L.R. 21 Luglio 1984, n. 43 |
Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58,concernente: << Istituzione della consulta femminile regionale >>.
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(Pubblicata nel B.U. 10 agosto 1984, n. 22) ARTICOLO UNICO L' ultimo comma dell' articolo 4 della legge regionale 25 novembre 1976, n. 58, e' sostituito dal seguente: << La partecipazione alle sedute della consulta e' gratuita. Alle componenti della consulta che, autorizzate dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, partecipano ad iniziative che si svolgono fuori del comune di Roma, e' corrisposto il trattamento economico di missione previsto per i funzionari regionali del massimo livello >>. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |