Modifiche alla legge regionale del 12 novembre 1983, n. 69, concernente: "Definizione dell'indennita' di partecipazione alle sedute del comitato regionale e delle sezioni decentrate di controllo sugli atti degli enti locali".

Numero della legge: 55
Data: 10 maggio 1990
Numero BUR: 15
Data BUR: 30/05/1990

L.R. 10 Maggio 1990, n. 55
Modifiche alla legge regionale del 12 novembre 1983, n. 69, concernente: "Definizione dell'indennita' di partecipazione alle sedute del comitato regionale e delle sezioni decentrate di controllo sugli atti degli enti locali".

(Pubblicata nel B.U. 30 maggio 1990, n. 15)


Art. 1
(Misura dell'indennita')

1. L'articolo 1 della legge regionale del 12 novembre 1983, n. 69, e' sostituito dal seguente:

"Art. 1


1. L'indennita' di presenza prevista dall'articolo 2 della legge regionale 9 aprile 1979, n. 23, per i componenti effettivi e supplenti del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali e delle sue sezioni decentrate e' fissata nella seguente misura: L. 100.000 (centomila) al presidente;
L. 70.000 (settantamila) agli altri componenti.

2. L'indennita' e' corrisposta nella suddetta misura con decorrenza dal 1° gennaio 1990".


Art. 2
(Modalita' di determinazione delle misure successive)

1. All'articolo 2 della legge regionale del 12 novembre 1983, n. 69, e' aggiunto il seguente comma:
"Le indennita' cosi' determinate vengono arrotondate all'atto della liquidazione alle L. 1000".


Art. 3
(Disposizione finanziaria)

1. All'onore derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con lo stanziamento previsto al capitolo n. 26021 "Indennita' di presenza ai componenti del comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate nonche' rimborso delle spese di viaggio ai membri non residenti nel comune" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1990 e successivi.


Art. 4

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.