L.R. 24 Marzo 1980, n. 18 |
Norme per il recepimento dell' accordo relativo al personale delle Regioni a statuto ordinario.
|
TITOLO I NORME SULLO STATO GIURIDICO DEI DIPENDENTI REGIONALI Art. 1 (Oggetto e finalita' della legge) La presente legge da' attuazione all' accordo relativo al personale delle Regioni a statuto ordinario, stipulato in sede nazionale per uniformare la disciplina del rapporto medesimo. Art. 2 (Livelli funzionali e ruoli organici) L' impiego regionale si articola in otto livelli funzionali distinti per contenuto professionale e retribuzione, secondo le norme della presente legge. Detti livelli funzionali sono ordinati in un unico ruolo organico la cui dotazione di personale e, nell' ambito di essa, quella dei singoli livelli, e' stabilita con legge regionale da emanarsi non oltre sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge. Art. 3 (Declaratoria professionale del primo livello funzionale) Iinserite nel primo livello le posizioni di lavoro che concernono esclusivamente attivita' di pulizia: trattasi di prestazioni elementari che non richiedono alcuna preparazione specifica. Art. 4 (Declaratoria professionale del secondo livello funzionale) Sono inserite nel secondo livello le posizioni di lavoro comportanti esecuzione di mansioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinde dal possesso di conoscenze tecniche preliminari. Richiede utilizzazione di strumenti o apparecchiature semplici o comunque di uso elementare o comune. L' esecuzione di compiti e' svolta in modo integrato, configurando un' unica posizione di lavoro. Il livello e' caratterizzato da: iniziativa nell' ambito delle istruzioni ricevute e/ o dei compiti attribuiti; autonomia vincolata da istruzioni semplici; apporto individuale che non comporta trasformazione del prodotto, ma la sola conservazione, riproduzione o dislocazione del medesimo. Il personale compreso nel livello e' addetto ai compiti di anticamera e aula, regolando l' accesso del pubblico agli uffici e fornendo informazioni semplici; di custodia, di sorveglianza di locali e uffici per i quali provvede anche alla apertura e chiusura; di ricezione e smistamento di telefonate da centralini semplici; di dislocazione di fascicoli ed oggetti di ufficio; di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie, di ciclostilati e fascicolature. Art. 5 (Declaratoria professionale del terzo livello funzionale) Sono inserite nel terzo livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni tecnico - manuali elementari e/ o amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate. Richiede l' utilizzazione di mezzi, strumenti e apparecchiature anche complessi, ma di uso semplice e con carico della manutenzione ordinaria. Il livello e' caratterizzato da: iniziativa nell' ambito delle mansioni attribuite; un grado di autonomia vincolato da istruzioni semplici; prestazioni implicanti l' esposizione a rischi specifici conseguenti all' uso dello strumento tecnico utilizzato; apporto individuale diretto alla trasformazione del prodotto. Il personale compreso nel livello e' addetto a compiti di conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici, di impianti tecnici di varia natura (elettrici, termici, lavanderia, centri stampa, ecc.) o assimilabili, di conduzione e di manutenzione ordinaria di automezzi e di macchine semplici, che comportino abilitazioni specifiche, di esecuzione di operazioni colturali agricolo - forestali, nonche' di compiti amministrativi semplici. Art. 6 (Declaratoria professionale del quarto livello funzionale) Sono inserite nel quarto livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni amministrativo - contabili e tecniche o tecnico - manuali, lo svolgimento delle quali presuppone rispettivamente preliminari conoscenze nel ramo amministrativo e preparazione professionale specializzata; richiede l' uso di mezzi o strumenti complessi o l' utilizzo di dati anche complessi nell' ambito di procedure prevalentemente ripetitive. E' caratterizzato da: autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale ovvero da prescrizioni particolareggiate ma complesse, nell' ambito di procedure e prassi definite; piena responsabilita' dei propri compiti delle singole operazioni, i cui risultati sono soggetti a verifiche complete ma periodiche oppure immediate ma di massima; apporto individuale consistente nella capacita' di trasformazione complessa del prodotto o finalizzato a miglioramento o semplificazione delle procedure che determinano lo svolgimento delle mansioni; rischi specifici derivanti dall' uso normale degli strumenti e delle attrezzature tecniche utilizzate. Il personale compreso nel livello e' addetto a compiti tecnici di natura specialistica nel campo agricolo - forestale e della installazione, conduzione, manutenzione e riparazione di impianti tecnici complessi, nonche' a compiti esecutivi in materia amministrativa, contabile e tecnica, ivi comprese le attivita' di stenografia e/ o dattilografia, mansioni queste ultime che - omogenee o complementari - costituiscono una unica posizione di lavoro. Art. 7 (Declaratoria professionale del quinto livello funzionale) Sono inserite nel quinto livello le posizioni di lavoro che comportano attivita' nei settori tecnico, amministrativo e contabile, di mansioni di ricerca, utilizzo ed elaborazione semplice di dati anche complessi e complessa di dati semplici. Richiedono conoscenze tecniche specializzate ed operative proprie della qualificazione professionale di base necessaria per l' accesso al livello. Il livello e' caratterizzato da: autonomia nell' ambito di prescrizioni di massima e complesse riferite a procedure generali e prassi definite; responsabilita' professionale dei propri compiti: puo' comportare indirizzo tecnico di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale o, in casi eccezionali e per unita' operative a carattere esecutivo, una responsabilita' di organizzazione. Il risultato del lavoro e' soggetto a verifiche periodiche ed occasionali, anche complete; apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti ed iniziativa per il miglioramento della funzionalita' dell' unita' organizzativa in cui e' inserito. Nei corsi di formazione professionale comporta attivita' di insegnamento anche con utilizzazione di apparecchiature, macchine, strumenti. Richiede conoscenze teorico - tecnico - professionali riconducibili alla professionalita' prevista dai piani di insegnamento. E' caratterizzato da: autonomia nell' ambito della funzione docente; responsabilita' professionale dei propri compiti; apporto didattico notevole in funzione dell' impostazione didattico - organizzativa del corso e, piu' in generale, del centro di formazione. Art. 8 (Declaratoria professionale del sesto livello funzionale) Sono inserite nel sesto livello le posizioni di lavoro che comportano attivita' di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti tecnico - amministrativi o interventi preordinati all' attuazione dei programmi di lavoro alla cui impostazione sono tenute a collaborare nell' ambito della unita' organica in cui sono inserite. La posizione di lavoro puo' comportare anche l' indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale. Il livello e' caratterizzato da: autonomia nell' ambito di prescrizioni di massima e complesse; responsabilita' professionale dei propri compiti; apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti e da iniziative per il miglioramento della funzionalita' dell' unita' organica in cui e' inserito. Comporta responsabilita': delle attivita' istruttorie direttamente svolte o effettuate in collaborazione con posizioni di lavoro a minor contenuto professionale; degli orientamenti dati, a livello tecnico, ad altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale. L' attivita' e' soggetta a controlli e verifiche periodiche e di massima. Nei corsi di formazione professionale comporta attivita' di insegnamento teorico (cultura generale, lingue, ecc.). Richiede, in stretta connessione con le caratteristiche dell' insegnamento da impartire, una preparazione di base corrispondente a quella stabilita per analoghi insegnamenti teorici della scuola media unica o in istituzioni scolastiche di livello superiore e riconducibile alla professionalita' prevista piu' in generale per l' accesso al livello. Art. 9 (Declaratoria professionale del settimo livello funzionale) Sono comprese nel settimo livello le posizioni di lavoro che comportano attivita' di ricerca, studio ed elaborazione per la predisposizione di provvedimenti od interventi diretti all' attuazione dei programmi di lavoro alla cui formulazione il dipendente e' tenuto a collaborare nell' ambito di una unita' organica complessa. La posizione di lavoro puo' comportare anche la responsabilita' organizzativa di un' unita' di lavoro nell' ambito dell' unita' organica complessa, con compiti di indirizzo della attivita' degli addetti. Il livello e' caratterizzato da: autonomia per l' attuazione dei programmi di lavoro di competenza o assegnati alla unita' organizzativa o a gruppi di lavoro, nonche' per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attivita' di ricerca, studio ed elaborazione affidate; l' autonomia e' comunque esercitata nell' ambito di istruzioni di carattere generale o di eventuali indicazioni di priorita'; apporto organizzativo per la formulazione di proposte per il miglioramento della funzionalita' dell' unita' organica complessa, alla quale appartiene. Comporta la responsabilita': delle attivita' direttamente svolte; delle istruzioni emanate nell' attivita' di indirizzo della unita' di lavoro; dell' attuazione dei programmi di lavoro esercitando controlli e verifiche periodici ed occasionali anche complessi. L' attivita' e' soggetta a controlli periodici e di massima sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro. Art. 10 (Declaratoria professionale dell' ottavo livello funzionale) Sono comprese nell' ottavo livello le posizioni di lavoro che comportano attivita' di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessita' diretta alla formulazione e realizzazione dei programmi nell' ambito delle competenze per materia o per obiettivo con la definizione dei processi attuativi. La posizione di lavoro puo' anche comportare la responsabilita' organizzativa dell' unita' organica complessa di cui indirizza la attivita' verificandone la rispondenza ai programmi di lavoro. Il livello e' caratterizzato da: autonomia rilevante per la formulazione dei programmi di lavoro dell' unita' organica complessa eventualmente affidata e la conseguente organizzazione della stessa unita' e per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attivita' di ricerca, studio ed elaborazione affidate, secondo gli indirizzi politico - amministrativi, i piani e i programmi anche pluriennali definiti dalla amministrazione; apporto organizzativo rilevante per il miglioramento della funzionalita' dell' unita' organica complessa alla quale appartiene, in rapporto all' intera organizzazione regionale. Comporta la responsabilita': delle attivita' direttamente svolte; delle istruzioni di carattere generale impartite; della formazione dei programmi di lavoro e del conseguimento, a livello generale, degli obiettivi stabiliti operando mediante verifiche e controlli saltuari e di massima anche sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro. Il livello comprende posizioni di lavoro individuate, a livello di specializzazione, analogamente a quelle elencate al livello precedente. Le posizioni di lavoro dell' ottavo livello richiedono peraltro una professionalita' piu' elevata e sono istituite in rapporto alle esigenze funzionali della organizzazione. Art. 11 (Coordinamento) In relazione all' ordinamento delle strutture regionali possono essere affidate funzioni di coordinamento. La funzione di coordinamento e' unica. L' incarico, conferito a tempo determinato per un periodo non superiore ad anni cinque, e' revocabile, rinnovabile e viene attribuito con provvedimento di Giunta o dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio, a seconda che trattasi di strutture della Giunta o del Consiglio, al personale inserito nell' ottavo livello funzionale di cui conserva le funzioni. L' attribuzione dell' incarico si riferisce: al coordinamento di campi di attivita' affini di ampiezza risultante dalla relazione di piu' unita' organiche complesse; al coordinamento di unita' organizzative flessibili, pluridisciplinari o di progetti specificatamente previsti dal programma regionale di sviluppo. Il compenso per la funzione di coordinamento non e' pensionabile ed e' stabilito nella misura fissa del 25 per cento della retribuzione iniziale del livello ottavo. Il numero dei coordinatori non potra' superare il quarto della dotazione organica del livello ottavo. Art. 12 (Riposo settimanale) Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, coincide con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi. Negli stessi giorni sono, comunque, assicurati i servizi essenziali. Qualora al dipendente sia richiesto di prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo, egli ha diritto di assentarsi dal lavoro, su sua indicazione, in un giorno feriale della settimana successiva, salvo il rinvio per improrogabili esigenze di servizio. Art. 13 (Orario di lavoro e congedo ordinario) L' orario di lavoro e' determinato in trentasei ore settimanali suddivise in sei giornate lavorative. Il dipendente regionale ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retributivo di trenta giorni lavorativi. In tale congedo sono compresi i due giorni di congedo ordinario concessi con la legge 23 dicembre 1977, n. 937. Al dipendente sono, altresi', attribuite quattro giornate di riposo ai sensi della stessa legge, da fruire nell' anno solare. La ricorrenza del Santo Patrono e' riconosciuta giornata festiva. Il congedo deve essere, di regola, goduto in non piu' di due periodi, uno dei quali non puo' essere inferiore alla meta' della durata massima di cui al secondo comma. Il congedo ordinario e' irrinunciabile e deve essere fruito, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro l' anno cui si riferisce e, comunque, non oltre il 30 giugno dell' anno successivo. La fruizione del congedo ordinario e delle giornate di riposo di cui al quarto comma e' autorizzata dal coordinatore della struttura presso cui il dipendente e' addetto; per i coordinatori, e' autorizzata dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio o dai membri della Giunta regionale, nell' ambito delle rispettive competenze. Per il personale in servizio presso i centri di formazione professionale, l' autorizzazione e' concessa dal responsabile del centro. Art. 14 (Congedo straordinario retribuito) Il dipendente regionale ha diritto a congedi straordinari retribuiti nelle seguenti ipotesi e misure, con documentazione delle relative causali: a) per contrarre matrimonio: nella misura di giorni quindici continuativi compreso quello di celebrazione del rito; b) per esami fino a venti giorni nell' anno per le giornate di esame e le effettuazioni di concorsi ed abilitazioni, oltreche' nella giornata immediatamente precedente e seguente soltanto se la sede dove si effettua la prova disti oltre 100 chilometri dalla residenza; c) per la donazione di sangue: per il giorno del prelievo; d) per cure, fino ad un mese per invalidi civili, mutilati ed invalidi di guerra o per servizio, previa idonea certificazione medica e con dimostrazione delle avvenute terapie; e) per gravi motivi: fino a cinque giorni nell' anno; f) per cure ai figli inferiori a tre anni e in stato di malattia: fino ad un mese nell' arco del triennio a trattamento intero; g) per gravidanza e puerperio: nei limiti della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con trattamento intero nel periodo di astensione obbligatoria; h) per richiamo alle armi e per obblighi di leva: nei termini e con le modalita' previste dalle leggi vigenti; i) per la frequenza ai corsi legali di studio: fino al limite individuale di 150 ore per anno scolastico, con l' obbligo di cessare immediatamente dalla fruizione ove la frequenza venga per qualsiasi ragione interrotta. Lo istituto si applica ad un numero di dipendenti non superiore al 3 per cento del personale per ciascun anno scolastico secondo le modalita' che verranno stabilite dalla Giunta regionale, sentito il consiglio del personale. La fruizione del congedo di cui al precedente comma e' autorizzata, per il personale del Consiglio, dall' Ufficio di Presidenza la cui segreteria ne da' comunicazione al settore stato giuridico, e, per il personale in servizio presso gli uffici della Giunta, dall' assessore al personale. Art. 15 (Congedi straordinari non retribuiti) Il dipendente ha diritto a congedi straordinari non retribuiti: fino ad un anno per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia; per tutta la durata dello stato di malattia dei figli inferiori a tre anni, dopo il primo mese di congedo retribuito. E' facolta' dell' amministrazione verificare lo stato e la durata della malattia dei figli con le modalita' di cui al successivo art. 16. I congedi di cui al presente articolo riducono proporzionalmente il congedo ordinario e non sono utili ai fini della progressione giuridica, economica e del trattamento di previdenza e quiescenza. L' autorizzazione a fruire di periodi di congedo straordinario non retribuito e' concessa dalla Giunta regionale, su proposta dell' Ufficio di Presidenza per quanto attiene al personale in servizio presso il Consiglio regionale. Art. 16 (Assenza per infermita') Il dipendente ha diritto a fruire di periodi di assenza per malattia ed ha diritto a percepire il normale trattamento economico per i primi tredici mesi di assenza. Per i successivi sette mesi il trattamento economico e' ridotto del 50 per cento. Il tempo durante il quale il dipendente e' assente per malattia e' computato per intero ai fini dell' anzianita' di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza. Per motivi di particolare gravita' l' amministrazione puo' concedere al dipendente, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti, un ulteriore periodo di assenza senza assegni, di durata non superiore ai sei mesi, durante il quale il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto. Il periodo di assenza per malattia, per la parte eccedente i due mesi in un anno, riduce proporzionalmente il congedo ordinario. Due o piu' periodi di assenza per malattia si cumulano agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante, quando fra essi non incorra un periodo di servizio effettivo di almeno tre mesi; a tal fine non si computano i periodi di assenza per congedo ordinario o straordinario retribuito. Le assenze per congedo straordinario non retribuito e per malattia non possono superare complessivamente i due anni e mezzo nel quinquennio. In caso di malattia o di altro grave impedimento alla prestazione del servizio, il dipendente deve darne immediatamente comunicazione, con qualsiasi idoneo mezzo, all' Amministrazione, indicando il proprio recapito. Qualora l' assenza dovuta a malattia si protragga per oltre due giorni il dipendente deve altresi' trasmettere all' Amministrazione certificato rilasciato dal medico curante, attestante la durata prevedibile della malattia. Allorche' la durata dell' assenza superi i cinque giorni, l' Ufficio di Presidenza o il componente della Giunta regionale nell' ambito delle rispettive competenze dispongono relativamente ai coordinatori gli accertamenti per il controllo della infermita' denunciata; per tutto il restante personale l' accertamento e' disposto dal coordinatore preposto o dai dirigenti degli uffici decentrati o dai responsabili dei centri regionali di formazione professionale. Il controllo della infermita' avviene attraverso i servizi ispettivi dell' istituto assistenziale competente e, ove questi non siano in condizione di provvedere, a mezzo dell' ufficio sanitario o del medico designato da un ospedale a scelta dell' Amministrazione. I controlli di cui ai precedenti commi avverranno successivamente tramite le strutture dell' unita' sanitaria locale competente per territorio. Qualora l' esistenza o l' entita' della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo, oppure gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l' assenza e' considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari. Il dipendente che venga colto da malattia durante un periodo di permanenza all' estero deve darne immediata comunicazione - possibilmente telegrafica - all' ufficio di appartenenza. La malattia deve essere documentata con apposita certificazione rilasciata da locale struttura sanitaria pubblica. Art. 17 (Mutamenti di mansioni per inidoneita' fisica) Fermo restando quanto previsto dalle norme sull' ordinamento delle strutture regionali, nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l' Amministrazione non puo' procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di avere esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, appartenenti allo stesso livello funzionale - retributivo od a livello inferiore. In questo ultimo caso il dipendente conserva il trattamento economico in godimento. Art. 18 (Assenze per lo svolgimento di incarichi pubblici) L' autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all' espletamento del mandato - prevista dall' art. 2 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, o da altre norme legislative - non puo' eccedere le dodici ore lavorative settimanali, elevabili, in via eccezionale, per incarichi di particolare impegno e rilevanza, a diciotto ore settimanali. La Giunta regionale, in accordo con le locali associazioni ANCI - Associazione nazionale comuni d' Italia e UPI - Unione province italiane, procede con atto separato a fissare modi e limiti per la fruizione dei permessi retribuiti di cui al comma precedente, graduandoli opportunamente in relazione alle entita' degli incarichi svolti ed indica la documentazione necessaria. Le cariche elettive presso enti pubblici, diverse da quelle previste dalla legge n. 1078 del 12 dicembre 1966, possono essere accettate dal dipendente, sempreche' compatibili con l' impiego regionale e con gli interessi dell' Amministrazione. L' accettazione della carica deve essere tempestivamente comunicata alla Giunta regionale, assessorato al personale. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce con proprio atto generale l' ambito di applicazione del terzo comma. Art. 19 (Patrocinio legale) La Regione nell' ambito della tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l' assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all' espletamento del servizio ed all' adempimento dei compiti di ufficio, in procedimenti di responsabilita' civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio. Nell' esame dei singoli casi, si avra' riguardo a tutti gli elementi di valutazione disponibili, compresi quelli attinenti a possibili conflitti di interesse fra l' Amministrazione e il dipendente chiamato in giudizio. Hanno carattere prioritario i casi in cui il fatto addebitato risulti commesso in relazione ad una disposizione, ad un ordine o istruzione formalmente impartiti. TITOLO I NORME SULLO STATO GIURIDICO DEI DIPENDENTI REGIONALI CAPO II AMMISSIONE ALL' IMPIEGO REGIONALE Art. 20 (Principi generali) L' ammissione all' impiego regionale si consegue mediante pubblico concorso, per esami o per titoli ed esami, fatte salve le norme sulle assunzioni obbligatorie. I concorsi sono indetti per i livelli funzionali previsti dall' art. 2 e seguenti, con riferimento a singole mansioni equivalenti, comprese negli stessi livelli. Per l' assunzione al primo e secondo livello funzionale, il concorso puo' essere indetto anche per soli titoli, quivi compresi quelli relativi al carico familiare, allo stato di occupazione del candidato e dei componenti il nucleo familiare. La Giunta regionale determina per ciascun livello funzionale il numero dei posti da mettere a concorso nell' ambito di quelli vacanti o che si renderanno vacanti entro un anno dalla data di approvazione del bando. Nel caso in cui il concorso sia per titoli ed esami, la Giunta indica nel relativo bando, altresi', le categorie dei titoli valutabili e la relativa documentazione probatoria. I bandi di concorso sono emanati dal Presidente della Giunta regionale con decreti, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale, nei principali quotidiani della Regione e in altre fonti ritenute idonee ad assicurarne la massima divulgazione. Art. 21 (Conferimento dei posti disponibili agli idonei) Possono essere conferiti, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili, salvo che per quelli derivati da aumento organico, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria seguendo l' ordine della graduatoria medesima. Art. 22 (Requisiti di ammissione) Costituiscono requisiti di ammissione al concorso: a) la cittadinanza italiana; b) l' eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, elevabile a quaranta per i posti dell' ottavo livello funzionale; c) l' idoneita' fisica all' impiego; d) il possesso dei diritti civili e politici; e) il possesso del prescritto titolo di studio; f) la buona condotta. I predetti limiti di eta' non si applicano per gli impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle province, dei comuni, dei loro consorzi e degli enti pubblici anche economici. Per le categorie dei candidati a favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, trovano applicazione le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda. Art. 23 (Titolo di studio) Per l' accesso agli impieghi regionali sono richiesti i seguenti titoli: I livello funzionale: adempimento dell' obbligo scolastico; II livello funzionale: compimento dell' obbligo scolastico; III livello funzionale: licenza della scuola media dell' obbligo e qualificazione professionale se richiesta; IV livello funzionale: licenza della scuola media dell' obbligo e qualificazione professionale se richiesta; V livello funzionale: diploma di scuola secondaria superiore e/ o diploma professionale se richiesto; VI livello funzionale: diploma di laurea; VII livello funzionale: diploma di laurea e specializzazione e/ o abilitazione professionale ove richieste; VIII livello funzionale: diploma di laurea e specializzazione e/ o abilitazione professionale ove richieste. Per i livelli funzionali superiori al quarto nel bando di concorso e' specificato il titolo di studio che nel novero di quelli anzidetti, corrisponde alle mansioni tipiche dei posti da assegnare. Art. 24 (Agevolazioni e riserve di posti per i dipendenti regionali) I dipendenti regionali sprovvisti del titolo di studio prescritto per il posto messo a concorso, possono partecipare ai concorsi per posti vacanti nel livello immediatamente superiore a quello di appartenenza, purche' provvisti del titolo di studio richiesto per quest' ultimo, e di un' anzianita' di servizio di almeno cinque anni in tale livello. Ai concorsi per posti del terzo e quarto livello funzionale, possono partecipare i dipendenti dei due livelli immediatamente inferiori con cinque anni di anzianita' complessiva nei due livelli o di tre anni nel solo livello immediatamente inferiore. Al personale regionale che abbia le anzianita' di cui ai commi precedenti e' riservato un quarto dei posti messi a concorso. Qualora il computo della percentuale riservata non dia luogo ad un numero intero, si procede in ogni caso all' arrotondamento dell' unita' superiore. La riserva non opera se il posto messo a concorso e' uno solo. I posti non utilizzati per la riserva vengono attribuiti ai non riservatari. Le norme di cui al presente articolo non si applicano, quando le funzioni connesse comportino a norma delle leggi che disciplinano l' esercizio delle professioni, il possesso di specifico titolo di studio, ovvero specifica abilitazione professionale dei quali il dipendente sia sprovvisto. Art. 25 (Commissioni giudicatrici di concorsi) Le commissioni giudicatrici di concorsi sono presiedute dal Presidente della Giunta o da un suo delegato e sono costituite con deliberazione della Giunta regionale e composte da: quattro consiglieri regionali designati dalla Commissione consiliare permanente competente per i problemi del personale; tre esperti in relazione ai posti messi a concorso, designati dalla Giunta regionale; un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative in campo nazionale. Svolgera' le funzioni di segretario un dipendente regionale di livello funzionale non inferiore al quinto. Gli esperti, per i concorsi a livelli funzionali sesto, settimo ed ottavo, devono essere scelti tra personale docente universitario in discipline attinenti o connesse al posto messo a concorso, tra esercenti la libera professione nelle attivita' corrispondenti al posto predetto, ovvero, tra dipendenti regionali o di altri enti pubblici aventi qualifica corrispondente o superiore al livello funzionale a cui si riferisce il concorso. Gli esperti per gli altri concorsi possono essere scelti tra le categorie di cui al comma precedente tra ogni altra persona che abbia i requisiti di professionalita' ed esperienza occorrenti. Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano entro quindici giorni dalla richiesta a comunicare la designazione del loro rappresentante, provvede, con delibera motivata, il Consiglio regionale. Art. 26 (Prove di esame) In relazione alla natura dei posti messi a concorso ed in via preminente per quelli dei livelli sesto, settimo ed ottavo le prove di esame devono tendere ad accertare la cultura professionale, la capacita' organizzativa e l' attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e tecnico. Le prove di esame sono le seguenti: 1) per il primo e secondo livello funzionale ove il concorso sia per titoli ed esami: una prova scritta e/ o pratica ed un colloquio; 2) per il terzo livello funzionale: una prova scritta, una prova pratica di idoneita' ove richiesta ed un colloquio; 3) per il quarto livello funzionale: una prova scritta, una prova pratica, ove si tratti di posti comportanti l' impiego di macchine o strumenti tecnici, ed un colloquio; 4) per il quinto livello funzionale: prova scritta su elementi istituzionali di diritto pubblico, con particolare riferimento all' ordinamento regionale; prova scritta relativa a conoscenze specifiche riguardanti il posto messo a concorso; colloquio vertente sulle materie oggetto delle prove scritte; 5) per il sesto livello funzionale: due prove scritte su materie specifiche riguardanti il posto messo a concorso e sulla relativa legislazione; colloquio su materie di diritto pubblico e discussione, con approfondimento, delle problematiche oggetto delle prove scritte; 6) per il settimo livello funzionale: prova scritta su materia specifica riguardante il posto messo a concorso; prova scritta con formulazione di proposte - sotto il profilo tecnico, amministrativo, organizzativo - per l' attuazione di un programma di lavoro attinente l' esercizio di funzioni riferentesi al posto messo a concorso; colloquio su materia di diritto pubblico e discussione con approfondimento delle problematiche oggetto delle prove scritte; 7) per l' ottavo livello funzionale: prova scritta concernente l' elaborazione di un piano di intervento - negli aspetti tecnici, amministrativi ed organizzativi - per l' esercizio di funzioni di competenza regionale; prova scritta di scienze e tecnica dell' organizzazione; prova scritta sulla legislazione vigente relativa alle materie di competenza regionale che attengono al posto messo a concorso; colloquio consistente nella discussione e approfondimento delle problematiche oggetto delle prove scritte. Per i livelli funzionali primo, secondo, terzo e quarto, la prova scritta puo' essere effettuata mediante esame obiettivo a risposta sintetica. Nel bando di concorso devono comunque essere indicate le materie su cui vertono le prove scritte, pratiche ed orali di cui sopra, nonche' le relative modalita' in relazione al tipo di posti da assegnare ed alle specifiche mansioni di pertinenza degli stessi. TITOLO I NORME SULLO STATO GIURIDICO DEI DIPENDENTI REGIONALI CAPO III MOBILITA' DEL PERSONALE Art. 27 (Criteri per la mobilita' territoriale nell' ambito della Regione) La mobilita' esterna, disciplinata dal presente articolo, si realizza con l' assegnazione del dipendente ad altra sede di lavoro al di fuori del territorio comunale ove e' situata la sede di provenienza. Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla localita' della precedente sede di lavoro a quella di destinazione superi la durata di trenta minuti, l' assegnazione di cui al comma precedente si effettua con l' osservanza delle seguenti modalita': 1) fissazione di criteri oggettivi concordati con le organizzazioni sindacali a livello regionale, che tengano conto della residenza, delle condizioni familiari, dell' eta', dell' anzianita' di servizio e delle necessita' di studio; 2) individuazione delle sedi disponibili e pubblicazione periodica delle stesse nel Bollettino Ufficiale della Regione; 3) ricognizione delle eventuali istanze e preferenze espresse dai dipendenti; 4) formazione, anche in mancanza di istanze da parte dei dipendenti, di apposite graduatorie fra il personale con livello funzionale e figura professionale corrispondenti a quelli richiesti per la sede da assegnare. Qualora il settore di attivita' di nuova destinazione comporti sostanziali modificazioni delle condizioni di lavoro, l' individuazione del personale da trasferire dovra' comunque avvenire secondo i criteri oggettivi predetti, anche se il tempo di percorrenza di cui al comma precedente non superi la durata di trenta minuti. Al solo scopo di assicurare in via di urgenza la continuita' dei servizi, l' Amministrazione puo' derogare dalle suddette procedure, mediante provvedimenti non rinnovabili adottati d' ufficio per la durata non superiore ai trenta giorni. I provvedimenti di assegnazione alla nuova sede di servizio con l' osservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale. Art. 28 (La mobilita' territoriale: condizioni di svolgimento) In relazione alle esigenze di mobilita' derivanti in primo luogo dal trasferimento di personale alle Regioni e per un periodo non superiore ai due anni, il dipendente, per esigenze di servizio ed a seguito di formale provvedimento, puo' essere utilizzato temporaneamente presso una sede di servizio distante dal comune della precedente sede non oltre quaranta chilometri ovvero per un percorso non superiore a sessanta minuti con mezzi pubblici di trasporto. In tal caso l' Amministrazione provvedera' a rimborsare al lavoratore la spesa per l' utilizzo dei mezzi pubblici extraurbani di trasporto di linea tra la propria residenza e la nuova sede di lavoro, nella misura eccedente la spesa gia' sostenuta dal lavoratore per recarsi dalla propria residenza alla precedente sede di lavoro. Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla localita' di partenza a quella di destinazione superi la durata di sessanta minuti, il dipendente ha diritto di usufruire di un servizio di mensa gia' esistente in zona, al medesimo prezzo convenzionato per gli altri lavoratori degli enti pubblici che hanno accesso al servizio. L' Amministrazione determina orari di lavoro funzionali, anche con caratteri di flessibilita' - nel rispetto del monte di ore settimanali obbligatorio - che favoriscano le possibilita' dei lavoratori di usufruire di mezzi pubblici di trasporto di linea. Non rientrano nella disciplina del presente articolo: a) gli spostamenti temporanei di dipendenti per lo svolgimento in altre localita' di compiti propri dell' ufficio di appartenenza e configurabili come missioni, da sottoporre alla disciplina specifica di questo istituto; b) gli spostamenti nel territorio resi necessari per l' ordinario svolgimento di compiti propri della qualifica professionale posseduta, da effettuarsi mediante uso dei mezzi di trasporto dell' Amministrazione, dei mezzi pubblici o autorizzando l' uso del mezzo di trasporto del lavoratore alle condizioni previste dalla normativa in vigore. Art. 29 (Mobilita' fra enti) Il personale regionale puo' essere comandato a prestare servizio presso gli enti destinatari della delega di funzioni regionali, ovvero presso gli enti dei cui uffici la Regione si avvalga. Ove il comando comporti spostamento della sede di lavoro, si applicano le norme dei precedenti articoli relativi alla mobilita'. E' consentito, inoltre, d' intesa con il dipendente interessato, il comando di personale tra le Regioni, tra queste e gli enti locali, per comprovate esigenze connesse a specifiche professionalita' e per consentire l' interscambio di esperienze, la formazione e l' aggiornamento professionale. TITOLO I NORME SULLO STATO GIURIDICO DEI DIPENDENTI REGIONALI CAPO IV DIRITTI SINDACALI Art. 30 (Rispetto della liberta' sindacale) E' vietato ogni comportamento diretto ad impedire o limitare le liberta' personali e sindacali dei dipendenti, l' esercizio dell' attivita' sindacale e del diritto di sciopero. Art. 31 (Assemblea sindacale) I dipendenti regionali hanno diritto di riunirsi nei luoghi dove prestano servizio fuori dell' orario di lavoro. Possono, altresi', riunirsi durante l' orario medesimo, nei limiti di dieci ore annue. Le riunioni che possono riguardare la generalita' dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali con ordine del giorno e secondo l' ordine di precedenza delle convocazioni comunicate a seconda del caso ai competenti organi regionali. Le modalita' per l' esercizio del diritto di assemblea sono stabilite dalla Giunta, d' intesa con le organizzazioni sindacali interessate. Art. 32 (Aspettative e permessi per motivi sindacali) Ai fini delle aspettative sindacali a livello nazionale, il contingente complessivo e' fissato in rapporto di una unita' ogni 5.000 dipendenti o frazione superiore a 2.500, da ripartire fra le organizzazjoni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Il coordinamento tra Regioni e sindacati sulle aspettative in campo nazionale avverra' presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Regione, nell' ambito di tale contingente, collochera' in posizione di aspettativa i dipendenti interessati a richiesta delle organizzazioni sindacali. In attesa che la materia sia regolata con apposite norme, nell' ambito della legge quadro del pubblico impiego, un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e' collocato in aspettativa sindacale a livello regionale, su richiesta della rispettiva organizzazione. Ai lavoratori collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni spettanti per il livello di appartenenza, in base alle leggi vigenti. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti salvo che per il congedo ordinario. L' aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale. Oltre alle aspettative, come sopra disciplinate, i rappresentanti sindacali, su richiesta delle rispettive organizzazioni, hanno diritto per l' espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti fino alla concorrenza di un monte di ore annuale complessivo per tutte le organizzazioni sindacali di tre ore pro - capite per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell' anno precedente, aumentando del 5 per cento. Le modalita' per la concessione dei permessi retribuiti sono stabilite dalla Giunta d' intesa con le rappresentanze sindacali del personale regionale. Il trasferimento ad altra sede o ad altro ufficio o il comando dei dirigenti delle rappresentanze sindacali puo' essere disposto solo previo nulla osta dell' associazione sindacale di appartenenza. Art. 33 (Contributi sindacali) I dipendenti hanno facolta' di rilasciare delega a favore della propria organizzazione sindacale per la riscossione dei contributi sindacali, la cui misura viene fissata all' inizio di ogni anno ed a livello nazionale dalle organizzazioni di categoria. La relativa riscossione viene effettuata dall' Amministrazione mediante ritenute mensili il cui ammontare e' versato entro quindici giorni secondo le modalita' indicate dalle organizzazioni. La delega ha validita' dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall' interessato, entro la data del 31 ottobre, mediante richiesta scritta all' organizzazione sindacale interessata ed alla Amministrazione regionale. Art. 34 (Locali a disposizione delle rappresentanze sindacali) Nel capoluogo della Regione viene assicurata permanentemente la disponibilita' di un idoneo locale a ciascuna rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La Regione pone, altresi', di volta in volta, a disposizione delle rappresentanze sindacali per l' esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune per ogni capoluogo di provincia all' interno di una sede regionale. Qualora il numero dei dipendenti di una unita', sede o altra entita' organizzativa sia superiore a dieci, le rappresentanze hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni. All' interno delle unita', sedi o altre entita' organizzative, le rappresentanze sindacali hanno diritto all' uso gratuito di appositi spazi, posti in luoghi accessibili a tutti i dipendenti, per l' affissione di pubblicazioni, testi o comunicati inerenti la materia di interesse sindacale o di lavoro. TITOLO I NORME SULLO STATO GIURIDICO DEI DIPENDENTI REGIONALI CAPO V SEGRETERIE PARTICOLARI DEGLI ORGANI POLITICI E SEGRETERIE DEI GRUPPI CONSILIARI Art. 35 (Composizione delle segreterie particolari) Il personale addetto alle segreterie particolari non puo' superare il numero di: cinque unita' per la segreteria del Presidente del Consiglio regionale; tre unita' per la segreteria di ciascun vice presidente; due unita' per la segreteria di ciascun consigliere segretario; sette unita' per la segreteria del Presidente della Giunta regionale; sei unita' per la segreteria dell' assessore vice presidente della Giunta regionale; cinque unita' per la segreteria di ciascun assessore. Art. 36 (Personale addetto alle segreterie particolari) Il personale addetto alle segreterie particolari deve essere scelto fra i dipendenti della Regione o di altri enti pubblici. In questa ultima ipotesi, ne viene richiesto il comando all' ente di appartenenza. Il comando cessa di diritto al cessare della circostanza che lo ha determinato. L' organizzazione delle attivita' della segreteria puo' essere affidata ad un responsabile scelto tra il personale assegnato alla segreteria stessa. Il personale regionale addetto alle segreterie particolari viene trasferito presso le stesse. Il personale regionale che cessa di far parte delle segreterie particolari o delle segreterie dei gruppi consiliari viene posto a disposizione dell' assessorato al personale per essere assegnato secondo le necessita' funzionali degli uffici regionali. Art. 37 (Trattamento economico del personale addetto alle segreterie particolari) Al responsabile delle segreterie particolari compete, per la durata dell' incarico, oltre al trattamento economico in godimento, un' indennita' annua lorda non pensionabile di L. 1.400.000 in dodici rate mensili, con le modalita' previste per l' indennita' di coordinamento. Al restante personale delle segreterie particolari non compete alcuna indennita'. TITOLO II NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO Art. 38 (Trattamento economico iniziale) Il trattamento economico del personale regionale e' informato al principio dell' onnicomprensivita'. Lo stipendio iniziale annuo lordo spettante a detto personale si articola in parametri correlati ai livelli funzionali di appartenenza. Resta fermo il disposto del terzo comma dell' art. 76 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20 e successive modificazioni. Tenuto conto del valore di L. 1.800.000 attribuito al piede parametrico fatto uguale a 100, lo stipendio stesso e' stabilito come segue: I livello funzionale, parametro 100, L. 1.800.000; II livello funzionale, parametro 116, L. 2.088.000; III livello funzionale, parametro 130, L. 2.340.000; IV livello funzionale, parametro 142, L. 2.556.000; V livello funzionale, parametro 167, L. 3.006.000; VI livello funzionale, parametro 178, L. 3.204.000; VII livello funzionale, parametro 220, L. 3.960.000; VIII livello funzionale, parametro 333, L. 5.994.000. Ai dipendenti competono, in aggiunta allo stipendio: la tredicesima mensilita', da corrispondere nella seconda meta' del mese di dicembre di ogni anno, in misura pari ad un dodicesimo dell' importo annuo dello stipendio in godimento al primo dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell' anno; l' indennita' integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato. Art. 39 (Progressione economica) Lo stipendio iniziale annuo lordo e' suscettibile di incrementi per scatti e classi alle condizioni e nelle misure sottoindicate: a) cinque classi di stipendio da attribuire economicamente con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento, rispettivamente, del terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno di servizio. Il valore di ciascuna classe corrisponde al 16 per cento dello stipendio iniziale lordo del livello funzionale di appartenenza; b) scatti del 2,50 per cento sullo stipendio comprensivo delle classi di cui il dipendente sia in godimento. Essi si conseguono al secondo, quinto, ottavo, dodicesimo, quattordicesimo, diciassettesimo e diciannovesimo anno di servizio e sono attribuiti dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione di ogni biennio di servizio e restano assorbiti dalla classe successiva di stipendio. A decorrere dalla data di acquisizione dell' ultima classe di stipendio, gli scatti biennali sono illimitati. Le classi e gli scatti di stipendio sono suscettibili di anticipazione, rispetto alla normale decorrenza, per gli stessi titoli e nella stessa misura in cui tali anticipazioni competono ai dipendenti civili dello Stato in base alle leggi vigenti, escluso il disposto dell' art. 33, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3. Art. 40 (Lavoro ordinario notturno e festivo) Al dipendente compete per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6 un compenso pari a L. 400 orarie. Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso di L. 2.700 se le prestazioni fornite siano di durata superiore alla meta' dell' orario di turno, ridotta a L. 1.350 se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla meta' dell' orario anzidetto, con un minimo di due ore. La normativa di cui al presente articolo non si applica per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte. I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e, pertanto, non sono soggetti a contributi previdenziali. TITOLO III NORME DI ATTUAZIONE E FINALI Art. 41 (Sistema di inquadramento) Con decorrenza dal 1° ottobre 1978 i dipendenti regionali sono inquadrati d' ufficio nei nuovi livelli funzionali sulla base del rapporto di corrispondenza fissato dalla allegata tabella << A >> e relative note esplicative nonche' dai criteri aggiuntivi stabiliti dagli articoli seguenti. Art. 42 (Inquadramento nel settimo livello) Il personale in servizio alla data del 30 settembre 1978 che in applicazione della tabella << A >> ha titolo all' inquadramento nel sesto livello funzionale, e' inquadrato nel settimo livello qualora alla data del 1Ø ottobre 1978 risulti in possesso di un' anzianita' di servizio effettivo di anni tre nella qualifica funzionale di funzionario direttivo o in carriera o categoria correlata. In caso contrario e' inquadrato nel sesto livello per il tempo ancora necessario alla maturazione del triennio di anzianita' richiesta per il passaggio al livello successivo. La posizione economica e giuridica nel livello viene determinata con lo stesso sistema di cui all' art. 49. Art. 43 (Inquadramento del personale docente) Il personale docente dei centri di formazione professionale che sia in possesso del diploma di laurea e che ai sensi della tabella << A >> e' inquadrabile nel quinto livello funzionale, e' inquadrato a domanda al sesto livello se, per la funzione docente esercitata, e' richiesto dalle disposizioni vigenti in materia il possesso di tale titolo di studio. I dipendenti cosi' inquadrati non possono essere destinati a svolgere funzione diversa da quella docente. Ad essi non si applica il disposto dell' articolo precedente. Art. 44 (Inquadramento per concorso per soli titoli) Verranno effettuati concorsi per soli titoli per consentire l' accesso al livello rispettivamente superiore al personale: a) che, in applicazione della tabella << A >>, sarebbe inquadrabile al terzo livello; b) delle qualifiche non operaie che, in applicazione della tabella << A >>, sarebbe inquadrabile al quarto livello; c) che in applicazione della tabella << A >>, sarebbe inquadrabile al quinto livello. A tali concorsi sono ammessi di ufficio i dipendenti regionali in servizio alla data del 30 settembre 1978 che siano in possesso alla stessa data di una anzianita' minima effettiva di servizio senza demerito di anni otto continuativi in posizione correlata a livello di appartenenza. Al fine della determinazione dell' anzianita' e' utile il servizio prestato presso la Regione o ente pubblico. Sono esclusi dai concorsi tutti quei dipendenti che siano inquadrati o inquadrabili alla Regione con decorrenza da data posteriore al 1° aprile 1976. I posti da mettere a concorso non possono superare il 30 per cento della dotazione organica complessiva delle qualifiche funzionali di ausiliario specializzato, assistente e collboratore, previste dal precedente ordinamento. In relazione agli eventuali posti soprannumerari che potrebbero derivare, ultimate le operazioni dei concorsi di cui al primo comma, saranno resi indisponibili altrettanti posti in altri livelli, i quali potranno essere utilizzati a mano a mano che cesseranno le posizioni soprannumerarie. L' inquadramento al nuovo livello conseguito a seguito della partecipazione al concorso decorre sia agli effetti giuridici che economici dal 1Ø ottobre 1978. Ai fini della determinazione della posizione giuridico - economica nel livello si applicano i criteri stabiliti all' articolo 49. E' in ogni caso escluso dalla partecipazione ai concorsi interni per l' accesso al livello immediatamente superiore a quello spettante ai sensi del primo comma del presente articolo il personale che, anche per effetto dell' applicazione della presente legge, abbia conseguito o consegua un passaggio di posizione, qualunque sia stato l' ente o l' amministrazione di appartenenza, che lo abbia collocato o lo collochi in qualifica o livello corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza al momento del transito alla Regione (art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, tabelle regionali di raffronto, riconoscimento di mansioni superiori, reinquadramento per revisione con effetto retroattivo della posizione presso l' ente di provenienza, riconoscimento dei titoli di studio). Al personale che ai sensi del presente articolo e' inquadrato nel sesto livello non si applica il disposto di cui all' art. 42. Art. 45 (Titoli valutabili) I titoli valutabili per la formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nei concorsi di cui agli articoli precedenti, sono costituiti, ad esclusione di ogni altro, dall' anzianita' di servizio posseduta in eccedenza a quella minima di otto anni, richiesta per l' ammissione al concorso, dai titoli di studio posseduti, dal superamento di precedenti concorsi per esami per l' accesso a posti di impiego presso la pubblica amministrazione o dalla idoneita' conseguita nei concorsi medesimi nonche' dagli incarichi di coordinamento. Ai predetti titoli e' assegnato il seguente punteggio: a) anzianita' di servizio: un punto per ogni anno di effettivo servizio, fino ad un massimo di venti punti; b) titoli di studio: quattro punti per il possesso del titolo di studio prescritto per l' accesso alla qualifica rivestita; sei punti per il possesso del titolo di studio prescritto per il livello da assegnare; dieci punti per titoli di studio superiori a quelli predetti; c) concorsi pubblici: tre punti per ciascun concorso superato e due punti per ciascuna delle idoneita' riportate nei medesimi fino ad un massimo di dieci punti; d) incarichi di coordinamento (espletati fino all' entrata in vigore della presente legge: due punti per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di incarico svolto anche di fatto che risulti da atti di ufficio. Art. 46 (Concorso per titoli ed esame colloquio per l' accesso all' ottavo livello) I funzionari direttivi, inquadrati o inquadrabili nei ruoli regionali con decorrenza anteriore al 1° ottobre 1978, possono partecipare al concorso pr titoli ed esame colloquio previsto al punto H) delle note esplicative della tabella << A >>. La prescritta domanda dovra' essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli effetti giuridici ed economici conseguenti alla nomina dei vincitori del concorso avranno decorrenza dal 1° ottobre 1978. Per la valutazione di ciascun candidato saranno a disposizione della commissione esaminatrice complessivamente 180 punti: 60 da assegnare ai titoli, 120 al colloquio. Sono valutabili, nella misura massima di dieci punti per ciascuna categoria, i seguenti titoli che ogni candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso: A) Titoli di anzianita': per il servizio prestato anteriormente al 30 settembre 1978 nella qualifica di funzionario direttivo o categorie corrispondenti, punteggio attribuito: uno per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi; per il servizio prestato nella carriera di concetto e corrispondente, punteggio attribuito: 0,50 per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi. B) Qualifica di provenienza: direttore di sezione e qualifiche equiparate, punteggio attribuito: dieci; consigliere e qualifiche equiparate, segretario capo e qualifiche equiparate, punteggio attribuito: sette; segretario principale e qualifiche equiparate, punteggio attribuito: cinque; segretario e qualifiche equiparate, punteggio attribuito: due. C) Concorsi per esami pubblici: concorsi vinti di carriera direttiva, punteggio attribuito: sei per il primo concorso ed uno per ognuno dei successivi; concorsi vinti di carriera di concetto, punteggio attribuito: tre per il primo concorso e 0,50 per ognuno dei successivi; concorsi nei quali sia stata conseguita l' idoneita', punteggio attribuito: 50 per cento di quello attribuito per il corrispondente concorso vinto. D) Titoli di studio: diploma di laurea, punteggio attribuito: sei per il primo diploma e due per ognuno dei successivi; diploma di istruzione secondaria di secondo grado, punteggio attribuito: tre per il primo diploma ed uno per ognuno dei successivi; corsi universitari di specializzazione di durata di almeno un anno, punteggio attribuito: uno per ciascuna specializzazione; abilitazione professionale, punteggio attribuito: uno. E) Corsi di specializzazione o di aggiornamento: punteggio attribuito: 0,25 per ogni corso frequentato con esito favorevole. F) Incarichi di coordinamento: punteggio attribuito riferito alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso: due punti per ogni anno e frazione superiore a sei mesi di incarico svolto anche di fatto che risulti da atti di ufficio. Il colloquio che deve tendere ad accertare le capacita' tecniche, amministrative e organizzative dei concorrenti, vertera' su tre gruppi di materie: il primo riguardera' specificatamente tutto quanto concerne l' istituto regionale (ordinamento, funzioni, controlli, ecc.); il secondo riguardera' le specifiche materie di competenza del settore cui e' addetto ciascun concorrente; il terzo riguardera' una serie di argomenti a carattere monografico che saranno determinati dalla Giunta regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio almeno due mesi prima dell' inizio del colloquio. Tra tali argomenti il candidato scegliera' i cinque sui quali intende essere esaminato/ interrogato. La commissione d' esami, di cui fara' parte almeno un docente universitario, sara' nominata entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Ai candidati che abbiano superato le prove di esame, secondo l' ordine della graduatoria di merito, vengono assegnati posti di ottavo livello determinati ai sensi del primo comma del presente articolo nonche' quelli conferiti a norma della lettera G) delle note esplicative della tabella << A >> che all' atto dell' approvazione della graduatoria del concorso risultano disponibili per effetto del collocamento a riposo per qualsiasi causa. Art. 47 (Maggiorazione della riserva dei posti) Nel primo concorso pubblico per ciascun livello e per ciascuna delle figure professionali in esso comprese, bandito successivamente all' entrata in vigore della presente legge, la riserva dei posti e' aumentata al 35 per cento e si applica al personale regionale di ruolo inquadrato nel livello immediatamente inferiore, purche' in possesso del titolo di studio richiesto per l' accesso a quest' ultimo, o inquadrato al livello ancora sottostante, purche' in possesso del titolo di studio richiesto per l' accesso al livello per il quale e' bandito il concorso, sempreche' sussista in entrambi i casi una anzianita' di un anno nel livello di appartenenza. Art. 48 (Inquadramento in base al trattamento economico) La posizione economica individuale di inquadramento e' determinata dallo stipendio annuo comprensivo delle classi e scatti acquisiti ed eventuali assegni personali pensionabili in godimento al 30 settembre 1978 maggiorato dell' importo annuale del miglioramento economico di cui alla legge regionale n. 40 dell' 8 maggio 1979. La posizione giuridica di inquadramento e' quella dello scatto o classe della nuova progressione economica individuale come determinata nel precedente comma. Ove non vi sia coincidenza di importo, la posizione giuridica di inquadramento e' quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla suddetta posizione economica individuale. La frazione monetaria eccedente la posizione giuridica di inquadramento e' comunque assicurata; e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e congiuntamente al maturato in itinere di cui al successivo articolo concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza nella nuova progressione economica. A quest' ultimo fine, si computa a quante mensilita' equivale l' importo della frazione monetaria eccedente la posizione giuridica di inquadramento rispetto all' incremento economico derivante dal conseguimento della posizione giuridica di classe o scatto immediatamente successiva a quella attribuita. Ove dal saldo dell' operazione residua un resto, questo viene ragguagliato a mese intero per eccesso o per difetto a seconda che superi o no il 50 per cento dell' unita'. Quindi i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di classe o scatto successiva a quella giuridica di inquadramento vengono ridotte di un pari numero di mensilita'. Art. 49 (Maturato << in itinere >>) Quando alla data del 30 settembre 1978 per la progressione economica prevista dalla legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, non si verifichi la cadenza dello stipendio base, della classe di stipendio o dell' aumento biennale, viene altresi' assicurato ai dipendenti il maturato economico in itinere. A tal fine, calcolando in mesi, con arrotondamento a mese intero per eccesso o per difetto delle frazioni rispettivamente superiori o pari e inferiori a quindici giorni si computa: a quanto economicamente equivale il tempo trascorso dall' inizio del servizio rispetto al tempo necessario per conseguire lo stipendio base; ovvero a quanto economicamente equivale il tempo trascorso dal conseguimento della classe di stipendio in godimento rispetto al tempo necessario per conseguire quella immediatamente successiva. L' incremento economico cosi' ottenuto viene depurato di quanto e' gia' eventualmente percepito per scatti nello scorrimento tra le due classi; ovvero a quanto economicamente equivale - dopo il conseguimento dell' ultima classe di stipendio possibile - il tempo trascorso dall' ultima posizione stipendiale in godimento, rispetto al tempo necessario per conseguire lo scatto immediatamente successivo. Qualora l' incremento economico (o maturato in itinere) virtualmente maturato nella progressione economica di provenienza alla data del 30 settembre 1978 e' definito nel suo valore come previsto dal precedente comma, sommato alla posizione economica individuale come determinata al primo comma del precedente art. 48 dia, nella nuova progressione, un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiale di classe o scatto superiore alla posizione giuridica assegnata ai sensi del terzo comma del citato art. 48, il dipendente acquisisce subito questa posizione superiore e utilizza la frazione che eventualmente oltrepassa la posizione stipendiale cosi' acquisita per ridurre i tempi di percorrenza necessari per ottenere la posizione stipendiale di classe o scatto immediatamente successiva, secondo il criterio fissato nel quinto comma dello stesso articolo. Viene comunque garantita l' attribuzione della retribuzione iniziale del nuovo livello di inquadramento quando, anche dopo il computo del maturato in itinere, si determini un trattamento economico inferiore a detta retribuzione iniziale. Art. 50 (Coordinamento: livelli transitori) Fino a quando non sara' effettuato l' inquadramento nei livelli ai sensi della presente legge, le funzioni di coordinamento si svolgeranno secondo quanto disposto dalla legge regionale 5 febbraio 1979, n. 11. Art. 51 (Efficacia della legge) Gli effetti giuridici ed economici della presente legge decorrono dal 1° ottobre 1978. Il periodo di validita' del contratto triennale, recepito con la presente legge, e' venuto a scadere il 31 dicembre 1978. Art. 52 (Abrogazione e rinvio) Per tutto quanto non previsto dalla presente legge in ordine al rapporto di impiego e allo stato giuridico del personale si applicano le precedenti leggi regionali o, in mancanza, le disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato. Art. 53 (Disposizioni finanziarie) La spesa necessaria per l' applicazione della presente legge, prevista in L. 1.900 milioni, di cui L. 100 milioni per l' anno 1978, L. 900 milioni per l' anno 1979 e L. 900 milioni pr l' anno 1980, viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, al capitolo n. 25211 del bilancio di previsione regionale per l' anno finanziario 1980. All' onere relativo si fa fronte mediante riduzione di L. 900 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 28001 (fondo di riserva per spese obbligatorie), di L. 1.000 milioni dello stanziamento di cassa del capitolo n. 28021 (fondo di riserva per l' integrazione delle previsioni di cassa) e di L. 1.000 milioni dello stanziamento di competenza del capitolo n. 28102 (fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legilsativi) (spese in conto capitale) del bilancio regionale suddetto. La spesa necessaria per gli anni successivi sara' determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci regionali. ALLEGATO 1 TABELLA A Tabella di corrispondenza fra le qualifiche funzionali di cui alla legge regionale 29 maggio 1973, n. 20 ed i livelli funzionali. 8 ATTO ALLEGATO Accanto a sottoelencati livelli funzionali vengono indicate le corrispondenti qualifiche funzionali: // I livello: ausiliario p. (in parte); // II livello: ausiliario p. oppure ausiliario qualificato; // III livello: ausiliario qualificato oppure ausiliario specializzato; // IV livello: ausiliario specializzato oppure assistente; // V livello: assistente oppure collaboratore; // VI livello: collaboratore oppure funzionario direttivo; // VII livello: funzionario direttivo; // VIII livello: funzionario direttivo p. L' inserimento in due diversi livelli funzionali del personale appartenente alla stessa qualifica e' disposto in conformita' ai criteri di cui alle successive note applicative (v. art. 2). NOTE ESPLICATIVE PER L' APPLICAZIONE DELL' ART. 1. Accanto alle sottoelencate qualifiche funzionali vengono indicati i livelli funzionali e le relative note esplicative: // Ausiliario, livello I: Dalla qualifica di ausiliario in vigore sono inserite le posizioni di lavoro che concernono esclusivamente attivita' di pulizia. Ausiliario (parte) e Ausiliario qualificato (parte), livello II: Dalle qualifiche di ausiliario e ausiliario qualificato in vigore sono inserite le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni elementari, lo svolgimento delle quali presciende da conoscenze tecniche preliminari e richiede la utilizzazione di strumenti semplici. Ausiliario qualificato (parte) e Ausiliario specializzato (parte), livello III: Dalle qualifiche di ausiliario qualificato e di ausliario specializzato in vigore sono inserite le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni tecnico - manuali elementari e/ o amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate; // Ausiliario specializzato (parte) e Assistente (parte), livello IV: Dalla qualifica di ausiliario specializzato in vigore, sono inserite le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni che presuppongono preparazione professionale ed autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale. A) Dalla qualifica di assistente in vigore sono inserite le qualifiche di provenienza iniziali ed intermedie della carriera esecutiva e qualifiche equiparate e comunque tutte le altre qualifiche e posizioni non indicate nel successivo punto B). Assistente (parte) e Collaboratore (parte), livello V: B) Dalla qualifica di assistente in vigore sono inserite le qualifiche di provenienza terminali della carriera esecutiva e qualifiche equiparate anche conseguite in applicazione dell' art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica, numero 748 del 1972. C) Dalla qualifica di collaboratore in vigore sono inserite le qualifiche iniziali ed intermedie della carriera di concetto e qualifiche equiparate e comunque tutte le altre qualifiche e posizioni non indicate nel successivo punto D). Collaboratore (parte) e Funzionario direttivo (parte), livello VI: D) Dalla qualifica di collaboratore in vigore sono inserite le qualifiche di provenienza terminali della carriera di concetto e qualifiche equiparate anche conseguite in applicazione dell' art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972. E) Dalla qualifica di funzionario direttivo in vigore sono inserite le qualifiche di provenienza inferiori a quella di direttore di divisione aggiunto e qualifiche equiparate e comunque tutte le altre qualifiche e posizioni inquadrate nel sesto livello e non indicate nei successivi punti F) e G). Funzionario direttivo, livello VII: F) Dalla qualifica di funzionario direttivo in vigore sono inserite le seguenti qualifiche di provenienza: ingegnere, medico, chimico, statistico - attuario, ecologo, agronomo, geologo, procuratore legale, architetto, urbanista, veterinario, econometrista, analista di sistemi, di procedure e di organizzazione. Funzionario direttivo (parte), livello VIII: G) Dalla qualifica funzionale di funzionario direttivo in vigore sono inserite le qualifiche di provenienza non inferiori a quella di direttore di divisione aggiunto e qualifiche equiparate anche conseguite in applicazione dell' art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972. H) Nei limiti del 30 per cento della dotazione organica prevista per la qualifica funzionale di funzionario direttivo che residua dall' applicazione del precedente punto G), i funzionari inquadrati in tale livello accedono all' ottavo livello funzionale a domanda, previo superamento di concorso per titoli e colloquio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |