Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1991.

Numero della legge: 22
Data: 18 giugno 1991
Numero BUR: 17
Data BUR: 20/06/1991

L.R. 18 Giugno 1991, n. 22
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1991.



S.O. n. 0002



Art. 1

1. Il totale generale delle entrate della Regione Lazio per l'anno finanziario 1991 e' approvato in L. 19.227.657.023.000 in termini di competenza ed in L. 22.417.999.247.199 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione Lazio delle somme dei proventi dovuti, per l'anno finanziario 1991, sulla base dello stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).


Art. 2

1. Il totale generale delle spese della Regione Lazio per l'anno finanziario 1991 e' approvato in L. 19.227.657.023.000 in termini di competenza ed in L. 22.417.999.247.199 in termini di cassa.

2. E' autorizzato, secondo le leggi in vigore, l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione Lazio, per l'anno finanziario 1991, in conformita' dei dati di competenza e cassa di cui all'annesso stato di previsione (tabella B). L'erogazione delle spese comprese nel settore 32° "Partite di giro" e' consentita nei limiti e subordinatamente all'avvenuto accertamento della disponibilita' dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli.

3. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione Lazio per l'anno finanziario 1991.



Art. 3

1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione Lazio per l'arco di tempo relativo agli anni 1991/1993.


Art. 4

1. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa:

a) elenco n. 1, concernente i capitoli, afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi , in conformita' alla vigente legislazione, integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.
b) elenco n. 2, concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento;
c) elenco n. 3, concernente le garanzie prestate dalla Regione Lazio ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15;
d) elenco n. 4, concernente i provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali iscritti ai seguenti capitoli:

Capitolo n. 29801 lire 1.800 milioni;
Capitolo n. 29802 lire 22.500 milioni;
Capitolo n. 29821 lire 5.000 milioni;
Capitolo n. 29822 lire 52.050 milioni;
Capitolo n. 29831 lire 2.900 milioni;
Capitolo n. 29832 lire 20.100 milioni;
Capitolo n. 29841 lire 1.550 milioni;
Capitolo n. 29842 lire 8.500 milioni;
Capitolo n. 29851 lire 750 milioni;
Capitolo n. 29852 lire 22.000 milioni;

2. E' approvato l'elenco n. 5 concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione Lazio viene autorizzata, per l'anno 1991, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di L. 1.269.285.000.000 nonche' per la copertura del presunto saldo negativo della gestione precedente per l'importo di L. 480.328.235.600.

3. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile del 14 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima d'ammortamento di 35 anni e minima di 10 anni.

4. Il pagamento delle annualita' di ammortamento dei mutui e' garantito dalla Regione mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio, per tutta la durata dell'ammortamento stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti, tale onere e' valutato in annue L. 226.700.000.000 (capitoli n. 30114 e n. 30999 della spesa) a partire dall'esercizio finanziario 1991.

5. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge.

6. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al secondo comma del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al precedente quarto comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo,, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, gli adeguamenti relativi all'entita' degli stanziamenti annui, alla diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

7. La Regione Lazio garantisce, altresi', l'iscrizione nello di previsione della spesa, per tutta la durata dell' ammortamento, delle somme per il pagamento delle quote di ammortamento dei mutui contratti dall'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio) ai sensi dell'articolo 4, lettere a) e b), della legge regionale 6 aprile 1985, n. 33, nonche' dell'articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 1988, n. 1.


Art. 5

1. I capitoli n. 13190 e n. 13200 e n. 14541 sono soppressi ed i relativi residui passivi accertati al 31 dicembre 1990 sono trasferiti, rispettivamente, ai capitoli n. 13201 e n. 14001.

2. Il capitolo n. 14591 assume la numerazione n. 09701.

3. I residui passivi accertati al 31 dicembre 1990 ai capitoli n. 10801, n. 11181 e n. 11281, soppressi con la legge regionale 21 giugno 1990, n. 81, sono trasferiti al capitolo n. 01020.


Art. 6

1. Il fondo iscritto nello stato di previsione dell'entrata concernente la gestione del fondo sanitario di parte corrente, destinazione indistinta, trova correlazione nello stato di previsione della spesa nei seguenti capitoli che vengono istituiti, per memoria, nel bilancio stesso:

Capitolo n. 13041 "Personale";
Capitolo n. 13046 "Medicina generale";
Capitolo n. 13051 "Specialistica convenzionata interna";
Capitolo n. 13056 "Specialistica convenzionata esterna";
Capitolo n. 13061 "Farmaceutica";
Capitolo n. 13066 "Protesica riabilitativa";
Capitolo n. 13071 "Cure Termali";
Capitolo n. 13076 "Istituti scientifici";
Capitolo n. 13081 "Ospedali classificati";
Capitolo n. 13086 "Case di cura";
Capitolo n. 13091 "Universita'";
Capitolo n. 13096 "Beni e servizi";


2. Alla ripartizione del fondo sanitario di parte corrente a destinazione indistinta si provvedera', ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, a seguito della totale copertura del fabbisogno come verra' determinato di comune intesa competenti organi finanziari dello Stato.

3. Nelle more del perfezionamento dei specifici provvedimenti, continuano a restare in vigore le procedure previste dalle leggi regionali n. 58 del 1980 e n. 58 del 1989.


Art. 7

1. La denominazione del capitolo n. 22401 (tabella "B" spesa) viene modificata come segue: Spese e contributi per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico, per la ricerca e per le attivita' dello stabilimento ittiogenico" (legge regionale n. 87/1990).

2. Il nuovo limite di impegno e' determinato in L. 100.000.000.

3. Al maggior onere derivante dalla variazione apportata si provvede mediante corrispondente prelievo dal capitolo n. 31001 uscite.


Art. 8

1. Ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 9 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, e' autorizzata l'iscrizione nel bilancio 1991 delle quote riferite all'anno 1992, in aggiunta a quelle dell'anno 1991, per gli interventi concernenti il piano integrato mediterraneo della Regione Lazio.


Art. 9

1. L'erogazione dei contributi alle imprese artigiane interessate alla norma 2.1 del sottoprogramma 2, consolidamento dell'artigianato e P.I.M. del P.I.M. Lazio, e' disposta con le modalita' stabilite nell'apposito atto di convenzione stipulato tra le imprese stesse e la Regione.


Art. 10

1. Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 dell'Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio (IRSPEL), deliberato dal consiglio d'amministrazione dell'Istituto nella seduta del 2 ottobre 1990 con atto n. 230, e' approvato nel limite della compatibilita' delle previsioni di entrata e di uscita con l'ammontare dei trasferimenti previsti dal bilancio regionale per l'anno 1991.

2. L'IRSPEL e' tenuto ad apportare al proprio bilancio preventivo le variazioni che si renderanno necessarie per assicurare il rispetto di quanto previsto al precedente comma.


Art. 11

1. Sono confermate per l'anno 1991 e per il bilancio pluriennale 1991-1993 le disposizioni contenute negli articoli 40, 41,45,46 e 47 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 33 nonche' nell'articolo 10 della legge regionale 10 giugno 1988, n. 30.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.