Istituzione della commissione tecnico - amministrativa interassessorile di consulenza alle unita' sanitarie locali ed alla consulta socio - sanitaria regionale.

Numero della legge: 83
Data: 24 giugno 1980
Numero BUR: 21
Data BUR: 30/07/1980

L.R. 24 Giugno 1980, n. 83
Istituzione della commissione tecnico - amministrativa interassessorile di consulenza alle unita' sanitarie locali ed alla consulta socio - sanitaria regionale.






Art. 1

Ai fini della realizzazione delle strutture edilizie e relativi impianti ed attrezzature dei presidi socio - sanitari ed operativi delle unita' sanitarie locali (USL) e' costituita, nell' ambito del settore edilizia sociale di cui alla legge regionale n. 48 del 26 agosto 1978 e successive modificazioni, la commissione interassessorile per la consulenza tecnico - amministrativa alle unita' sanitarie locali (USL) stesse ed alla consulta socio - sanitaria regionale di cui all' articolo 40 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93.


Art. 2

La commissione ha il compito di:
a) esprimere parere preventivo sulle proposte di realizzazione delle strutture di cui al precedente articolo 1 in ordine all' aspetto tecnico proprio ed amministrativo, nonche' alla loro compatibilita' con le linee programmatiche del piano socio - sanitario e con gli altri piani di servizi ed infrastrutture regionali;
b) riferire alla consulta socio - sanitaria regionale sullo stato di realizzazione delle strutture edilizie e relativi impianti ed attrezzature e fornire indicazioni in merito alle eventuali varianti proposte dalle unita' sanitarie locali (USL);
c) prestare, a richiesta, consulenza tecnico - amministrativa alle unita' sanitarie locali (USL) anche in ordine alla normativa tecnica in materia, per la pratica realizzazione delle strutture edilizie e relativi impianti ed attrezzature.


Art. 3

La commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, e' cosi' composta:
a) dal coordinatore pro - tempore del settore n. 24 << edilizia sociale >> di cui alla citata legge regionale n. 48 del 1978, che la presiede;
b) da quattro funzionari direttivi, in servizio presso l' assessorato ai lavori pubblici, scelti tra i coordinatori di settore e di ufficio;
c) da due funzionari direttivi, rispettivamente in servizio presso ognuno degli assessorati igiene e sanita' ed enti locali e servizi sociali, scelti tra i coordinatori di settore e di ufficio.
I funzionari regionali di cui ai punti b) e c) sono designati su proposta degli Assessori ai lavori pubblici, sanita' ed enti locali con le modalita' di cui all' articolo 19 della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 11 e durano in carica tre anni, salvo rinnovo, sempreche' permangano nel rispettivo incarico di coordinamento.
L' incarico di segretario di detta commissione e' attribuito ad un funzionario direttivo in servizio presso l' assessorato ai lavori pubblici designato dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici. L' incarico ha la durata di tre anni ed e' rinnovabile. Si estendono in materia le disposizioni di cui all' articolo 2 della legge regionale 24 agosto 1978, n. 48 e successive modificazioni.
La commissione - che ha sede presso l' assessorato ai lavori pubblici - per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale degli uffici degli assessorati regionali competenti, nonche' di quelli degli enti locali interessati. Per la validita' delle sedute e' sufficiente la partecipazione della meta' piu' uno dei suoi componenti. I pareri sono resi a maggioranza dei presenti e, nel caso di parita', prevale il voto del presidente.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.