Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

Numero della legge: 30
Data: 5 luglio 1994
Numero BUR: 20
Data BUR: 20/07/1994

L.R. 05 Luglio 1994, n. 30
Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale.




Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da leggi regionali o da leggi statali concernenti materie trasferite o delegate alla Regione, si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e nella presente legge.


Art. 2
(Delega)

1. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 1, sono delegate, a norma dell'art. 118 della Costituzione o subdelegate, a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni, salvo quanto disposto nei commi seguenti.

2. In materia di caccia e di pesca le funzioni di cui al comma 1 sono delegate ai presidenti delle province nel cui territorio sono commesse le violazioni.

3. Resta ferma la competenza della Regione nell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi regionali 22 settembre 1982, n. 45 e 3 aprile 1990, n. 37.


Art. 3
(Violazione di norme da parte degli enti delegati)

1. Qualora la violazione, in relazione alla quale e' applicabile la sanzione amministrativa, sia contestabile ad un ente locale delegato ai sensi dell'art. 2, gli agenti accertatori procedono nei confronti del medesimo e trasmettono il rapporto alla Regione.

2. Nel caso di cui al comma 1 le funzioni inerenti all'irrogazione della sanzione amministrativa restano di competenza del Presidente della Giunta regionale.


Art. 4
(Pagamento in misura ridotta)

1. Per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora la norma violata non preveda il minimo della sanzione, si applica il terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.


Art. 5
(Obbligo di trasmissione)

1. Gli organi addetti all'accertamento delle infrazioni amministrative di cui all'art. 1 trasmettono copia del verbale al settore contenzioso della Regione.

2. Allo stesso settore contenzioso della Regione devono essere trasmesse, a cura dell'autorita' competente all'irrogazione della sanzione, copia dell'ordinanza ingiuntiva nonché delle pronuncie definitive.


Art. 6
(Modalita' di pagamento)

1. I pagamenti delle sanzioni amministrative sono effettuati o mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Lazio, o mediante versamento diretto presso la Tesoreria della Regione.

2. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, le spese riguardanti il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative sono a carico del trasgressore.


Art. 7
(Obbligo di comunicazione dell'avvenuto pagamento)

1. Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa deve essere comprovato, a cura degli interessati, entro il termine di sessanta giorni previsto per il pagamento stesso, all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, mediante presentazione dell'attestazione del versamento all'ufficio, comando o autorita' cui appartiene il verbalizzante.

2. Analogamente deve essere comprovato, a cura dell'interessato e con le modalita' di cui al comma 1, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa all'autorita' che ha emesso l'ordinanza, entro il termine di trenta giorni, previsto per il pagamento medesimo dall'art. 18 della legge n. 689 del 1981.


Art. 8
(Schedario generale)

1. I dati per la valutazione dei precedenti dei trasgressori sono raccolti nell'apposito schedario generale istituito presso il settore contenzioso della Regione.

2. I dati di cui al comma 1 devono essere di volta in volta richiesti dai comuni e dalle province interessate nei casi in cui le norme vigenti prevedono la recidivita'.


Art. 9
(Vigilanza e direzione)

1. La Giunta regionale emana direttive per l'esercizio uniforme delle funzioni delegate, vigila sul corretto svolgimento delle stesse, promuove in caso di persistente inerzia o inosservanza delle direttive la revoca della delega previa formale diffida.

2. La Giunta regionale ripartisce annualmente tra gli enti locali di cui all'art. 2 le somme introitate a titolo di sanzioni.

3. Il riparto di cui al comma 2 e' commisurato agli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni delegate, sulla base di documentate relazioni da trasmettere, a cura dell'ente locale, alla Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le somme sono state introitate.


Art. 10
(Iscrizione nel bilancio)

1. Gli importi introitati ai sensi delle disposizioni contenute nella presente legge sono iscritti nell'apposito capitolo previsto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale con la denominazione: «Proventi delle sanzioni amministrative di competenza regionale».

2. Le somme necessarie alla copertura degli oneri sostenuti dalle amministrazioni comunali e provinciali per l'esercizio delle funzioni relative all'irrogazione di sanzioni amministrative di competenza regionale, vengono annualmente iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.


Art. 11
(Disposizione finale)

1. E' abrogata la legge regionale 15 marzo 1978, n. 6 nonché ogni altra disposizione regionale incompatibile con la presente legge.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.