L.R. 25 Settembre 2002, n. 33 |
"Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 "Testo unico in materia di sport.""
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga La seguente legge: Art. 1 (Modifica all’articolo 34 della legge regionale 20 giugno 2002, n.15) 1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 34 della l.r.15/2002 dopo le parole << di un istruttore>> sono inserite le seguenti: < Art. 2 (Modifica all’articolo 41 della l. r.15/2002) 1. Al comma 3 dell’articolo 41 della l. r.15/2002, dopo le parole<< in collaborazione con>> sono inserite le seguenti: < Art. 3 (Inversione degli articoli 20 e 21 della l. r.15/2002) 1. Gli articoli 20 e 21 della l.r.15/2002 sono invertiti tra loro. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |