L.R. 13 Gennaio 1998, n. 3 |
Modifica della legge regionale 30 gennaio 1991, N. 1 "sostituzione parziale dell'articolo 15"
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Art. 1 (Sanzioni) "2. Chiunque contravvenga all'obbligo di cui al precedente comma e' soggetto, oltre al pagamento del titolo di viaggio necessario per fruire dell'intera corsa dal capolinea di partenza a quello d'arrivo, anche ad una sanzione amministrativa dell'importo da lire 100.000 a lire 500.000". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |