creditori, saranno oggetto di apposito decreto ricognitivo del Presidente della Giunta regionale e costituira' allegato al provvedimento di cui al secondo comma dell'articolo 33 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, l'iscrizione delle partite contabili del predetto atto ricognitivo e' condizione inderogabile per l'adozione degli atti finalizzati al relativo impegno e pagamento.

3. I residui relativi alle partite contabili per i quali non sia per venuta la segnalazione entro il predetto termine del 31 marzo 1991 e con le modalita' di cui sopra, saranno ritenuti insussistenti ed il relativo importo sara' portato in riduzione del carico dei residui perenti in sede di adozione del rendiconto per l'anno 1990, ad eccezione dei fondi attribuiti alla Regione Lazio con vincolo di destinazione, per i quali la relativa conservazione in bilancio viene disposta per l'intero ammontare ed iscritta nei competenti capitoli afferenti i residui perenti, per i vari settori interessati.

4. La Giunta regionale e' tenuta ad effettuare una verifica straordinaria dei residui passivi esistenti al 31 dicembre 1990 finalizzata alla eliminazione delle partite contabili afferenti impegni di massima o comunque non rientranti nelle ipotesi previste dall'articolo 27 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, ancorche' derivanti da atti debitamente vistati dalla
Commissione di controllo sugli atti della Regione Lazio. Le
risultanze della suddetta verifica costituiranno parte integrante del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al secondo comma, articolo 33, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.


Art. 9

1. E' rifinanziata la legge regionale 20 giugno 1980, n. 76: «Norme per la programmazione e organizzazione dei servizi per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro» con una dotazione in termini di competenza di L. 1.000 milioni.

2. Al maggior onere derivante dalla variazione apportata si provvede mediante riduzione di pari importi sul capitolo n. 30202.


Art. 10

1. La dizione del capitolo n. 16862 e' cosi' modificata: «Capitolo n. 16862 "Contributo al comune di Concerviano per il restauro ed il recupero del complesso Abbaziale di S. Salvatore Maggiore ed eventuale acquisto o indennita' di esproprio del terreno circostante, da destinare a centro di soggiorno, cura e sviluppo di attivita' scientifiche, culturali, turistiche e ricreative"».


Art. 11

1. La Regione Lazio concede un contributo straordinario di L. 500 milioni per la depurazione della tratta fluviale dell'Aniene ricadente nel comune di Tivoli, con il fine di ottenere il risanamento e garantire l'igienicita' degli impianti di Villa d'Este.


Art. 12

1. Il capitolo n. 01503 del bilancio regionale e' incrementato di L. 500 milioni per potenziare, attraverso incentivi, all'incremento del capitale sociale, cooperative con rilevanti capacita' imprenditoriali e con consolidati assetti gestionali operanti nel settore floro vivaistico nelle zone a vocazione della provincia di Roma e che presentino programmi di sviluppo aziendale di rilevante interesse per l'economia regionale.


Art. 13

1. La facolta' di utilizzazione delle integrazioni degli stanziamenti disposta con la presente legge e' consentita unicamente per l'assolvimento di obbligazioni conseguenti alla costituzione di crediti maturati entro il 31 dicembre 1990, con esclusione della destinazione delle risorse medesime per il finanziamento di interventi ed iniziative che saranno concretamente realizzate successivamente alla predetta data del 31 dicembre 1990.


Art. 14

1. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l'anno 1990, si intendono aggiornati in conformita' alle variazioni e riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse. In conformita' alle variazioni in aumento degli stanziamenti disposte, si intendono, altresi', aggiornati gli importi elencati nei quadri «A» e «B» allegati alla legge regionale 7 giugno 1990, n. 73; il quadro «A» e', inoltre, integrato con i riferimenti della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 59, e della legge regionale 18 aprile 1988, n. 22, con gli stanziamenti indicati nella legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno 1990.



Art. 15

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

(Tabelle «A» e «B» ed elenchi: Omissis)

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.