Modifica della legge regionale 30 gennaio 1991, N. 1 "sostituzione parziale dell'articolo 15"

Numero della legge: 3
Data: 13 gennaio 1998
Numero BUR: 3
Data BUR: 30/01/1998

L.R. 13 Gennaio 1998, n. 3
Modifica della legge regionale 30 gennaio 1991, N. 1 "sostituzione parziale dell'articolo 15"


Art. 1
(Sanzioni)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52, cosi' come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1, e' sostituito dal seguente:
"2. Chiunque contravvenga all'obbligo di cui al precedente comma e' soggetto, oltre al pagamento del titolo di viaggio necessario per fruire dell'intera corsa dal capolinea di partenza a quello d'arrivo, anche ad una sanzione amministrativa dell'importo da lire 100.000 a lire 500.000".

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.