Rendiconto generale per l' esercizio finanziario 1973 della regione Lazio.

Numero della legge: 44
Data: 2 settembre 1976
Numero BUR: 25
Data BUR: 13/09/1976

L.R. 02 Settembre 1976, n. 44
Rendiconto generale per l' esercizio finanziario 1973 della regione Lazio.




Art. 1

Le entrate tributarie, le entrate per quote di tributi statali, le entrate extratributarie, le entrate per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, le entrate per rimborso di crediti ed accensione di prestiti e per contabilita' speciali, accertate nell' esercizio finanziario 1973, per la competenza propria dell' esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in L. 81.059.597.019 delle quali furono riscosse L. 67.752.517.110 e rimangono da riscuotere L. 13.307.079.909


Art. 2

Le spese correnti, le spese in conto capitale, le spese per il rimborso di prestiti e le spese per contabilita' speciali, impegnate nell' esercizio finanziario 1973, per la competenza propria dell' esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 61.079.210.947 delle quali furono pagate L. 22.418.689.037 e rimangono da pagare L. 38.660.521.910


Art. 3

Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza dell' esercizio finanziario 1973 risulta stabilito dal rendiconto consuntivo come segue:
Entrate complessive L. 81.059.597.019
Spese complessive L. 61.079.210.947
Differenza L. 19.980.386.072
Entrate tributarie, entrate per attribuzione del gettito di tributi erariali, entrate extratributarie L. 75.690.024.057
Spese correnti L. 47.487.198.296
Differenza L. 28.202.825.761


Art. 4

I residui attivi alla chiusura dell' esercizio finanziario 1973 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo del bilancio, nella seguente somma:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell' esercizio finanziario 1972 (art. 1) L. 13.307.079.909


Art. 5

I residui passivi alla chiusura dell' esercizio finanziario 1973 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo del bilancio, nella seguente somma:
Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell' esercizio 1972 (art. 2) L. 38.660.621.910



Art. 6

L' avanzo finanziario alla chiusura dell' esercizio finanziario 1973 e' stabilito in L. 5.365.386.072 in base alle seguenti risultanze:
Differenza, di cui all' art. 3 della presente legge, tra le entrate complessive e le spese complessive di competenza dell' esercizio finanziario 1973 L. 19.980.386.072
Somma destinata al finanziamento, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, di leggi in corso di perfezionamento alla chiusura dell' esercizio finanziario 1973 L. 14.615.000.000 Differenza L. 5.365.386.072


Art. 7

E' approvato il conto di cassa reso dalla Tesoreria della regione Lazio per l' anno finanziario 1973 e se ne da discarico al tesoriere.


Art. 8

E' approvata l' eccedenza di impegni di cui al cap. 4709 del bilancio dell' esercizio finanziario 1973, in relazione alla maggiore entrata, di pari importo, accertata nel corrispondente cap. 709 del bilancio medesimo.


Art. 9

Le risultanze del rendiconto del consiglio regionale per l' anno finanziario 1973 comportano un avanzo di amministrazione di L. 573.269.057 in base alla seguente dimostrazione:
Entrate:
Somme trasferite dalla giunta regionale per l' esercizio 1973 L. 2.405.200.000
Interessi attivi maturati sui fondi giacenti in Tesoreria L. 52.062.531
Varie ed eventuali L. 160.287.989
Totale entrate L. 2.617.550.520
Spese:
Somme pagate o rimaste da pagare sulla competenza dell' esercizio 1973 L. 2.044.281.461
Avanzo di amministrazione L. 573.269.057


Art. 10

Ai sensi dell' art. 52 dello statuto della regione Lazio, l' avanzo di cui al precedente art. 6 - L. 5.365.386.072 - viene iscritto nello stato di previsione dell' entrata per l' anno finanziario 1976, alla voce << Avanzo di amministrazione >>.
L' avanzo di cui al precedente art. 9 - L. 573.269.057 - viene iscritto nello stato di previsione dell' entrata per l' anno finanziario 1976 al cap. 31002.
Per l' utilizzazione di detti avanzi, nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1976 vengono introdotte le sottoindicate variazioni in aumento:
cap. 11.02.09 che si istituisce sotto il titolo I, sezione I, rubrica 1, categoria III << Spese per l' organizzazione tecnica e l' attuazione delle elezioni regionali >>, L. 3.605.000.000;
cap. 17.27.51 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >>, L. 3.655.129;
cap. 27.27.60 << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso >>, L. 2.330.000.000.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
Data a Roma, addi' 2 settembre 1976
Il visto del commissario del Governo e' stato apposto il 1° settembre 1976.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.