L.R. 26 Giugno 1980, n. 92 |
Norme per la promozione del turismo sociale nel Lazio.
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Art. 1 La Regione Lazio promuove lo sviluppo e l' estensione della pratica turistica con contenuti culturali intesa come mezzo di conoscenza e di elevazione sociale e come strumento di sviluppo e di formazione della personalita'. A tal fine la Regione attua un programma di interventi per la promozione del turismo sociale e delle connesse attivita' ricreative culturali e del tempo libero e per la realizzazione delle strutture e dei servizi idonei ad assicurarne la fruizione a tutta la collettivita' regionale e in particolare agli strati meno abbienti e a quelli socialmente emarginati. Art. 2 (Obiettivi) La Regione, in conformita' agli indirizzi del << Programma regionale di sviluppo 1978- 1981 >> e in attuazione dei programmi d' intervento per il turismo sociale, favorisce iniziative volte a determinare: a) l' estensione della pratica turistica e delle connesse attivita' ricreative, culturali e del tempo libero a tutti i cittadini e soprattutto agli strati meno abbienti, ai giovani, lavoratori, anziani, minorati, anche ai fini del recupero e della integrazione sociale; b) la diffusione delle attivita' turistiche improntate alla maggiore conoscenza e al rispetto del patrimonio naturalistico, storico, artistico e culturale, favorendo la mobilita' dei cittadini all' interno della Regione, anche attraverso programmi di scambio con altre regioni e paesi; c) la valorizzazione delle risorse turistiche dell' intero territorio regionale ed in particolare delle zone montane e delle zone depresse, nel rispetto dei valori ambientali, al fine di contribuire al superamento degli squilibri socio - economici; d) lo sviluppo dell' associazionismo e di nuove forme di partecipazione e di aggregazione sociale e culturale dei cittadini per un impiego corretto del tempo libero; e) il potenziament delle attrezzature e degli impianti destinati agli usi del turismo sociale e delle attivita' culturali, ricreative e del tempo libero; f) il coordinamento degli interventi pubblici nel settore del turismo sociale anche in collegamento con le iniziative di singoli o di associazioni, per la realizzazione di programmi articolati di intervento. Art. 3 (Programmi regionali) In conformita' agli indirizzi e per le finalita' della presente legge, la Regione, sentiti il comitato di coordinamento di cui all' articolo 11 e la competente commissione consiliare, definisce il programma pluriennale di interventi per il turismo sociale e i programmi annuali di attuazione. Il programma pluriennale prevede: - le analisi di base e le valutazioni generali; - le linee di indirizzo programmatico e il collegamento con i piani degli altri settori, in particolare della cultura, dei trasporti e della sanita'; - i criteri di intervento, obiettivi, priorita', fasi e tempi di attuazione; - la destinazione degli interventi; - i criteri per la ripartizione degli stanziamenti; - il coordinamento dei piani regionali nel settore previsti da altre leggi in materia di assistenza ai minori, anziani ed handicappati. Il programma annuale prevede: - l' aggiornamento e precisazione delle analisi e delle indicazioni del programma pluriennale; - la ripartizione degli stanziamenti di bilancio per l' anno in corso, in funzione della destinazione degli interventi; - la descrizione delle iniziative che la Regione intende attuare direttamente; - la elencazione delle iniziative e progetti ammessi a contributo; - il coordinamento degli interventi regionali in materia di assistenza ai minori, anziani ed handicappati. al fine della redazione dei programmi regionali, i comuni e le province faranno conoscere alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno i propri programmi di intervento nel settore. Art. 4 (Natura degli interventi) La Regione attua o interviene a favore di iniziative per: 1) acquisizione, costruzione, completamento, riattivamento, ampliamento, ammodernamento di impianti e strutture destinati alle attivita' di turismo sociale e miglioramento della loro funzionalita'. Gli impianti devono, comunque, prevedere il superamento delle << barriere architettoniche >> ai sensi dell' articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384; 2) acquisizione delle attrezzature necessarie per migliorare la funzionalita' delle strutture di cui al precedente punto 1) e organizzazione dei relativi servizi; 3) realizzazione di attivita' promozionali come organizzazione di soggiorni di vacanza, gite e viaggi, manifestazioni ed ogni altra iniziativa volta a favorire lo sviluppo del turismo sociale e delle connesse attivita' ricreative, culturali e del tempo libero, attuata anche mediante apposite convenzioni con le strutture turistico - ricettive esistenti; 4) studi, ricerche, convegni e ogni altra attivita' volta a migliorare la conosenza delle realta' esistenti nel settore e a creare le condizioni di sviluppo operativo dello stesso; 5) formazione, qualificazione e aggiornamento di operatori e animatori, e l' impiego di tale personale anche nel quadro delle iniziative per favorire l' occupazione giovanile. La Regione cura la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo o direttamente, o preferibilmente per il tramite dei soggetti di cui all' articolo 7 o mediante apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati specializzati. Art. 5 (Impianti, strutture e attrezzature - Criteri di intervento) La Regione, nella programmazione degli interventi di cui all' articolo 4, punti 1) e 2), deve tener conto con priorita' dei progetti: a) che prevedano il riattivamento, miglioramento della funzionalita' e recupero all' uso di impianti e strutture gia' esistenti; b) relativi a zone interessate alla realizzazione del sistema di parchi e riserve naturali, purche' prevedano strutture tali da essere compatibili con le esigenze di salvaguardia dell' ambiente e del patrimonio naturale; c) che prevedano le realizzazioni di complessi polivalenti a carattere comprensoriale o intercomunale e che siano anche destinati ai fini del recupero e dell' integrazione sociale; d) che prevedano l' utilizzazione polivalente delle strutture, impianti e servizi di turismo sociale ed il loro razionale e pieno impiego con particolare riguardo alla economicita' di gestione degli stessi; e) che interessino zone montane e depresse, suscettibili di valorizzazione turistica ambientale. Art. 6 (Attivita' promozionali - Criteri d' intervento) La Regione, nella programmazione degli interventi per le attivita' promozionali di cui all' articolo 4, punto 3), deve tener conto con priorita' delle iniziative: a) promosse dai soggetti di cui al punto 1) del successivo articolo 7 e che abbiano dimensione intercomunale e comprensoriale; b) volte a offrire motivi integrati di richiamo attraverso un collegamento unitario tra arte, spettacolo, ambiente, turismo e le diverse forme di cultura locale; c) finalizzate alla corretta fruizione del patrimonio storico, artistico, culturale della zona; d) organizzate in modo idoneo a stimolare il coinvolgimento e la partecipazione diretta dei cittadini, in particolare giovani, lavoratori, anziani e minorati; e) volte ad attuare programmi di scambio con altre regioni e paesi con particolare riferimento alle iniziative rivolte verso quei paesi che hanno rapporti con comuni della Regione. Art. 7 (Destinatari) Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono: 1) enti pubblici che esercitano o intendono esercitare attivita' nel settero del turismo sociale e, in particolare, province, comuni, loro consorzi ed associazioni, comunita' montane, enti pubblici del turismo operanti nel territorio regionale ed organismi scolastici pubblici; 2) associazioni ed organizzazioni che operano nel settore del turismo sociale e del tempo libero e perseguono finalita' coerenti con gli indirizzi programmatici della Regione e che siano riconosciuti mediante iscrizione all' albo regionale di cui all' articolo 8; 3) organizzazioni turistiche ed emanazione sindacale e organizzazioni del movimento cooperativo operanti nel settore. Art. 8 (Albo regionale delle associazioni ed organizzazioni di turismo sociale) Per le finalita' della presente legge e' istituito l' albo regionale degli organismi di turismo sociale. Possono richiedere l' iscrizione all' albo regionale le associazioni e le organizzazioni di cui ai punti 2) e 3) dell' articolo 7 che svolgono o intendono svolgere attivita' nel campo del turismo sociale nel territorio della Regione e a favore della collettivita' regionale. Ai fini dell' iscrizione in detto albo le associazioni ed organizzazioni in questione devono: a) perseguire per statuto fini sociali coerenti con le finalita' e gli obiettivi di cui alla presente legge; b) escludere la gestione di attivita' a carattere imprenditoriale e a fini di lucro e non essere emanazione di enti, organizzazioni ed aziende che perseguono finalita' commerciali; c) avere per atto costitutivo o per statuto una struttura a carattere democratico oppure essere espressione di organismi di natura democratica e a base elettiva. Art. 9 (Iscrizione all' albo) L' iscrizione all' albo e' concessa con deliberazione della Giunta regionale previa istanza delle associazioni ed organizzazioni interessate e sentito il parere della competente commissione consiliare. Le istanze devono essere inoltrate alla Regione Lazio - assessorato turismo, entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge e, successivamente, per le nuove iscrizioni, entro il 31 gennaio di ogni anno e devono essere corredate dello statuto o atto costitutivo dell' ente e della documentazione necessaria ad individuarne la consistenza e articolazione organizzativa, le attivita' di turismo sociale svolte e che si intendano svolgere nel territorio regionale, i mezzi e le fonti di finanziamento. La tenuta dell' albo verra' curata dal competente ufficio dell' assessorato al turismo della Regione Lazio. Art. 10 (Revoca della iscrizione e cancellazione dall' albo) L' iscrizione e' revocata, con conseguente cancellazione dall' albo, su proposta dell' assessore al turismo, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ove sia accertato che l' organismo: 1) cessi di perseguire finalita' sociali o gestisca attivita' a carattere imprenditoriale e a fini di lucro o divenga emanazione di enti, organizzazioni e aziende che perseguano finalita' commerciali; 2) non svolga da un biennio attivita' di turismo sociale nel territorio della Regione; 3) abbia apportato modificazioni statutarie in contrasto con la previsione di cui alla lettera c) dell' articolo 8. L' iscrizione e' altresi' revocata per accertate gravi deficienze amministrative o per altre irregolarita' tali da non consentire il perseguimento delle finalita' volute dalla presente legge. La cancellazione dall' albo comporta automaticamente: a) l' esclusione da ogni beneficio; b) la revoca delle agevolazioni concesse. Art. 11 (Comitato coordinamento) La Regione ai fini della programmazione degli interventi si avvale di un comitato di coordinamento con funzioni consultive. Il comitato, in particolare, formula proposte operative e contribuisce, mediante pareri e proposte, al coordinamento delle politiche di carattere settoriale e degli interventi pubblici e privati in materia. Il comitato e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' assessore regionale al turismo. Art. 12 (Composizione) Il comitato di coordinamento e' composto da: 1) assessore regionale al turismo, che lo presiede; 2) assessori regionali alla cultura, agli enti locali, ai trasporti, alla sanita' o un loro rappresentante; 3) presidente (o un consigliere in rappresentanza) della competente commissione consiliare permanente; 4) un rappresentante dei comuni della Regione designato dall' ANCI - Associazione nazionale comuni di Italia - Lazio; 5) un rappresentante per ciascuna provincia; 6) un rappresentante delle comunita' montane designato dall' UNCEM - Unione nazionale comunita' ed enti montani; 7) un rappresentante per ogni EPT - Ente provinciale per il turismo; 8) un rappresentante delle AAAAST - Aziende autonome di soggiorno e turismo, per ciascuna provincia; 9) un rappresentante dei consigli provinciali della pubblica istruzione. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori del comitato i rappresentanti di enti, associazioni ed organizzazioni che operano nel campo del turismo sociale e del tempo libero. Art. 13 (Contributi) Nel quadro delle previsioni dei programmi regionali, ai soggetti di cui all' articolo 7 possono essere concessi, con deliberazione della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, contributi in conto capitale: - per gli interventi di cui all' articolo 4, punto 1), fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, in relazione ai progetti presentati, elevabile fino al 75 per cento per i progetti presentati da soggetti di cui al punto 1) dell' articolo 7; - per gli interventi di cui ai punti 2), 3) e 4) dell' articolo 4, fino ad un massimo del 35 per cento della spesa ritenuta ammissibile in relazione ai programmi di attivita' presentati, elevabili al 60 per cento della spesa occorrente per le iniziative promosse da soggetti di cui al punto 1) dell' articolo 7. Art. 14 (Presentazione delle domande - Approvazione Casi di urgenza) Le domande per la concessione di contributi devono essere presentate alla Regione Lazio - assessorato al turismo, entro il mese di febbraio di ogni anno corredate: - del progetto o programma di attivita'; - di una relazione illustrativa sui contenuti, modalita' di realizzazione e finalita' dell' iniziativa; - della descrizione dell' opera o delle attrezzature ed eventuale relazione tecnica per gli interventi di cui all' articolo 4, punti 1) e 2); - del piano finanziario con indicazione delle spese previste, dei mezzi finanziari disponibili e delle fonti di provenienza. Per gli interventi di cui all' articolo 4, punti 1), copia della domanda dovra' essere indirizzata ai comuni competenti per territorio, i quali provvederanno entro sessanta giorni ad esprimere un parere sulla validita' dell' iniziativa, sulla base dei rispettivi programmi di intervento ed a trasmetterlo alla Regione, ritenendosi in mamcanza assenzienti. Entro il mese di maggio la Giunta regionale definisce il programma annuale e delibera sulle domande per la concessione di contributi determinando la spesa da ammettere, l' ammontare del contributo e, per il caso dell' esecuzione di opere, i termini entro cui deve essere portata a compimento l' iniziativa. Qualora ricorrano motivi di urgenza tali da non consentire l' osservanza dei termini e procedure di cui alla presente legge senza grave pregiudizio alla efficacia promozionale di singole iniziative di cui all' articolo 4, punti 3) e 4), la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, puo' deliberare sulla relativa domanda di contributo senza l' espletamento della procedura prevista. Art. 15 (Erogazione dei contributi) L' erogazione dei contributi e' effettuata in due soluzioni di cui una anticipata in misura non superiore al 50 per cento elevabile al 90 per cento per i soggetti di cui all' articolo 7, punti 1), e l' altra restante soluzione successivamente alla realizzazione dell' iniziativa e previo accertamento della rispondenza delle iniziative stesse a quanto descritto nella domanda di contributo ed eventualmente nel provvedimento di concessione. A tal fine i soggetti destinatari dei benefici devono far pervenire alla Regione una relazione di consuntivo delle spese munita di idonei documenti giustificativi. Al fine della liquidazione del contributo la Regione si riserva la facolta' di acquisire, ove necessario, ulteriore documentazione. Art. 16 (Vincolo di destinazione) La concessione di contributi per gli interventi di cui al punto 1) dell' articolo 4 comporta automaticamente il vincolo di destinazione agli usi di turismo sociale degli immobili cui si riferisce, per un periodo di dieci anni. Il vincolo e' indicato nel provvedimento di concessione, reso pubblico mediante trascrizione presso il competente ufficio dei registri immobiliari a spese dei beneficiari ed ha effetto per i successori a qualunque titolo nella disponibilita' degli immobili. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, puo' autorizzare la cancellazione anticipata del vincolo esclusivamente quando sia accertata la sopravvenuta impossibilita' della destinazione. Il mancato rispetto del vincolo di destinazione comporta la revoca del contributo e la restituzione integrale delle somme erogate aumentate degli interessi al tasso medio bancario. Art. 17 (Revoca della concessione dei contributi) La Regione ha facolta' di controllare l' effettiva realizzazione delle attivita' programmate da parte dei soggetti beneficiari dei contributi e, eventualmente, di revocare la concessione del contributo con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta, sentita la competente commissione consiliare: - qualora l' iniziativa non venga realizzata in conformita' di quanto descritto nella domanda di contributo e nel provvedimento di concessione; - nei casi di cancellazione dell' albo regionale degli organismi di turismo sociale ai sensi dell' articolo 10, - quando vengano accertate irregolarita' nella contabilizzazione della spesa o nella documentazione esibita. La revoca del contributo comporta: - la restituzione delle somme erogate aumentate degli interessi al tasso medio bancario; la conseguente responsabilita' a carico dei beneficiari per il recupero delle provvidenze eventualmente erogate. L' importo dovuto per la restituzione delle somme erogate puo' essere proporzionalmente ridotto, qualora il baneficiario poi divenuto inadempiente documenti la realizzazione almeno in parte dell' iniziativa. Art. 18 (Formazione e qualificazione di operatori e animatori di turismo sociale) Previo accertamento delle reali esigenze, la Regione sulla base di studi e indagini per la classificazione e definizione dei relativi profili, istituira' corsi professionali per la formazione, qualificazione e aggiornamento di operatori e animatori di turismo sociale. I relativi programmi determineranno la durata dei corsi in rapporto al livello di qualificazione e le modalita' di impiego degli operatori stessi. La durata dei corsi non potra' comunque essere inferiore a tre mesi e dovra' prevedere a conclusione, l' effettuazione di esami da parte di una commissione esaminatrice nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' assessore regionale competente in materia di istruzione professionale, di concerto con gli assessori competenti in materia di turismo e sport, sanita', assistenza, cultura. Art. 19 (Norme transitorie) Nella prima attuazione della presente legge per l' anno 1980, la Regione interviene con la concessione di contributi in conto capitale sulla base delle domande e dei progetti comunque presentati dai soggetti di cui all' articolo 7, a sostegno delle iniziative coerenti ai fini ed obiettivi della presente legge. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il programma di ripartizione dei fondi per l' anno in corso e delibera la concessione dei contributi senza l' osservanza dei termini e delle procedure di cui agli articoli precedenti. Art. 20 (Disposizioni finanziarie) Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge e' autorizzata per l' anno 1980 la spesa di lire 800.000.000. La suddetta spesa viene finanziata con le disponibilita' esistenti sul capitolo di bilancio n. 05081 che viene ad assumere la seguente nuova dizione: << Interventi per lo sviluppo del turismo sociale >>. La quantificazione della spesa necessaria per gli anni successivi verra' effettuata con legge di bilancio. Art. 21 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |