L.R. 14 Settembre 1982, n. 34 |
Norme transitorie sui comitati di gestione delle unita'sanitarie locali.
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(Pubblicata nel B.U. 30 settembre 1982, n. 27) Art. 1 La validita' delle deroghe previste dall' articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1982 n. 6 e' prorogata fino al 31 dicembre 1982, o a diverso termine che sara' previsto dalla legge di revisione della legge regionale 12 dicembre 1979, n. 93. Art. 2 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |