L.R. 06 Luglio 1998, n. 25 |
MODIFICAZIONE ALLA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALCONSIGLIO REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1998RIGUARDANTE: "PIANIFICAZIONE PAESISTICA E TUTELA DEI BENI EDELLE AREE SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESISTICO.
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S.O. n.1 Art. 1 (Modifica all'articolo 1) 1. Il numero 18 del comma 1 dell'articolo 1 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998 e' sostituito dal seguente: "18) A15/1 - Deliberazione Giunta regionale n. 2282 del 28 aprile 1987, come modificata dalle successive deliberazioni della Giunta regionale di proposta al Consiglio nn. 6647 del 7 agosto 1990 e 10209 del 17 novembre 1992;", Art. 2 (Modifica all'articolo 5) 1. Il comma 7 dell'articolo 5 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998 e' sostituito dal seguente: "7. In attesa dell'approvazione dello specifico piano di settore per le coste, i manufatti di cui al comma 5, ad eccezione dei piccoli attracchi, possono essere consentiti solo in ambiti circoscritti attrezzati a finalita' turistiche, previsti nei piani regolatori o in apposite varianti ad essi.". 2. Il comma 8 dell'articolo 5 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998 e' sostituito dal seguente: "8. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 comunque classificata nei PTP o nel PTPR sono consentite piccole attrezzature a carattere provvisorio limitate alla balneazione e al ristoro. L'ente preposto alla tutela del vincolo subordina la relativa autorizzazione all'adozione da parte dei comuni di un piano di utilizzazione dell'arenile.". 3. Il comma 9 dell'articolo 5 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998 e' sostituito dal seguente: "9. Previo parere dell'organo preposto alla tutela del vincolo, sono consentite deroghe per le opere pubbliche, per le attrezzature portuali, per le opere strettamente necessarie alle attrezzature dei parchi, o per modeste opere connesse alla ricerca e allo studio dei fenomeni naturali che interessano le coste, i mari e la fauna marina, per le opere idriche e fognanti, opere tutte la cui esecuzione deve essere necessariamente localizzata nei territori costieri, nonche' per le opere destinate all'allevamento ittico ed alla molluschicoltura. I progetti delle opere di cui al presente comma sono corredati dello studio di inserimento paesistico, di seguito denominato SIP, di cui agli articoli 29 e 30.". Art. 3 (Modifica all'articolo 17) 1. Al comma 8 dell'articolo 17 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998, le parole: "e la ricerca del materiale litoide" sono soppresse. Art. 4 (Modifica all'articolo 23) 1. Al comma 2 dell'articolo 23 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dieci mesi". Art. 5 (modifica all'articolo 25) 1. Al comma 7 dell'articolo 25 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998 le parole: "l'assessore regionale competente" sono sostituite dalle seguenti: "l'organo preposto alla tutela del vincolo". Art. 6 (Modifica all'articolo 36) 1. Dopo l'articolo 36 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998 e' inserito il seguente: "Art. 36 bis (PTP gia' approvati) 1. I PTP approvati con deliberazione del Consiglio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad avere efficacia fino alla data di approvazione del PTPR. 2. Ai PTP di cui al comma 1 si applicano le norme dei Capi II e V. In caso di contrasto tra le disposizioni dei PTP e le disposizioni contenute nel Capo II prevalgono quelle piu' restrittive.". Art. 7 (Modifica integrativa dell'articolo 38) 1. Dopo l'articolo 38 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998 e' aggiunto il seguente: "Art. 38 bis (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.". Art. 8 (Allegati) 1. Costituiscono parte integrante della presente legge gli allegati A 15/1 e B 15/1 che, rispettivamente, sostituiscono quelli ugualmente contrassegnati, di cui all'articolo 36, comma 1, lettere a) e b), della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998. Art. 9 (Dichiarazione d'urganza) 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |