L.R. 02 Maggio 1995, n. 23 |
Disposizioni per l'assegnazione ai soggetti aventi diritto della quotaregionale del fondo nazionale trasporti, parte esercizio.
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(Pubblicata nel B.U. 12 maggio 1995, n. 13, S.O. n. 6) Art. 1 1. La quota spettante alla Regione Lazio sull'importo di lire 153 miliardi, assegnato dallo Stato alle Regioni per il 1994 con legge 23 dicembre 1994, n. 725 (finanziaria 1995), ai sensi dell'articolo 1, comma 4 ter del decreto legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1993, n. 32, e' destinata, sino al limite dell'88 per cento dell'intera relativa disponibilita', alle esigenze dei servizi di pubblico trasporto locale, esercitati dalle aziende pubbliche, operanti nel Lazio. Art. 2 1. Per l'anno 1995, la quota spettante alla Regione Lazio sulla dotazione globale del fondo nazionale trasporti per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle aziende pubbliche e private, operanti nel settore dei pubblici servizi di trasporto locale, di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e' destinata, sino al limite del 93 per cento dell'intera relativa disponibilita', alla copertura dei costi d'esercizio delle aziende pubbliche. 2. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |