L.R. 08 Maggio 1979, n. 42 |
Modificazione ed integrazione della legge regionale 10 aprile 1978, n. 16 avente per oggetto: " Concessione dei contributi alle associazioni iscritte all' albo di cui alla legge regionale 8 gennaio 1975, n. 1 ".
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Art. 1 L' art. 2 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 16 e' sostituito dal seguente: " Le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, debitamente sottoscritte dal presidente dell' associazione richiedente, e indirizzate alla Regione Lazio, assessorato al turismo, devono pervenire, a pena di decadenza, entro il 30 aprile dell' anno in cui devono essere realizzate le iniziative cui la richiesta di contributo si riferisce e devono contenere l' indicazione delle singole iniziative e attivita' programmate nel corso dell' anno solare, nonche', ai fini dell' accreditamento delle provvidenze, del numero di conto corrente postale dell' associazione richiedente ". In sede di prima applicazione le istanze previste dall' art. 2 della legge n. 16 del 1978 relative agli anni 1978 e 1979 devono pervenire, a pena di decadenza, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dall' entrata in vigore della presente legge. Art. 2 All' art. 4 della legge regionale n. 16 del 1978 e' aggiunto il seguente comma: " La liquidazione effettiva dei contributi e' subordinata all' accertamento, da parte dell' assessorato al turismo, dell' effettivo svolgimento delle manifestazioni dichiarate e ammesse al finanziamento ". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |