Acconti al personale regionale sul trattamento economico derivante dal rinnovo contrattuale relativo al triennio 1979- 81.

Numero della legge: 56
Data: 14 giugno 1980
Numero BUR: 19
Data BUR: 10/07/1980

L.R. 14 Giugno 1980, n. 56
Acconti al personale regionale sul trattamento economico derivante dal rinnovo contrattuale relativo al triennio 1979- 81.






Art. 1

Al personale regionale sono concessi la somma contemplata al successivo articolo 2 e gli acconti di cui al successivo articolo 3 e alla tabella allegata, sul trattamento economico derivante dal contratto relativo al triennio 1979- 1981.
A contratto definito ed introdotto con legge nell' ordinamento regionale, si procede ai conguagli positivi e negativi a favore e, rispettivamente, a carico del personale.


Art. 2

Al personale regionale e' concessa, per l' anno 1979 e per una sola volta, la somma lorda di L. 120.000 pro - capite.


Art. 3

A decorrere dal 1° gennaio 1980, al personale regionale sono concessi gli aumenti lordi mensili di retribuzione previsti nella allegata tabella.


Art. 4

Le somme di cui al precedente articolo sono da computare a tutti gli effetti nel trattamento di previdenza e quiescenza.
Le somme medesime sono corrisposte in quanto competa lo stipendio e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio.


Atr. 5

Le somme e gli aumenti di retribuzione di cui alla presente legge non spettano al personale regionale destinatario delle clausole di diversi accordi nazionali di categoria aventi validita' nel triennio 1979- 1981.


Art. 6

Per l' attuazione della presente legge, e' autorizzata per l' anno finanziario 1980, la spesa di L. 4.500.000.000 che sara' iscritta in termini di competenza e di cassa in aumento degli stanziamenti del capitolo n. 25211 del bilancio di previsione regionale per l' anno medesimo.
All' onere di L. 4.500.000.000 derivante dalla suddetta autorizzazione di spesa si fara' fronte riducendo di pari importo gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo numero 28001 del bilancio di previsione regionale per l' anno 1980.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.


Atr. 7

La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



ALLEGATO 1

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: << ACCONTI AL PERSONALE REGIONALE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DERIVANTE DAL RINNOVO CONTRATTUALE RELATIVO AL TRIENNIO 1979- 1981 >>.

ATTO ALLEGATO
Tabella concernente acconti al personale regionale sul trattamento economico derivante dal rinnovo contrattuale relativo al triennio 1979- 1981, decorrenti dal 1° gennaio 1980. primo livello L. 45.000;
// secondo livello L. 45.000;
//terzo livello L. 50.000;
// quarto livello L. 50.000;
// quinto livello L. 55.000;
// sesto livello L. 55.000;
// settimo livello L. 65.000;
// ottavo livello L. 95.000.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.