L.R. 11 Dicembre 1986, n. 53 |
Disciplina regionale in materia di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre1982, n. 915.
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(Pubblicata nel B.U. 22 dicembre 1986, n. 35, S.O, n. 1) Art. 1 (Finalita' della legge) La presente legge detta norme integrative e di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per l' organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti nella Regione. La presente legge definisce altresi' le competenze regionali e le relative funzioni delegate agli enti locali in materia di autorizzazione e controllo concernenti le attivita' di smaltimento dei rifiuti. Il servizio di smaltimento deve essere effettuato in osservanza dei seguenti principi generali: a) assicurare la massima tutela della salute della collettivita' nonche' dei singoli cittadini; b) garantire il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie evitando possibili fonti di inquinamento dell' ecosistema; c) inserirsi nel processo della programmazione e rispettare la pianificazione territoriale salvaguardando l' aspetto paesaggistico; d) favorire il recupero, il riutilizzo e la trasformazione dei rifiuti; e) favorire il recupero, il riutilizzo e la trasformazione dei rifiuti; f) promuovere iniziative tendenti a limitare la produzione dei rifiuti. Titolo I PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI. SOGGETTI COMPETENTI ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ED ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI Art. 2 (Elaborazione del piano regionale dei rifiuti) Nelle more dell' applicazione del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale di cui al Titolo I, Capo I, della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, la Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 6, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, elabora il piano regionale dei rifiuti, che assume valore di piano settoriale regionale a norma dell' articolo 14 della citata legge regionale n. 17 del 1986. In sede di prima attuazione della presente legge sono fatte salve le procedure per l' elaborazione del piano regionale dei rifiuti gia' definite precedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17. Il piano di cui al precedente primo comma individua le tipologie, le quantita' e la composizione dei rifiuti e contiene l' indicazione delle condizioni ottimali delle tecnologie di recupero e smaltimento in relazione alle quantita' ed alle caratteristiche dei rifiuti. Inoltre determina: a) i bacini di utenza relativamente ai tipi di rifiuti da smaltire; b) le stazioni territoriali ottimali degli impianti di trattamento e di quelle di stoccaggio definitivo dei residui o dei rifiuti tal quali; c) la localizzazione delle stazioni di trasferimento a servizio dei sub - bacini costituenti i suddetti bacini di utenza. Art. 3 (Approvazione del piano regionale dei rifiuti) Il Consiglio regionale approva con propria deliberazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano regionale dei rifiuti proposto dalla Giunta regionale. Il piano regionale dei rifiuti e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Art. 4 (Modificazioni ed integrazionial piano regionale dei rifiuti) Al piano regionale dei rifiuti, approvato dal Consiglio regionale ai sensi del precedente articolo 3, possono essere apportate modificazioni ed integrazioni su proposta della Giunta regionale, con le procedure previste per l' approvazione dei piani territoriali regionali dall' articolo 15 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, anche in mancanza del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale di cui al Titolo I, Capo I, della stessa legge regionale. In considerazione della rilevanza che il piano regionale dei rifiuti assume nei confronti degli enti locali, proposte di modificazioni ed integrazioni possono essere formulate anche dalle province e dai comuni, per il tramite delle province, con le modalita' di cui ai successivi commi. Le proposte di modificazione ed integrazione delle province e dei comuni sono adottate con deliberazione, rispettivamente del Consiglio provinciale e del consiglio comunale e sono pubblicate a cura delle province interessate, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione di cui al precedente terzo comma, le province interessate procedono alle consultazioni a norma dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e, entro i successivi trenta giorni, trasmettono alla Giunta regionale il proprio parere, da adottarsi con apposita deliberazione, sulle osservazioni formulate nel corso delle consultazioni. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla ricezione del parere delle province adotta la proposta definitiva delle modificazioni od integrazioni al piano regionale dei rifiuti e la inoltra, unitamente alla documentazione trasmessa dalle province stesse, al Consiglio regionale, che l' approva con propria deliberazione. La Giunta regionale delibera la proposta definitiva delle modifiche od integrazioni al piano regionale dei rifiuti a norma dell' articolo 15, quarto comma, della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e del precedente quinto comma, sentita la consulta di cui all' articolo 30 della presente legge. Le modificazioni ed integrazioni al piano regionale dei rifiuti entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Art. 5 (Validita' ed adeguamento del piano regionale dei rifiuti ) Il piano regionale dei rifiuti approvato a norma del precedente articolo 3 ha validita' fino all' approvazione di un nuovo piano con le procedure di cui alla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale di cui al Titolo I, Capo I, della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, provvede, se necessario, ad adeguare il piano regionale dei rifiuti approvato a norma del precedente articolo 3 ai contenuti del programma stesso, secondo le procedure previste dall' articolo 17 della citata legge regionale n. 17 del 1986. Art. 6 (Individuazione dei siti idonei alla localizzazione di impianti di smaltimento rifiuti. Varianti allo strumento urbanistico.) I comuni interessati, entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del piano, provvedono, con proprio atto deliberativo, ad individuare proposte dei siti in cui saranno localizzati gli impianti. Gli impianti devono essere distanti dalle abitazioni. Tale distanza non deve essere, di norma, inferiore a 100 metri. La Giunta regionale, sentita la commissione di cui all' articolo 3 della legge regionale 19 novembre 1983, n. 71 e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti assume le proprie definitive determinazioni. Eventuali richieste di chiarimenti, da parte della Regione, non costituiscono interruzione di termini. Conseguentemente i comuni adottano l' eventuale variante al proprio strumento urbanistico che viene approvata secondo la procedura di cui all' articolo 3 della legge regionale n. 71 del 1983. Qualora i comuni interessati non localizzino alcun sito nel termine di cui al precedente primo comma, la Giunta regionale provvedera' in via sostitutiva alla scelta entro i novanta giorni successivi. Art. 7 (Smaltimento dei rifiuti solidi urbani) In conformita' di quanto previsto nell' articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, i comuni appartenenti allo stesso bacino di utenza determinato dal piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del piano stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, si costituiscono in consorzio secondo le disposizioni del Titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, la Regione promuove le procedure per la costituzione coattiva dei consorzi ai sensi dell' articolo 157 del citato testo unico della legge comunale e provinciale. Qualora il bacino di utenza coincida con l' ambito territoriale di una comunita' montana, le funzioni demandate a norma della presente legge ai consorzi di cui ai precedenti commi sono esercitate dalla comunita' montana stessa. Compete al singolo comune provvedere nel proprio territorio allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle varie fasi di conferimento, raccolta anche differenziata, spazzamento, cernita e trasporto dei rifiuti stessi fino agli impianti od alle stazioni di trasferimento indicati nel piano regionale. Compete ai consorzi di cui al precedente primo comma la gestione delle stazioni di trasferimento, degli impianti di trattamento e degli impianti di stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani nell' ambito dei rispettivi bacini di utenza, nonche' il trasporto dalle stazioni di trasferimento agli impianti stessi. Qualora il bacino di utenza determinato dal piano coincida con l' ambito territoriale di un solo comune, la gestione di detti impianti compete al singolo comune. All' individuazione delle aree sulle quali debbono essere ubicati gli impianti di cui al precedente quinto comma si provvede con le modalita' previste dall' articolo 6 della presente legge. I comuni ed i consorzi costituiti a norma del presente articolo possono provvedere a quanto stabilito nei precedenti quarto e quinto comma anche mediante aziende municipalizzate o consortili ovvero mediante concessione ad enti od imprese specializzate autorizzate ai sensi del successivo articolo 17. Art. 8 (Smaltimento dei rifiuti speciali) I costi relativi alle attivita' di smaltimento dei rifiuti speciali, classificati nell' articolo 2, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono a carico dei produttori dei rifiuti stessi. Il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali di cui all' articolo 2, quarto comma, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, anche tossici e nocivi, devono essere effettuati esclusivamente presso le piattaforme specializzate la cui localizzazione territoriale e' determinata dal piano regionale. Tali impianti possono essere gestiti da enti o imprese autorizzati ai sensi del successivo articolo 17. I rifiuti speciali di cui all' articolo 2, quarto comma, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, prodotti nei bacini di utenza determinati dal piano regionale per i rifiuti ospedalieri, devono essere conferiti dagli interessati negli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indicati nello stesso piano, salvo il caso previsto dal punto 1.1.3, ultimo comma, della deliberazione 27 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni, del comitato interministeriale di cui all' articolo 5 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982. Lo stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali, materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, di cui all' articolo 2, quarto comma, punto 3) del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e' effettuato su aree reperite a cura e spese degli interessati, previa autorizzazione comunale rilasciata ai sensi del successivo articolo 22. I comuni, in assenza di aree reperite a cura degli interessati, istituiscono discariche pubbliche per detti rifiuti, a colmamento di depressioni naturali od artificiali, e fissano le relative tariffe per lo scarico degli inerti. Lo stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali, macchinari ed apparecchiature deteriorati ed obsoleti, di cui all' articolo 2, quarto comma, punto 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, deve essere effettuato dagli interessati presso i centri di rottamazione indicati nel piano regionale dei rifiuti anche tramite stazioni di stoccaggio provvisorio istituite eventualmente dai comuni. Lo smaltimento dei rifiuti speciali di cui all' articolo 2, quarto comma, punto 4), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e' disciplinato dalle disposizioni contenute nell' articolo 15 dello stesso decreto. La gestione dei centri di raccolta e di rottamazione, la cui localizzazione territoriale e' determinata dal piano regionale, deve essere comunque assicurata dai comuni o dai consorzi costituiti a tale scopo ai sensi dell' articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, qualora non vi provvedano altri soggetti interessati. All' individuazione delle aree sulle quali devono essere ubicati gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti speciali di cui all' articolo 2, quarto comma, punti 1, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, si provvede con le modalita' previste dall' articolo 6 della presente legge. Art. 9 (Realizzazione degli impianti) La realizzazione delle stazioni di trasferimento, degli impianti di trattamento e degli impianti di stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani spetta agli enti ai quali compete la relativa gestione ai sensi del precedente articolo 7, quinto comma. Qualora i comuni od i consorzi dei comuni si avvalgano della facolta' di cui all' articolo 7, ultimo comma, della presente legge, le opere previste dal precedente comma possono essere realizzate dalle aziende municipalizzate o consortili ovvero dagli enti od imprese concessionari. Gli impianti dei rifiuti speciali di cui al precedente articolo 8, secondo comma, devono essere realizzati a cura dei soggetti pubblici o privati interessati. Gli impianti dei rifiuti speciali di cui al precedente articolo 8, sesto comma, devono essere realizzati a cura dei comuni o dei consorzi costituiti a tale scopo ai sensi dell' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora non vi provvedano altri soggetti interessati. Art. 10 (Bonifica delle discariche dismesse) I comuni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare alla Regione l' elenco dei terreni, ricadenti nel proprio territorio, che sono stati o sono interessati da discariche di rifiuti. Entro lo stesso termine i comuni presentano alla Regione un piano esecutivo, corredato della previsione di spesa, per la bonifica dei citati terreni ove risultino inquinamenti del suolo o del sottosuolo o per la sistemazione definitiva delle aree ai fini del ripristino ambientale. La Regione, su domanda dei comuni, puo' concedere contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per i fini del precedente secondo comma. La spesa viene impegnata con lo stesso provvedimento di approvazione del progetto di bonifica. La bonifica dei terreni interessati da discariche dismesse di proprieta' privata dovra' essere effettuata a cura e spese dei proprietari delle discariche entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine provvedera' il comune interessato con recupero della spesa sostenuta a carico dei proprietari dei terreni. Titolo II APPROVAZIONE DEI PROGETTI E FINANZIAMENTO DELLE OPERE Art. 11 (Approvazione dei progetti) La Giunta regionale, sentita la consulta di cui allo articolo 30 della presente legge, approva: a) i progetti di costruzione di nuovi impianti o di ampliamento ed ammodernamento di impianti esistenti per il trattamento o per lo stoccaggio definitivo o delle stazioni di trasferimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; b) i progetti di bonifica delle discariche dismesse; c) l' entita' della spesa, dimostrata dagli interessati, per le iniziative di cui all' articolo 16 della presente legge. Art. 12 (Valutazione dell' impatto ambientale) Ai fini della valutazione dell' impatto ambientale, deve essere presentato, unitamente ai progetti di cui agli articoli 11, 21 e 22 della presente legge, un rapporto dal quale risultino la descrizione dello stato iniziale dell' ambiente interessato, i motivi della scelta compiuta con riguardo alle possibili alternative, gli effetti che la realizzazione delle opere e' destinata ad avere sull' ambiente e le misure preventive volte ad eliminare o ridurre gli eventuali effetti negativi, anche derivanti da incidenti. Il rapporto, che deve anche contenere una illustrazione in linguaggio non tecnico, contribuisce alla formazione dell' apprezzamento discrezionale dell' amministrazione in sede di approvazione del progetto e puo', a tal fine, essere da questa sottoposto all' esame degli enti e delle istituzioni che abbiano interesse alla tutela ambientale del territorio in cui devono essere ubicati gli impianti di smaltimento dei rifiuti. Art. 13 (Finanziamento delle opere) La Regione puo' intervenire finanziariamente per l' attuazione del piano regionale dei rifiuti mediante la concessione di contributi in conto capitale nei limiti e con le modalita' fissati nei successivi commi. Per la costruzione di nuovi impianti o per l' ampliamento o l' ammodernamento degli impianti esistenti, relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonche' per l' acquisto delle attrezzature e dei macchinari necessari allo smaltimento, i contributi previsti dal precedente comma possono essere concessi fino al 100 per cento della spesa occorrente e ritenuta ammissibile se la spesa stessa e' sostenuta dai comuni o dai consorzi dei comuni, direttamente ovvero mediante le aziende municipalizzate o consortili di cui al precedente articolo 9, secondo comma. Se l' investimento per gli impianti o per le attrezzature ed i macchinari di cui al precedente secondo comma e' effettuato da enti od imprese concessionari ai sensi dell' articolo 9, secondo comma, della presente legge, la misura del contributo non puo' superare il 30 per cento della spesa occorrente e ritenuta ammissibile. Per la costruzione degli impianti relativi allo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, ad eccezione di quelli di cui al successivo quinto comma, nonche' per l' acquisto delle attrezzature e dei macchinari necessari allo smaltimento, i contributi previsti dal primo comma del presente articolo possono essere concessi a chiunque sostenga la relativa spesa nella misura indicata nel precedente terzo comma. Per la costruzione dei centri di raccolta e di rottamazione di cui all' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, i contributi regionali in conto capitale possono essere concessi fino al 100 per cento della spesa occorrente e ritenuta ammissibile soltanto se le opere sono realizzate dai comuni o dai consorzi dei comuni costituiti a tale scopo ai sensi dell' articolo 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982. Ove tali impianti vengano costruiti da soggetti diversi, agli stessi la Regione puo' concedere contributi in conto capitale nella misura massima del 30 per cento della spesa occorrente e ritenuta ammissibile. Detti contributi vengono concessi prioritariamente a titolari di aziende con impianti gia' in esercizio alla data di pubblicazione della presente legge. Per l' acquisto delle attrezzature o dei macchinari di primo impianto, concernenti la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, puo' essere concesso ai comuni un contributo in conto capitale fino all' ammontare del 100 per cento della spesa occorrente e ritenuta ammissibile. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, determina, sulla base delle richieste di contributo pervenute entro il 15 settembre di ciascun anno, la misura del contributo stesso e provvede al riparto delle somme appositamente stanziate in bilancio tra i soggetti richiedenti, previa verifica di fattibilita' e di compatibilita' delle opere da realizzare con il piano regionale dei rifiuti. Ai fini di cui al precedente settimo comma i soggetti interessati devono corredare la domanda di contributo di un progetto di massima degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari, di una relazione tecnico - economica che permetta una valutazione complessiva dell' investimento, nonche' dello schema del disciplinare di convenzione tra i comuni, consorzi di comuni ed enti ed imprese concessionari, nel caso in cui si ricorra all' istituto della concessione ai sensi dell' articolo 9, secondo comma, della presente legge. I contributi regionali sono concessi dalla Giunta regionale, in conformita' alla deliberazione consiliare di cui al precedente settimo comma e nel rispetto della disposizione contenuta nell' articolo 23, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, dopo l' approvazione, a norma degli articoli 11, 21 e 22 della presente legge, dei progetti delle opere da realizzare. L' erogazione dei contributi e' effettuata con le seguenti modalita': a) per i contributi indicati nei commi secondo, quarto e quinto del presente articolo, nonche' per quelli di cui al precedente articolo 10, concessi a comuni o loro consorzi ovvero ad aziende municipalizzate o consortili si osservano le disposizioni contenute nell' articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, fatta eccezione per il primo acconto del 10 per cento, che viene erogato non appena sara' divenuta esecutiva la deliberazione della Giunta regionale di approvazione del progetto delle opere da finanziare di cui al precedente nono comma; b) per i contributi di cui al sesto comma del presente articolo, l' erogazione e' effettuata a seguito di presentazione della necessaria documentazione comprovante la spesa sostenuta; c) per i contributi indicati nei commi terzo e quarto del presente articolo, concessi a soggetti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), l' erogazione e' effettuata previa presentazione dello stato di avanzamento dei lavori e della documentazione di spesa. Le opere realizzare con contributo regionale sono sottoposte a collaudo anche in corso d' opera. I collaudatori sono nominati dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto. La Regione puo' disporre verifiche << in loco >> al fine di accertare l' esatta esecuzione delle opere per le quali e' stato concesso il contributo regionale. Art. 14 (Informazione trattamento rifiuti) La Regione allo scopo di istituire la borsa dei rifiuti, organizza una banca dati, articolata a livello regionale, che potra' essere interrogata prioritariamente da quanti, operatori pubblici e privati, saranno interessati ad acquisire informazioni riguardanti qualita' e quantita' dei rifiuti, giacenze, siti, metodiche e tecnologie di trattamento, iniziative pilota, normative, esperienze tecnologiche - organizzative, valori di mercato delle materie seconde. La banca dati dei rifiuti puo' essere gestita direttamente dalla Regione od attraverso convenzioni con centri, imprese, municipalizzate ed altre. Art. 15 (Ricerca tecnologica e formazione professionale) La Regione promuove la ricerca tecnologica e la sperimentazione di nuovi tipi di impianti per il recupero dei rifiuti di sostanze utilizzabili, ivi compresa la produzione di combustibile derivato dai rifiuti. A tal fine puo' concedere contributi ad enti od istituti di ricerca nella misura del 50 per cento della spesa risultante da specifici programmi in materia, proposti da detti soggetti. La Regione incentiva altresi' la formazione professionale tecnica del personale da adibire alla gestione ed alla vigilanza in materia di smaltimento dei rifiuti. A cio provvede anche inserendo nei programmi pluriennali regionali corsi di qualificazione riguardanti lo smaltimento dei rifiuti. Art. 16 (Contributi regionali per le imprese per la limitazione della produzione dei rifiuti ) La Regione puo' concedere alle imprese contributi in conto capitale, nella misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per le iniziative, realizzate dopo l' entrata in vigore della presente legge, concernenti: adeguamento degli impianti, adozione di nuove tecnologie, modifiche di processo che comporteranno come risultato finale una riduzione dimostrabile di almeno il 20 per cento della produzione dei rifiuti industriali. Costituisce titolo di priorita' la riduzione della produzione di rifiuti rientranti nella tipologia tossici e nocivi stabilita dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e dal relativo allegato. Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo si segue la procedura di cui al precedente art. 13, settimo comma e seguenti. TITOLO III AUTORIZZAZIONI Art. 17 (Obbligo di autorizzazione) L' obbligo dell' autorizzazione di cui all' art. 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e' stabilita per le seguenti attivita': a) raccolta, trasporto, trattamento e stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani prodotti da terzi; b) raccolta, trasporto, trattamento e stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi, fatto salvo quanto previsto nella successiva lettera c); c) esercizio di impianti di innoquizzazione e di eliminazione di rifiuti speciali; d) esercizio da chiunque svolto di impianti per lo stoccaggio definitivo (discariche) di rifiuti urbani e di rifiuti speciali; e) raccolta, trasporto, trattamento, stoccaggio provvisorio e stoccaggio definitivo di rifiuti tossici e nocivi. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate dalla Regione, dalle province e dai comuni a norma dei successivi articoli 20, 21 e 22. Art. 18 (Attivita' di raccolta e trasporti di rifiuti nel territorio regionale) Chiunque intenda esercitare nel territorio regionale attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi, e' tenuto a munirsi dell' autorizzazione di cui al precedente art. 17, anche nel caso in cui sia stato gia' autorizzato da amministrazioni di altre regioni. Art. 19 (Procedure per la richiesta ed il rilascio dell' autorizzazione) Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale determina, con apposito regolamento, le procedure per la presentazione delle domande intese ad ottenere l' autorizzazione prevista dal precedente articolo 17 e per l' adozione dei relativi provvedimenti da parte delle amministrazioni competenti a norma degli articoli 20, 21 e 22 della presente legge. Il regolamento indicato nel precedente comma deve essere emanato in conformita' alle disposizioni impartite dal comitato interministeriale di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, con deliberazione 27 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni. I provvedimenti di autorizzazione devono riportare, come prescrizione, l' obbligo del rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e della deliberazione 27 luglio 1984 del comitato interministeriale di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo e successive modificazioni. Le autorizzazioni relative a nuovi impianti sono comunque rilasciate, per la prima volta, in via provvisoria, per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente rinnovabile. Ad esito favorevole degli accertamenti di carattere tecnico - igienico, effettuati dalle singole amministrazioni che concedono l' autorizzazione, puo' essere concessa l' autorizzazione definitiva. Art. 20 (Autorizzazioni ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi) Al rilascio delle autorizzazioni ad effettuare la raccolta ed il trasporto, lo stoccaggio provvisorio, il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti tossici e nocivi e dei rifiuti speciali classificati tossici e nocivi ai sensi delle disposizioni per la prima applicazione dell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, emanate con deliberazione 27 luglio 1984 dal comitato interministeriale di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo, provvede la Giunta regionale, sentito il parere della consulta di cui al successivo articolo 30. TITOLO IV DELEGA AGLI ENTI LOCALI E CONTROLLI Art. 21 (Deleghe di funzioni amministrative alle province ) Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e delle leggi regionali n. 17 del 1986 e n. 68 del 1985, e' delegato alle province l' esercizio delle seguenti funzioni amministrative: a) l' approvazione, sentito il parere della consulta di cui all' articolo 30 della presente legge, dei progetti ed elaborati tecnici che riguardano gli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi ed urbani e speciali non tossici e nocivi; b) l' autorizzazione ad enti ed imprese ad effettuare ogni attivita' relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali non tossici e nocivi, prodotti da terzi; c) l' autorizzazione all' installazione ed alla gestione degli impianti approvati ai sensi della precedente lettera a). Art. 22 (Delega di funzioni amministrative ai comuni) E' delegato ai comuni l' esercizio delle seguenti funzioni amministrative relative ai rifiuti speciali di cui all' articolo 2, punti 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982: a) approvazione dei progetti ed elaborati tecnici degli impianti di smaltimento; b) autorizzazione all' installazione ed esercizio degli impianti approvati ai sensi della precedente lettera a). Art. 23 (Modalita' di esercizio delle funzioni delegate) Le funzioni di cui ai precedenti articoli 21 e 22 sono esercitate dalle province e dai comuni nel rispetto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, di quelle contenute nella presente legge e nel relativo regolamento previsto dal precedente articolo 19, delle indicazioni del piano regionale dei rifiuti, nonche' degli atti di coordinamento e di indirizzo emanati dal Consiglio regionale e dalle direttive di attuazione ed organizzazione impartite dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68. Art. 24 (Vigilanza e controllo sull' esercizio delle funzioni delegate) La vigilanza ed il controllo sull' esercizio delle funzioni delegate sono esercitati dalla Regione nelle forme stabilite nell' articolo 12 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68. La relazione di cui all' articolo 10, secondo comma, della citata legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, deve essere trasmessa alla Giunta regionale almeno ogni anno. Art. 25 (Personale per l' esercizio delle funzioni delegate) La Giunta regionale puo' provvedere con propria deliberazione al comando di un contingente di personale regionale presso gli enti delegati a norma della presente legge, sulla base di specifiche esigenze connesse con l' esercizio delle funzioni delegate. Art. 26 (Assegnazione dei mezzi finanziari per l' esercizio delle funzioni delegate ) La Regione rimborsa annualmente agli enti delegati le spese inerenti l' esercizio delle funzioni ad essi delegate con la presente legge. A tal fine con legge di bilancio si provvede allo stanziamento delle somme necessarie tenendo conto delle esigenze finanziarie di ciascun ente delegato per l' esercizio delle funzioni delegate. Art. 27 (Deroga alle procedure per la delega di funzioni ) Le deleghe di cui ai precedenti articoli 21 e 22 sono conferite in deroga alle disposizioni previste dall' articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, stante l' urgenza e l' indifferibilita' di emanare le norme integrative e di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ai sensi dell' articolo 33, secondo comma, dello stesso decreto. Art. 28 (Controlli) Il controllo e la verifica della corrispondenza alle disposizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione sono esercitati dalle province, tramite i presidi sanitari multizonali ed in attesa della loro costituzione, dai servizi delle unita' sanitarie locali e/ o dei laboratori provinciali di igiene e profilassi. I controlli devono avere cadenza almeno semestrale. Sono soggette a controllo anche le discariche e gli impianti dismessi onde verificare l' avvenuta riqualificazione ambientale delle aree. I verbali dei controlli sono inviati in copia all' assessorato regionale competente ed al comune interessato. TITOLO V NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE Art. 29 (Impianti muniti di apparati di termodistruzione) Per gli impianti di trattamenti dei rifiuti che comprendono anche la fase della termodistruzione i provvedimenti concernenti sia l' approvazione dei progetti di cui ai precedenti articoli 11, 21 e 22, sia l' autorizzazione di cui all' articolo 17 della presente legge, devono essere adottati previo parere favorevole del comitato regionale contro l' inquinamento atmosferico. Art. 30 (Consulta regionale per lo smaltimento dei rifiuti) E' istituita la consulta regionale per lo smaltimento dei rifiuti con compiti di consulenza tecnica nei confronti del Consiglio regionale, della Giunta regionale, nonche' delle province e dei comuni nella materia di cui alla presente legge. La consulta, su richiesta degli organi e degli enti di cui al primo comma, esprime parere sugli atti previsti dalla presente legge. Inoltre esprime il parere previsto dal precedente articolo 4, sesto comma. La consulta e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' composta da: a) l' Assessore regionale alla sanita', che la presiede, o da persona da lui delegata; b) un rappresentante per ognuna delle tre universita' del Lazio, << La Sapienza >>, << Tor Vergata >> e della << Tuscia >>, del comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell' energia nucleare e delle energie alternative ( ENEA), del consiglio nazionale delle ricerche ( CNR) e dell' istituto superiore di sanita' da individuarsi tra le seguenti discipline: geologia, ingegneria, impiantistica, idrologia, chimica, igiene; c) un tecnico designato dall' istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; d) un tecnico delle aziende municipalizzate operanti nel settore dello smaltimento dei rifiuti, scelto dall' Assessore regionale alla sanita' su una terna di nomi designati dalle aziende stesse; e) un funzionario designato dall' Assessore regionale ai lavori pubblici; f) un funzionario designato dall' Assessore regionale all' urbanistica; g) un funzionario designato dall' Assessore regionale all' industria; h) un funzionario designato dall' Assessore regionale alla sanita', che svolge anche le funzioni di segretario; i) un rappresentante delle singole province e dei comuni interessati all' argomento in esame. I pareri della consulta sono validi se espressi dalla maggioranza dei componenti presenti alla riunione. Ai componenti della consulta estranei all' amministrazione regionale e' corrisposto il trattamento economico previsto dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 31 (Norme transitorie) Entro il termine massimo stabilito dall' articolo 33, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, gli impianti e le attrezzature esistenti nella regione per lo smaltimento dei rifiuti devono adeguarsi alle disposizioni previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e dalla deliberazione 27 luglio 1984 del comitato interministeriale di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo e successive modificazioni. L' adeguamento di cui al comma precedente e' accertato dalle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni ai sensi dei precedenti articoli 20, 21 e 22, le quali, in caso di mancato adeguamento, non possono rilasciare o rinnovare le predette autorizzazioni. Gli impianti adeguati a norma del precedente primo comma potranno essere mantenuti in funzione fino alla realizzazione di quelli previsti nel piano regionale dei rifiuti. Nelle more dell' emanazione del regolamento di cui all' articolo 19 della presente legge, le autorizzazioni per l' esercizio delle attivita' di smaltimento dei rifiuti sono concesse sulla base dei criteri della deliberazione 27 luglio 1984 del comitato interministeriale di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e successive modificazioni. Nella fase della prima attuazione della presente legge le richieste di contributo di cui al precedente articolo 13, settimo comma, devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del piano regionale dei rifiuti. Art. 32 (Abrogazione di norme regionali precedenti) Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in leggi regionali vigenti che siano incompatibili con la presente legge. Art. 33 (Disposizioni finanziarie) Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata, per il triennio 1986/ 1988 la spesa di L. 121.000 milioni. Per la concessione di contributi in capitale, per l' attuazione del piano regionale dei rifiuti, a favore di comuni o consorzi di comuni, per la costruzione di nuovi impianti o per l' ampliamento o l' ammodernamento di impianti esistenti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonche' per la costruzione di centri di raccolta o di rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi e simili, e' autorizzata per l' anno 1986 la spesa di lire 500 milioni. La suddetta spesa si iscrive nel bilancio della Regione al capitolo n. 10570 che si istituisce con la presente legge e che assume la seguente denominazione: << Contributi in capitale a favore di comuni o consorzi di comuni per la costruzione di nuovi impianti o per l' ampliamento o l' ammodernamento di impianti esistenti relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonche' per la costruzione di centri di raccolta o di rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi e simili >>. Per la concessione di contributi in capitale, per l' attuazione del piano regionale dei rifiuti, a favore di enti od imprese concessionarie per la costruzione di nuovi impianti o per l' ampliamento o l' ammodernamento di impianti esistenti per lo smaltimento dei rifiuti urbani o dei rifiuti speciali, anche tossici o nocivi, e' autorizzata per l' anno 1986 la spesa di lire 500 milioni. La suddetta spesa si iscrive nel bilancio della Regione al capitolo n. 10571 che si istituisce con la presente legge e che assume la seguente denominazione: << Contributi in capitale a favore di enti od imprese concessionarie per la costruzione di nuovi impianti o per l' ampliamento o l' ammodernamento di impianti esistenti per lo smaltimento dei rifiuti urbani o dei rifiuti speciali, anche tossici o nocivi >>. Per la concessione di contributi in capitale a favore dei comuni per l' acquisto delle attrezzature o dei macchinari di primo impianto concernente la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e' autorizzata per l' anno 1986 l' istituzione, per memoria, del capitolo n. 10572 con la seguente denominazione: << Contributi in capitale a favore di comuni per l' acquisto delle attrezzature e dei macchinari di primo impianto per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani >>. Per la concessione di contributi in capitale a favore dei comuni per la bonifica dei terreni di discariche dismesse di cui all' articolo 10 della presente legge e' autorizzata per l' anno 1986 l' istituzione, per memoria, del capitolo n. 10573 che assume la seguente denominazione: << Contributi in capitale a favore dei comuni per la bonifica di discariche dismesse di rifiuti urbani di proprieta' comunale >>. Per il rimborso a province e comuni delle spese inerenti l' esercizio delle funzioni ad essi delegate e' istituito, per memoria, nel bilancio per l' anno 1986, il capitolo n. 10574 con la seguente denominazione: << Rimborso spese a province e comuni per l' esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione per lo smaltimento dei Per la concessione di contributi ad enti od istituti per la ricerca tecnologica e la sperimentazione al fine del riutilizzo dei rifiuti e' istituito, per memoria, nel bilancio dell' anno 1986, il capitolo n. 10575 con la seguente denominazione: << Contributi a favore di enti od istituti per la ricerca tecnologica e la sperimentazione, al fine del riutilizzo dei rifiuti >>. rifiuti >>. Per la concessione dei contributi alle imprese in conto capitale per le iniziative che comporteranno una riduzione della produzione dei rifiuti industriali e' istituito, per memoria, nel bilancio 1986 il capitolo n. 19576 con la seguente denominazione: << Contributi alle imprese per le iniziative che comporteranno una riduzione di almeno il 20 per cento della produzione di rifiuti industriali >>. Alla copertura dell' onere di lire 1.000 milioni, derivante dall' attuazione della presente legge per l' anno 1986, si provvede, mediante parziale utilizzazione dello stanziamento di competenza iscritto al capitolo n. 29822 (fondo globale), elenco n. 4, lettera b). Alla quantificazione ed alla copertura della spesa per gli anni successivi si provvedera' con appositi articoli delle leggi sulle disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione e con le medesime leggi di bilancio, concernenti i relativi esercizi. Art. 34 (Dichiarazione d' urgenza) La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |