"Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 "Testo unico in materia di sport.""

Numero della legge: 33
Data: 25 settembre 2002
Numero BUR: 29
Data BUR: 19/10/2002

L.R. 25 Settembre 2002, n. 33
"Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 "Testo unico in materia di sport.""


IL CONSIGLIO REGIONALE


ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga



La seguente legge:

    Art. 1
    (Modifica all’articolo 34 della legge regionale 20 giugno 2002, n.15)


    1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 34 della l.r.15/2002 dopo le parole << di un istruttore>> sono inserite le seguenti:
    <>.


    Art. 2
    (Modifica all’articolo 41 della l. r.15/2002)

    1. Al comma 3 dell’articolo 41 della l. r.15/2002, dopo le parole<< in collaborazione con>> sono inserite le seguenti:
    <>.




    Art. 3
    (Inversione degli articoli 20 e 21
    della l. r.15/2002)

    1. Gli articoli 20 e 21 della l.r.15/2002 sono invertiti tra loro.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.