L.R. 15 Marzo 1990, n. 30 |
Modifica della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33 recante: Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».
|
(Pubblicata nel B.U. 30 marzo 1990, n. 9) Art. 1 1. L'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33 e' cosi' sostituito: "Art. 2 (Ambito di applicazione) 1. Sono soggetti alla presente legge: a) gli alloggi realizzati o recuperati dagli enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni; b) gli alloggi acquisiti, realizzati o recuperati da enti locali e da enti pubblici non economici, comunque utilizzati per le finalita' sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica; c) le case-parcheggio ed i ricoveri provvisori, non appena siano cessate le cause dell'uso contingente, per le quali siano stati acquisiti, recuperati e realizzati, sempreche' abbiano tipologie e standards abitativi adeguati per essere adibiti a residenza permanente, ferma restando comunque l'applicazione delle disposizioni relative ai canoni di locazione di cui all'articolo 35 e seguenti della presente legge; d) gli alloggi realizzati, acquisiti o recuperati dai comuni, ai sensi degli articoli 7 ed 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980, n.25, dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e dell'articolo 4 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 118; e) gli alloggi del patrimonio della Regione e di quello proveniente dagli enti ed associazioni disciolti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 2. Possono essere esclusi dall'applicazione della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, quegli alloggi che per la destinazione funzionale, per le caratteristiche dell'utenza insediata o per particolari caratteri di pregio storico-artistico non siano utilizzati od utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica, ferme restando la destinazione d'uso e l'applicazione di un canone non inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 35 e seguenti della presente legge. 3. Sono comunque esclusi dalla presente legge gli alloggi: a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci; b) realizzati, recuperati od acquisiti con programmi di edilizia agevolata e convenzionata; c) di servizio, e cioe' quelli per i quali la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione; d) di proprieta' di enti pubblici previdenziali purche' non realizzati od acquisiti o recuperati a totale carico o con il contributo o concorso dello Stato, della Regione, degli enti locali». Art. 2 1. All'articolo 16 della legge 26 giugno 1987, n. 33 e' aggiunto il seguente sesto comma: 6. Fino a quando non sara' attivato il programma di mobilita' di cui al successivo titolo II si puo' derogare alla disposizione del precedente secondo comma nei casi di voltura del contratto di locazione a favore degli aventi diritto». Art. 3 1. L'articolo 37 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33 e' cosi' sostituito: "Art. 37 (Caratteri oggettivi dell'alloggio) 1. Per la definizione del canone riferito ai caratteri oggettivi dell'alloggio gli enti gestori applicano il disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, e 13, della legge 27 luglio 1978, n. 392. 2. Ai fini della presente legge il canone di locazione degli alloggi costruiti dopo il 1977 non puo' superare il 2,85 per cento del valore locativo dell'alloggio stesso. 3. Per gli effetti di cui alla presente legge il costo unitario di produzione dell'alloggio e' pari al costo base moltiplicato per i coefficienti indicati negli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della citata legge n. 392 del 1978 con le seguenti specificazioni e variazioni: a) superficie convenzionale: a tutti gli alloggi disciplinati dalla presente legge si applica il coefficiente unico 1,00. Non si applica la lettera f) del primo comma ed il quinto comma dell'articolo 13 della legge n. 392 del 1978; b) tipologia: in caso di non rispondenza della categoria catastale alle caratteristiche degli alloggi l'ente gestore e' tenuto a richiedere la revisione catastale e ad applicare in via provvisoria la categoria proposta; c) classe demografica: i comuni fino a 5.000 abitanti sono assimilati a quelli di cui all'articolo 17, lettera f) della citata legge n. 392 del 1978 ed i comuni con oltre 400.000 abitanti a quelli di cui alla lettera b) dello stesso articolo 17; d) ubicazione: nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti si applica il coefficiente unico 0,90. I comuni possono motivatamente individuare zone di degrado specifico per l'edilizia pubblica relativamente a singoli edifici o complessi residenziali con riferimento alle condizioni igieniche generali, allo stato dei servizi rispetto alle condizioni medie del comune, alle difficolta' di accesso ed agibilita': in tal caso si applica il coefficiente 0,90. Per via transitoria, in sede di prima applicazione e fino al 1992, il coefficiente 0,90 si applica agli alloggi di cui all'articolo 3 della presente legge ultimati dal 1977; e) livello di piano: per i fabbricati costruiti su terreni con dislivelli accentuati, si considerano ai fini dell'attribuzione del coefficiente di cui all'articolo 19 della citata legge n. 392 dei 1978, i piani che siano totalmente fuori terra; f) vetusta': l'anno di costruzione coincide con quello dell'ultimazione dei lavori sia per le nuove costruzioni che per le opere di intera ristrutturazione o di completo restauro di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457; in mancanza di date certe desumibili dai dati ufficiali in possesso degli enti gestori si fa riferimento all'anno di prima assegnazione dello stabile; g) costo base: e' quello previsto dall'articolo 14, lettera a) della legge 27 luglio 1978, n. 392; per gli alloggi ultimati dopo il 31 dicembre 1975 il costo base e' determinato ai sensi dell'articolo 22 della citata legge n. 392 del 1978 ridotto del 12,5 per cento per quelli ultimati successivamente. Per gli alloggi ultimati successivamente al 31 dicembre 1986 la Giunta regionale fissera' il costo base a metro quadrato, tenendo conto dei costi medi regionali di realizzazione dell'edilizia sovvenzionata; h) categoria catastale: si applica il coefficiente previsto dalla lettera a) dell'articolo 16 della legge del 27 luglio 1978, n. 392, per le abitazioni di tipo popolare (A/4). 3. Qualora dovessero essere apportate modificazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392, la Regione, ai fini dell'applicazione del presente articolo, per le relative modificazioni, adottera' apposito provvedimento legislativo». Art. 4 1. L'articolo 39 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, e' cosi' sostituito: "Art. 39 (Calcolo del canone di locazione) 1. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi, gli enti gestori riducono il canone definito ai sensi degli articoli precedenti alle percentuali sottoindicate, sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun assegnatario; a tal fine gli assegnatari sono collocati nelle seguenti fasce di reddito cui competono percentuali del canone determinato: 1) nella misura del 15 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione, non superiore all'importo di una pensione minima I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) per la generalita' dei lavoratori aumentato dell'importo di una pensione sociale; il canone di locazione non puo' essere superiore a L. 6.000 mensili per alloggio qualora il reddito annuo complessivo del nucleo familiare sia costituito esclusivamente da pensione sociale oppure da pensione minima I.N.P.S. Lo stesso canone si applica per gli assegnatari che risultino effettivamente disoccupati; 2) nella misura del 33 per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare compreso tra zero ed il limite superiore indicato al precedente punto 1), a condizione che il reddito derivi esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione; 3) nella misura del 45 per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare compreso nel limite di reddito per l'assegnazione; 4) nella misura del 75 per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare compreso tra il limite superiore indicato al precedente punto 3) ed il valore risultante dalla maggiorazione del 25 per cento del suddetto limite; 5) nella misura del 100 per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto 4). 2. I redditi di cui al punto 1) si intendono effettivi; quelli di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) si intendono determinati con le modalita' stabilite dal primo comma, lettera f) del precedente articolo 3, esclusi i redditi non consolidati dei figli, intendendo per redditi consolidati quelli di lavoro che sono prodotti dai figli maggiorenni facenti parte del nucleo familiare dell'assegnatario e che si possono riprodurre in modo continuativo. 3. Nella determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare, vanno esclusi i redditi non consolidati dei figli, intendendo per redditi consolidati quelli di lavoro che sono prodotti dai figli maggiorenni facenti parte del nucleo familiare dell'assegnatario e che si possono riprodurre in modo continuativo. Agli assegnatari con reddito da lavoro dipendente o da pensione inferiore al limite di decadenza, il canone di locazione e' ridotto, d'ufficio, qualora eccedente, nella misura del 7 per cento del reddito lordo annuo imponibile complessivo del nucleo familiare al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Gli assegnatari, il cui nucleo familiare comprende uno o piu' componenti, conviventi o comunque a totale carico del capo famiglia, affetto da menomazione di qualsiasi genere che comportano una diminuzione permanente, superiore ai 2/3 della capacita' lavorativa, certificata dalla competente unita' sanitaria locale, sono collocati nella fascia inferiore a quella determinata con le modalita' previste dal presente comma. 4. Il canone di locazione non potra', comunque, essere inferiore, a quello previsto per la prima fascia di cui al precedente primo comma. 5. Contestualmente alla proposta per la definizione annua dell'ammontare annuo delle quote b) e e) di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e' comunicata alla Regione la percentuale di eccedenza delle entrate per canoni di locazione rispetto all'ammontare complessivo delle spese di amministrazione e manutenzione degli alloggi. 6. La Regione in conformita' ai criteri nazionali stabiliti dal C.I.P.E. (Comitato interministeriale per la programmazione economica), a partire dal primo anno di applicazione dei canoni di cui alla presente legge e per gli anni successivi, apporta modifiche con deliberazione della Giunta regionale alle percentuali di sconto relative alle varie fasce di canone, allo scopo di garantire nel tempo la maggior entrata del 50 per cento rispetto alle spese di amministrazione e manutenzione da destinare alle finalita' di cui al penultimo comma dell'articolo 25 della citata legge n. 513 del 1977». Art. 5 1. L'articolo 46 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, e' cosi' sostituito: "Art. 46 (Occupanti senza titolo) 1. In sede di prima applicazione della presente legge ed in deroga al precedente articolo 32, nei confronti di coloro che alla data del 15 ottobre 1986 occupino, senza titolo, alloggi di edilizia residenziale pubblica, il comune dispone l'assegnazione dell'alloggio. 2. L'assegnazione e' subordinata: a) al protrarsi dell'occupazione volontaria da parte dello stesso nucleo familiare dalla data indicata al primo comma fino al momento dell'assegnazione; b) all'accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti dal precedente articolo 3, a cura diretta dell'ente gestore fatta eccezione di quello previsto al punto f), dello stesso articolo 3. L'utente deve essere in possesso dei redditi non superiori ai limiti di decadenza di cui al precedente articolo 31; c) al recupero da parte dell'ente gestore delle somme dovute per occupazione e spese a decorrere dalla data di occupazione abusiva. L'ente gestore, peraltro, puo' consentire rateizzazioni anche mensili, della durata complessiva non superiore ad un anno e con il pagamento dei relativi interessi legali; d) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad un soggetto legittimamente assegnatario gia' individuato o di alloggio soggetto a riserva ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1972, n. 1035; e) alla presentazione al comune, da parte dell'occupante, di apposita domanda entro il termine del 31 marzo 1988. La domanda va presentata anche all'I.A.C.P. (Istituto autonomo per le case popolari) ove trattasi di alloggio occupato di proprieta' e/o in gestione dell'I.A.C.P. medesimo. 3. Nei confronti di coloro che occupano senza titolo un alloggio contemplato nella lettera d) del precedente secondo comma, il comune inserisce le relative domande in un apposito elenco, il cui ordine di priorita' viene determinato sulla base delle condizioni e dei punteggi previsti nel precedente articolo 10. Il comune, tuttavia, puo' disporre l'assegnazione di tale alloggio nei confronti dell'occupante senza titolo qualora il soggetto, a favore del quale l'alloggio medesimo e' assegnato o riservato, vi acconsenta espressamente ed opti per l'inserimento nel citato elenco. Per coloro che risultano inclusi nel suddetto elenco il comune richiede alla Regione una riserva ai sensi del precedente articolo 19 anche in deroga al limite massimo dell'aliquota ivi prevista del 25 per cento, proponendo, se del caso, una graduale articolazione delle assegnazioni. Per le situazioni di particolare gravita', specie per quelle conseguenti a sfratto esecutivo, il comune, in attesa delle assegnazioni, puo' disporre la sistemazione provvisoria dei nuclei familiari interessati in case parcheggio o ricoveri provvisori. 4. Nei confronti degli occupanti che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano dovuto sgomberare l'alloggio abusivamente occupato non si applica il quarto comma dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513». |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |