| L.R. 12 Febbraio 1975, n. 26 |
|
Rifinanziamento della legge regionale 30 marzo 1974, n. 20 concernente disposizioni dirette a favorire il potenziamento di forme associative economiche tra i piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio nella Regione.
|
|
Art. 1 Per le finalita' previste dalla legge regionale 30 marzo 1974, n. 20 e' autorizzata per l' esercizio 1974 e successivi una spesa annua di L. 300 milioni. Le spese autorizzate e non impegnate nell' esercizio di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi a norma del secondo comma dell' art. 36 del RD 18- 11- 1923, n. 2440 e successive modificazioni; Art. 2 All' onere di lire 300 milioni previsto dal precedente articolo per l' esercizio 1974 si fara' fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2981 del bilancio di previsione relativo allo stesso anno. La spesa suddetta gravera' sul capitolo n. 2811 del bilancio regionale del 1974, avente la seguente denominazione: << Interventi per favorire il potenziamento di forme associative economiche tra i piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio nella Regione >>. Il Presidente della Giunta regionale, in conseguenza di quanto previsto dai commi precedenti, e' autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta dell' Assessore al Bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 12 febbraio 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 5 febbraio 1975. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |