L.R. 24 Giugno 1980, n. 82 |
Modifica alla legge regionale 6 settembre 1979, n. 70.
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ARTICOLO UNICO Al primo comma dell' art. 7 della legge regionale 6 settembre 1979, n. 70, il numero 1) e' cosi' sostituito: << un direttore ed un collaboratore medico o biologo o chimico iscritti al relativo ordine professionale cui competono le funzioni previste dalle vigenti leggi in relazione al titolo professionale posseduto >>. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |