Provvidenze regionali per l' edilizia residenziale pubblica agevolata - convenzionata.

Numero della legge: 58
Data: 3 maggio 1985
Numero BUR: 13
Data BUR: 10/05/1985

L.R. 03 Maggio 1985, n. 58
Provvidenze regionali per l' edilizia residenziale pubblica agevolata - convenzionata.

(Pubblicata nel B.U. 10 maggio 1985, n. 13, S.O. n. 1)


Art. 1

In esecuzione della deliberazione CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica)
12 giugno 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 1984, n. 199, e' elevato fino ad un massimo di lire 50 milioni ad alloggio il limite di mutuo agevolato concedibile alle cooperative edilizie e loro consorzi, alle imprese di costruzione e loro consorzi nonche' alle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi per l' attuazione degli interventi di nuova costruzione di edilizia agevolata - convenzionata compresi nel progetto biennale 1980/ 1981 e nel programma quadriennale 1982/ 1985 delle leggi 5 agosto 1978, n. 457 e 25 marzo 1982, n. 94, di conversione del decreto - legge n. 9 del 1982, e di cui agli allegati C) delle deliberazioni regionali 10 maggio 1983, n. 3087 e n. 3087- bis e successive modificazioni ed integrazioni.
I soggetti attuatori degli interventi contemplati nel precedente comma possono richiedere l' utilizzazione del nuovo limite massimo di mutuo in sede di presentazione alla Regione del quadro tecnico economico (QTE) o con apposita variante del quadro stesso, fermo restando che l' importo del mutuo agevolato concedibile per ciascun alloggio non puo' superare l' importo della spesa determinata nel rispetto dei costi massimi ammissibili, definiti dalla Regione in attuazione del decreto ministeriale 23 maggio 1984, n. 258, ai sensi dell' articolo 4, lettera g), della citata legge n. 457 del 1978. Il nuovo importo di mutuo agevolato conseguente all' applicazione del presente articolo per ciascun programma costruttivo sostituisce quello indicato a fianco di ciascun operatore negli allegati C) delle deliberazioni della Giunta regionale e successive modificazioni ed integrazioni, indicate al precedente comma.


Art. 2

In presenza di oggettive difficolta', che impediscano il rispetto dei termini previsti dall' articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come integrato dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, di conversione del decreto - legge n. 9 del 1982, la Regione puo', con decreto del Presidente della Giunta regionale, oppure dell' Assessore regionale ai lavori pubblici all' uopo delegato, confermare gli interventi programmati ed assegnare ulteriori termini entro i quali, a pena di decadenza dal finanziamento, vanno assunti gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti contemplati nel suddetto articolo 9.
La Regione, inoltre, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, puo' rilocalizzare i finanziamenti non utilizzati di edilizia residenziale pubblica, gia' programmati, destinandoli ad altri ambiti territoriali e preferibilmente all' ambito del comune di Roma.
Nella riutilizzazione dei finanziamenti di cui al comma precedente la Giunta regionale, per quanto riguarda l' edilizia agevolata - convenzionata, fa riferimento, ai fini dell' individuazione dei soggetti attuatori, alle graduatorie approvate con deliberazioni 10 maggio 1983 n. 3087 e 10 maggio 1983, n. 3087- bis e successive modificazioni dando priorita' a quei soggetti titolari dei finanziamenti non utilizzati purche' i medesimi siano collocati in posizione utile ed il mancato utilizzo del finanziamento dipenda da circostanze di carattere oggettivo.


Art. 3

In attesa della emanazione di una compiuta normativa regionale di attuazione dell' articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457, la Giunta regionale stabilisce criteri e modalita' che le cooperative edilizie e loro consorzi devono seguire in relazione a quanto previsto dall' ultimo comma dello stesso articolo 25.


Art. 4

Per consentire l' integrale realizzazione delle previsioni degli interventi di edilizia agevolata - convenzionata ammessi a finanziamento dalla Regione Lazio ai sensi degli articoli 38 e 41 della legge 5 agosto 1978, n. 457, la Regione provvede ad integrare i contributi assegnati dallo Stato delle somme necessarie per assicurare:
a) l' elevazione dell' importo massimo mutuabile ai valori indicati nell' articolo 13 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, nei limiti di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 1980, n. 933, lettera F);
b) la contribuzione pubblicata nella misura risultante dall' applicazione dell' articolo 19 della legge suindicata n. 457 del 1978.


Art. 5

Al maggiore contributo pubblico derivante dall' applicazione del precedente articolo 1 si fara' fronte con le disponibilita' del quinto progetto biennale del piano decennale previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e/ o con quelle derivanti dall' articolo 4- bis della legge 10 novembre 1983, n. 637, di conversione del decreto - legge 12 settembre 1983, n. 462. In attesa della concreta messa a disposizione delle suddette disponibilita', la Regione anticipa, con i fondi del proprio bilancio, la copertura della spesa occorrente al pagamento del suddetto maggiore contributo, quantificabile in lire 8.000 milioni annue, che viene autorizzata con la presente legge.
Alla suindicata spesa di lire 8.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 29822 del bilancio regionale per l' anno 1985 concernente << Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso >> La spesa di lire 8.000 milioni e' portata in aumento allo stanziamento del capitolo n. 08102 del bilancio della Regione.
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di approvazione dei relativi bilanci. L' importo del contributo pubblico da impegnare con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore regionale ai lavori pubblici, all' uopo delegato, per ciascun programma costruttivo di edilizia agevolata - convenzionata di cui alla presente legge, e' provvisoriamente determinato nei limiti dello stanziamento annuale del predetto capitolo n. 08102, tenendo conto delle variabili considerate dalla citata legge n. 457 del 1978 e relative sia alla fase del pre - ammortamento che a quella dell' ammortamento dei singoli mutui.


Art. 6

Per le finalita' indicate al precedente articolo 4 e' stanziata sul bilancio regionale per l' anno 1985 la somma di lire 1.000 milioni alla quale si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 29822, elenco n. 5, lettera a), del bilancio di revisione della Regione Lazio per l' esercizio finanziario 1985. La spesa di lire 1.000 milioni e' iscritta nel capitolo n. 08301 che si istituisce con la presente legge nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l' esercizio finanziario 1985 con la seguente denominazione: << Contributi integrativi regionali per l' attuazione dei programmi di edilizia agevolata - convenzionata degli articoli 38 e 41 della legge 5 agosto 1978, n. 457 >>.
Per gli anni successivi gli stanziamenti sono determinati in sede di approvazione del bilancio regionale, tenuto conto delle somme corrispondenti alle obbligazioni che verranno a scadenza.


Art. 7

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.