L.R. 20 Ottobre 1997, n. 32 |
INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO DA PIAZZA-TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
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Art. 1 (Oggetto) 1. La Regione per favorire gli autoservizi pubblici non di linea di taxi con autovettura e di noleggio con conducente di autovettura concede contributi in conto capitale ai titolari delle relative licenze, come definiti dall'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, iscritti nel ruolo provinciale di cui all'articolo 16 della stessa legge. Art. 2 (Contributi) a) per l'acquisto o il rinnovo dell'autoveicolo destinato al servizio, anche predisposto per trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare entita'; b) per l'installazione sul veicolo di uno o piu' dispositivi quali radio di servizio, apparecchiature ad essa collegate, allestimenti speciali, compresi divisori atti a garantire la sicurezza del conducente. Art. 3 (Misura dei contributi) 2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e' determinato nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile. 3. I contributi per gli interventi di cui all'articolo 2 sono cumulabili entro il limite complessivo di nove milioni di lire per ciascuna autovettura. 4. I contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), non possono essere richiesti da chi ne abbia gia' goduto se non decorsi cinque anni dalla precedente concessione; i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), non possono essere richiesti da chi ne abbia gia' goduto se non decorsi tre anni dalla precedente concessione. 5. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con alcun tipo di contributo previsto da norme statali, regionali e comunitarie. Art. 4 (Modalita' per l'accesso ai contributi) 1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere inoltrate, a mezzo di lettera raccomandata o direttamente, alla struttura regionale competente in materia di artigianato e attivita' produttive entro novanta giorni dalla data della fattura relativa, rispettivamente, all'acquisto dell'autoveicolo ed all'installazione delle apparecchiature per cui si richiede il contributo. 2. Ai fini della concessione dei contributi i richiedenti devono corredare la domanda della seguente documentazione: a) copia autentica della fattura relativa all'acquisto dell'autoveicolo ed all'installazione delleùapparecchiature per cui si richiede il contributo; b) copia autentica del libretto di circolazione o documento equipollente; c) copia autentica della licenza o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio; d) copia di iscrizione all'albo delle imprese artigiane per il settore taxi. Art. 5 (Domande ammesse a contributo) 2. La concessione dei contributi e' subordinata alla predeterminazione, con delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, dei criteri e delle modalita' cui l'Amministrazione deve attenersi. Art. 6 (Norma transitoria) 2. Le domande di cui al comma 1 sono ammesse a contributo nei limiti e con le modalita' fissati dalla l.r. 49/1988, a condizione che le autovetture siano ancora nella disponibilita' del richiedente. Art. 7 (Norma finanziaria) 1. Alla copertura finanziaria delle spese derivanti dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto nel bilancio regionale 1997 al capitolo n. 22226 "Interventi a favore delle attivita' di autoveicoli in servizio da piazza - taxi e da noleggio con conducente" di lire 1.600.000.000. 2. Per gli anni successivi gli stanziamenti sono determinati con le relative leggi di bilancio. Art. 8 (Norma abrogativa) 1. Sono abrogate la l.r. 49/1988 concernente: "Interventi a favore delle attivita' di autoveicoli in servizio da piazza - taxi" e la legge regionale 17 luglio 1989, n. 45, contenente modifiche ed integrazioni alla l.r. 49/1988. Art. 9 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |