L.R. 23 Luglio 1981, n. 20 |
Rettifiche alla legge regionale 3 settembre 1979, n. 59.
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(Pubblicato nel B.U. 20 agosto 1981, n. 23) ARTICOLO UNICO Con effetto dalla data di decorrenza degli effetti della legge regionale 3 settembre 1979, n. 59, nell' articolo 1 della legge n. 59 medesima la parola: << equiparabile >> e' sostituita dalla parola: << equiparato >>; l' inciso: << ai soli fini economici >> e' soppresso. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |