Finanziamento delle opere di ammodernamento, ristrutturazione ed adattamento edilizio degli ospedali.

Numero della legge: 48
Data: 11 settembre 1976
Numero BUR: 26
Data BUR: 21/09/1976

L.R. 11 Settembre 1976, n. 48
Finanziamento delle opere di ammodernamento, ristrutturazione ed adattamento edilizio degli ospedali.




Art. 1

Fino all' approvazione del piano socio - sanitario regionale, la Regione provvede al finanziamento delle opere di ammodernamento, ristrutturazione ed adattamento edilizio che si rendano indispensabili per la funzionalita' degli ospedali, con priorita' per quelle opere che non beneficiano dei contributi di cui alla legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni ed integrazioni o di quelli comunque previsti da altre leggi dello Stato o della Regione.


Art. 2

Per accedere ai finanziamenti di cui all' articolo precedente, gli enti ospedalieri devono far pervenire all' assessorato alla sanita', entro il termine previsto per la presentazione dei progetti di bilancio, una apposita richiesta corredata dalla deliberazione del consiglio di amministrazione dell' ente, da una dettagliata relazione tecnico - sanitaria, nella quale siano illustrati i motivi che rendono indispensabili le opere, dal preventivo di massima della spesa necessaria, nonche' dal parere del competente consorzio per i servizi sociali e sanitari, di cui alla legge 12 gennaio 1976, n. 2. In attesa della costituzione dei consorzi di cui al comma precedente, il parere suddetto viene espresso dall' ufficio del medico provinciale.


Art. 3

La giunta regionale, sulla scorta delle richieste pervenute, entro sessanta giorni dal termine di cui al precedente articolo approva con propria deliberazione la ripartizione tra gli enti ospedalieri dei fondi indicati al successivo art. 5 per il finanziamento delle opere di cui alla presente legge, tenuto conto degli obiettivi di programmazione sanitaria di cui all' art. 5 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 7.
La deliberazione suddetta e' adottata su proposta dell' assessore alla sanita' sentita la competente commissione permanente del consiglio regionale.


Art. 4

I finanziamenti di cui al precedente articolo sono concessi con deliberazione della giunta regionale su proposta dell' assessorato alla sanita' d' intesa con l' assessorato ai lavori pubblici, sentite le competenti commissioni permanenti del consiglio regionale.
A tal fine gli enti ospedalieri devono produrre per il tramite dell' ufficio del genio civile competente per territorio, apposita istanza diretta all' assessorato ai lavori pubblici corredata dalla seguente documentazione: progetto esecutivo delle opere completo del preventivo di spesa e di tutti gli altri elaborati tecnico - amministrativi; deliberazione del consiglio di amministrazione dell' ente di approvazione del progetto. La deliberazione di cui al primo comma del presente articolo vale quale preventiva autorizzazione alla esecuzione delle opere di cui all' art. 1, primo comma, lettera b), della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 7.
L' erogazione ai singoli enti ospedalieri delle somme attribuite ai sensi del primo comma del presente articolo e' disposta con decreto del Presidente della giunta regionale su richiesta degli enti medesimi, indirizzata all' assessorato alla sanita' e corredata della documentazione idonea a comprovare la regolare esecuzione dei lavori, vistata dall' assessorato ai lavori pubblici, che esercitera' tramite i suoi uffici periferici l' alta sorveglianza sulle opere.
I finanziamenti possono essere corrisposti fino al novantacinque per cento dell' intero ammontare, in unica soluzione, ovvero in corso d' opera mediante acconti in base a stati di avanzamento dei lavori vistati dall' assessorato ai lavori pubblici.
Il rimanente cinque per cento viene corrisposto dopo l' omologazione dell' atto di collaudo e del certificato di regolare esecuzione.


Art. 5

Per far fronte alle spese relative ai finanziamenti di cui alla presente legge e' autorizzata la spesa di L. 4.000 milioni dei quali lire 2.000 milioni per l' esercizio finanziario 1976 e lire 2.000 milioni per l' esercizio finanziario 1977.
A tal fine nello stato di previsione della spesa della Regione per l' esercizio finanziario 1976, e' istituito sotto il Titolo II - Sezione IV - Rubrica 17 - Categoria XI, il cap. 24.17.21 << Spese per il finanziamento delle opere di ammodernamento, ristrutturazione ed adattamento edilizio che si rendano indispensabili per la funzionalita' degli ospedali >>, con lo stanziamento di lire 2.000 milioni.
Alla spesa di cui al primo comma relativamente all' esercizio 1976 si fara' fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 27.27.60 (elenco n. 4, partita n. 4).
La spesa di cui al primo comma relativamente all' esercizio 1977 fara' carico al capitolo del bilancio di previsione per il suddetto esercizio corrispondente al cap. 24.17.21.
Per gli esercizi successivi sara' provveduto al rifinanziamento della presente legge con appositi provvedimenti legislativi.


Art. 6

Sono ammessi a godere dei benefici della presente legge anche le cliniche universitarie e gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui all' art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonche' quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817.


Art. 7

Per l' esercizio 1976 le domande di finanziamento ai sensi del precedente art. 2 dovranno pervenire, indipendentemente dalla presentazione dei progetti di bilancio, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 8

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
Data a Roma, addi' 11 settembre 1976
Il visto del commissario del Governo e' stato apposto il 9 settembre 1976.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.