Disposizioni per l'accesso alla seconda qualifica funzionale dirigenziale e per garantire la continuità delle funzioni dirigenziali apicali.

Numero della legge: 13
Data: 2 aprile 1991
Numero BUR: 11
Data BUR: 20/04/1991

L.R. 02 Aprile 1991, n. 13
Disposizioni per l'accesso alla seconda qualifica funzionale dirigenziale e per garantire la continuità delle funzioni dirigenziali apicali.



Art. 1
(Modificazione dell'articolo 23 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36)

1. Il secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, concernente: "strutture ed organizzazione regionale" e' sostituito dal seguente:

"2. Venti posti della dotazione organica della seconda qualifica funzionale dirigenziale prevista dall'articolo 24, secondo comma, della legge regionale 11 ge4nnaio 1985, n. 6, non saranno coperti con le procedure fissate dall'articolo 25 della stessa legge, ma con le seguenti modalita':
a) quindici posti, mediante concorso interno;
b) cinque posti mediante concorso pubblico per titol ed esami nel rispetto della normativa vigente in materia."


Art. 2
(Modificazione dell'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1987, n. 39)

1. L'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1987, n. 39 concernente: "Modalita' per il completamento della dotazione orgnica della seconda qualifica funzionale dirigenziale nella fase di prima attuazione dell'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale delle Regioni" e' sostituito dal seguente:

"Art. 1

1. Il concorso interno previsto dall'articolo 23, secondo comma, della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. e' espletato con le modalita' indicate dal successivo articolo 2."


Art. 3
Integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 6 luglio, n. 39

1. All'articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1987, n. 39, concernente: "Modalita' per il completamento della dotazione organica della seconda qualifica funzionale dirigenziale nella fase di prima attuazione dell'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale delle Regioni", dopo le parole "i posti" e' aggiunta la frase "vacanti alla data dell'approvazione della graduatoria e quelli".


Art. 4
(Riapertura termini)

1. I termini per la presentazione delle domanda di partecipazione al concorso bandito con deliberazioni della Giunta regionale 12 gennaio 1988, n. 65, sono riaperti e scadono il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 5
(Definizione inquadramenti a seguito di procedure selettive)

1. Il personale, che, in sede di prima attuazione della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, e' stato inquadrato a seguito di procedura selettiva effettuata a norma dell'articolo 25 della stessa legge nella qualifica funzionale superiore a quella rivestita alla data del 1° gennaio 1983 con provvedimenti dei quali la Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso, rimane inquadrato nella suddetta qualifica funzionale superiore con la decorrenza fissata nel provvedimento di inquadramento, a condizione che abbia, anche di fatto, svolto le relative funzioni senza demerito per almeno due anni.

2. Si prescinde dalla condizione dei due anni di cui al precedente comma per il personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo con decorrenza successiva alla data del provvedimento di inquadramento.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.