L.R. 19 Settembre 1974, n. 63 |
Norme per l' esercizio delle funzioni trasferite alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, in materia di circoscrizioni comunali e polizia locale, urbana e rurale.
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Art. 1 (Esercizio delle funzioni trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1) L' esercizio delle funzioni trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, in materia di circoscrizioni comunali e polizia locale, urbana e rurale, e' transitoriamente disciplinato dalla presente legge. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all' emanazione, nella materia sopra indicata, della legge per la delega delle funzioni agli Enti locali, di cui all' articolo 42 dello Statuto, o in mancanza, fino a quando la Regione non abbia provveduto con propria legge a dettare una nuova disciplina delle funzioni amministrative nella materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1. Art. 2 La Regione, nell' esercizio delle funzioni previste dal precedente articolo assume le iniziative di legge per: a) l' istituzione di nuovi Comuni o variazione di circoscrizioni comunali secondo criteri di razionale distribuzione socio - economica del territorio, dei servizi o delle risorse; b) la fusione tra Comuni ed aggregazioni di uno o piu' Comuni ad altro contermine; c) la determinazione o rettifica di confini tra Comuni, ove questi siano incerti o contestati; d) il distacco da un Comune di borgate o frazioni o altre porzioni di territorio omogenee sotto i profili topografico e socio - economico, con aggregazione ad altro Comune contermine. Non puo' provvedersi alle variazioni e determinazioni di cui ai punti a), b), c) e d), quando dall' istruttoria svolta risulti la mancanza di omogeneita' topografica e socio - economica delle zone interessate al provvedimento, ovvero si rilevi che i nuovi Comuni non avrebbero mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi o non sarebbero in condizioni di assicurare il pareggio del bilancio. Non e' ammessa la costituzione di nuovi Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, salvo si tratti di ricostituzione di Comuni in centri di particolare distanza dal centro comunale. La Regione Lazio provvede altresi', con legge, alla denominazione dei Comuni, sentiti i Consigli comunali interessati. Art. 3 (Atti amministrativi in materia di regolamenti di polizia urbana e rurale e di circoscrizioni comunali) Spetta alla Regione l' emanazione di atti amministrativi a carattere generale in materia di regolamenti di polizia locale urbana e rurale e di circoscrizione comunali. Art. 4 (Competenze del Consiglio regionale - Organi di iniziativa legislativa in materia di circoscrizioni comunali - Referendum popolare) La competenza nelle materie indicate negli articoli 2 e 3 della presente legge spetta al Consiglio regionale mentre l' iniziativa legislativa e' esercitata dai soggetti contemplati nell' articolo 28 dello Statuto regionale e precisamente da: Giunta regionale; ciascun Consigliere regionale; Consigli comunali non inferiori a cinque; elettori della Regione in numero non inferiore a 5.000. Sulle proposte di legge, concernenti le variazioni di circoscrizioni comunali e quanto altro indicato nelle lettere a) e b) del primo comma dell' articolo 2 della presente legge dovranno essere preventivamente sentite le popolazioni interessate, mediante referendum da attuarsi nelle forme e nei modi stabiliti da apposita legge regionale. Art. 5 (Atti preparatori per le variazioni delle circoscrizioni comunali) Ai fini delle variazioni e determinazioni di cui all' articolo 2, primo comma, dovra' essere predisposto un progetto di delimitazione territoriale ed uno schema di bilancio che rifletta la situazione patrimoniale e finanziaria degli enti interessati a variazione territoriale avvenuta. Il progetto di delimitazione territoriale dovra' essere pubblicato all' albo pretorio dei Comuni interessati a partire dal quindicesimo giorno antecedente alla effettuazione del referendum e fino alla chiusura delle votazioni. Per uguale periodo, dovra' essere depositato presso ciascuna casa comunale interessata il progetto di bilancio, perche' ogni elettore possa prenderne visione. Art. 6 (Competenze della Giunta regionale in materia di separazione patrimoniale e finanziaria tra Comuni) Spetta alla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore agli Enti locali, provvedere, in conseguenza delle variazioni territoriali: a) alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attivita' e passivita' nel caso di variazioni circoscrizionali; b) alla separazione delle rendite patrimoniali, delle passivita' e spese tra Comuni riuniti od aggregati; c) alla separazione, o fusione delle rendite patrimoniali delle passivita' e spese delle frazioni nei confronti dei Comuni cui appartengono. Art. 7 (Delega al Presidente della Giunta regionale o all' Assessore agli Enti locali delle funzioni di pertinanza della Giunta regionale) Le funzioni amministrative trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, e attribuite dal precedente articolo alla competenza della Giunta possono essere da quest' ultima delegate al Presidente o all' Assessore agli Enti locali, secondo le direttive da questa deliberate. La Giunta puo', altresi', designare per la istruttoria delle materie, di cui ai punti a), b) e c) del precedente articolo, un funzionario della Regione. Art. 8 (Competenze del Presidente della Giunta regionale in materia di denominazione di frazioni o borgate e di coordinamento delle funzioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1) Il Presidente della Giunta regionale, sentiti i Consigli comunali interessati, provvede con decreto alla denominazione delle frazioni o borgate ed alla determinazione o spostamento delle sedi municipali, sentiti i Consigli comunali interessati. Spetta comunque al Presidente della Giunta il coordinamento delle funzioni delegate. Art. 9 (Competenze e disciplina di carattere generale ) Fino a diversa disciplina stabilita con legge regionale sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali statali vigenti nelle materie oggetto della Presente legge. La Giunta regionale esercita tutte le funzioni amministrative trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, e non attribuite alla competenza del Consiglio regionale o del Presidente della Giunta regionale dagli articoli precedenti. Art. 10 (Norma transitoria) Sino all' approvazione della legge sul referendum di cui all' articolo 4, ultimo comma della presente legge, approvazione che dovra' avvenire entro e non oltre mesi 6 dalla data di entrata in vigore di essa, le popolazioni interessate che devono venire sentite ai sensi dell' art. 133 della Costituzione esprimeranno il loro parere attraverso i Consigli comunali e le loro organizzazioni sociali, di categoria e professionali, realmente costituite da almeno un anno, esistenti nel territorio dell' Ente locale. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 19 settembre 1974 Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |