L.R. 30 Gennaio 1979, n. 8 |
Rendiconto generale per l' esercizio finanziario 1977 della Regione Lazio.
|
Art. 1 E' approvato il rendiconto generale per l' esercizio finanziario 1977 della Regione Lazio, nelle risultanze specificate negli articoli che seguono. Art. 2 Le entrate tributarie, le entrate per quote di tributi statali, le entrate extratributarie, le entrate per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, le entrate per rimborso di crediti ed accensione di prestiti e per contabilita' speciali, accertate nell' esercizio finanziario 1977, per la competenza propria dell' esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 832.000.095.782 delle quali furono riscosse L. 494.386.329.061 e rimangono da riscuotere L. 337.613.766.721 Art. 3 Le spese correnti, le spese in conto capitale, le spese per il rimborso di prestiti e le spese per contabilita' speciali, impegnate nell' esercizio finanziario 1977 per la competenza propria dell' esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 793.132.602.064 delle quali furono pagate L. 602.536.261.663 e rimangono da pagare L. 190.596.340.401 Art. 4 Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza dell' esercizio finanziario 1977 risulta stabilito dal rendiconto consuntivo come segue: Entrate complessive L. 832.000.095.782 Spese complessive L. 793.132.602.064 Differenza + L. 38.867.493.718 Art. 5 I residui attivi degli esercizi finanziari 1976 e precedenti risultano stabiliti nei rispettivi rendiconti per complessive: L. 277.838.279.207 di cui: riscossi durante l' esercizio 1977 L. 205.443.201.846 (-) eliminati in sede di riaccertamento L. 503.141.588 (-) restano da riscuotere al 31 dicembre 1977 L. 71.891.935.773 Art. 6 I residui passivi degli esercizi finanziari 1976 e precedenti risultano stabiliti nei rispettivi rendiconti per complessive: L. 262.322.196.808 di cui: pagati durante l' esercizio 1977 L. 86.188.990.328 (-) eliminati in sede di riaccertamento L. 92.929.418.195 (-) restano da pagare al 31dicembre 1977 L. 83.203.788.285 Art. 7 I residui attivi alla chiusura dell' esercizio finanziario 1977 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo nelle seguenti somme: somme rimaste da riscuotere sui residui attivi degli esercizi 1976 e precedenti (articolo 5) L. 71.891.935.773 somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell' esercizio 1977 (art. 2) L. 337.613.766.721 totale residui attivi al 31 dicembre 1977 L. 409.505.702.494 Art. 8 I residui passivi alla chiusura dell' esercizio finanziario 1977 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo, nelle seguenti somme: somme rimaste da pagare sui residui passivi degli esercizi 1976 e precedenti (art. 6) L. 83.203.788.285 somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell' esercizio 1977 (art. 3) L. 190.596.340.041 totale residui passivi al 31 dicembre 1977 L. 273.800.128.686 Art. 9 L' avanzo finanziario alla chiusura dell' esercizio finanziario 1977 e' stabilito in L. 244.132.519.150, di cui lire 220 miliardi 452.519.150 disponibili per il bilancio 1978 in base alle seguenti risultanze: TABELLA RISTRUTTURATA a) Differenza, di cui all' art. 4 della legge, tra le entrate e le spese complessive di competenza dell' esercizio finanziario 1977 L. 38.867.493.718 (+) b) Avanzo di amministrazione dell' esercizio 1976 a seguito dell' avvenuta approvazione del rendiconto con legge regionale 28 marzo 1978, n. 7 L. 91.338.748.825 (+) c) Fondo accantonato al 31 dicembre 1976, per essere utilizzato per il finanziamento di leggi ai sensi del 3° comma dell' art. 16 della legge regionale 12 aprile 1977, numero 15 L. 1.500.000.000 (+) d) Minore accertamento nell' esercizio 1977 dei residui attivi lasciati dagli esercizi 1976 e precedenti L. 503.141.588 (-) e) Minore accertamento nell' esercizio 1977 dei residui passivi lasciati dagli esercizi 1976 e precedenti L. 92.929.418.195 (+) f) Fondo accantonato ai sensi del 3° comma dell' art. 16 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 per essere utilizzato per il finanziamento di leggi regionali in corso di perfezionamento alla data del 31 dicembre 1977 L. 3.680.000.000 (-) Avanzo finanziario L. 220.452.519.150 Art. 10 Ai sensi della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 l' avanzo di cui al precedente articolo 9 - lire 220 miliardi 452.519.150 - viene iscritto nello stato di previsione dell' entrata per l' anno finanziario 1978. Art.11 E' approvata l' eccedenza di impegni di cui ai capitoli n. 40301, n. 40303, n. 40305, n. 42602 dello stato di previsione della spesa dell' esercizio finanziario 1977, in relazione alla maggior entrata, di pari importo, accertata nei corrispondenti capitoli n. 6001, n. 6004, n. 6005, n. 6091 dello stato di previsione dell' entrata del medesimo esercizio finanziario 1978. Art. 12 E' convalidata l' eccedenza di impegni rispetto alla previsione, di cui ai capitoli di spesa n. 11.172 e 11.178, ai sensi del 2Ø comma dell' art. 4 della legge regionale 7 giugno 1977, n. 17, art. 13. Art. 13 Le risultanze del rendiconto del Consiglio regionale per l' esercizio finanziario 1977 comportano un avanzo di amministrazione di L. 179.527.964 in base alla seguente dimostrazione: Entrate: Somme riscosse o rimaste da riscuotere, a carico della Giunta regionale per l' esercizio 1977 L. 3.372.500.000 Varie ed eventuali L. 1.652.155 Interessi attivi L. 397.855.975 Partite di giro L. 401.556.771 Totale entrate L. 4.173.564.901 Spese: Somme pagate o rimaste da pagare per l' esercizio 1977 L. 3.594.132.321 Partite di giro L. 401.556.771 Totale spese L. 3.995.698.092 Differenza (entrate - spese) L. 177.875.809 Economie per disimpegno residui passivi L. 1.652.155 Avanzo di amministrazione L. 179.527.964 Art. 14 L' avanzo di amministrazione al precedente articolo 13, L. 179.527.964 viene iscritto in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione dell' entrata per l' anno finanziario 1979 al capitolo denominato << Recupero dell' avanzo di amministrazione del Consiglio regionale >> e nello stato di previsione della spesa del medesimo anno finanziario al capitolo denominato << Fondo di riserva per le spese impreviste >>. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |