L.R. 16 Novembre 1978, n. 68 |
Norme integrative per l' accelerazione delle procedure per l' esecuzione di opere pubbliche sanitarie ed assistenziali.
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Art. 1 La Regione, in attesa dell' emanazione della legge di piano regionale organico di struttura e gestione del sistema socio - sanitario, individua gli interventi prioritari in materia sanitaria ed assistenziale. Per la realizzazione di tali opere, la vigente normativa statale e regionale viene integrata dalle seguenti disposizioni di legge. Art. 2 L' ente ospedaliero, per la realizzazione di opere socio - sanitarie, puo' avvalersi per la progettazione, o per la progettazione e l' esecuzione delle opere, dell' istituto della concessione in conformita' e con le modalita' di cui all' articolo 14, comma terzo, e all' articolo 15 della legge regionale n. 59 del 7 dicembre 1976 integrate dalle disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1977, n. 584, fermo restando che il provvedimento sull' esito della gara sara' adottato entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell' offerta. Art. 3 La concessione e' approvata dalla Giunta regionale, sentiti il comitato regionale tecnico - consultivo e le commissioni consiliari competenti in merito alla relativa convenzione. Per le sole opere previste dalla presente legge il termine di cui all' articolo 7 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978 viene ridotto a trenta giorni. Art. 4 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 1 27 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 16 novembre 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 16 novembre 1978. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |