NORME PER L' INQUADRAMENTO NEI RUOLI REGIONALI DEL PERSONALE DEL SOPPRESSO ENTE GIOVENTU' ITALIANA TRASFERITO AI SENSI DELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1975, N. 764, NONCHE' DEL PERSONALE GIA' DIPENDENTE DAI CONSORZI PROVINCIALI PER L' ISTRUZIONE TECNICA TRASFERITO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, N. 58 E DEGLI INSEGNANTI ELEMENTARI DI RUOLO CHE ABBIANO PRESENTATO L' INSTANZA DI CUI ALL' ART.25 DELLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1975, N. 77.

Numero della legge: 65
Data: 23 dicembre 1976
Numero BUR: 36
Data BUR: 05/01/1976

L.R. 23 Dicembre 1976, n. 65
NORME PER L' INQUADRAMENTO NEI RUOLI REGIONALI DEL PERSONALE DEL SOPPRESSO ENTE GIOVENTU' ITALIANA TRASFERITO AI SENSI DELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1975, N. 764, NONCHE' DEL PERSONALE GIA' DIPENDENTE DAI CONSORZI PROVINCIALI PER L' ISTRUZIONE TECNICA TRASFERITO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, N. 58 E DEGLI INSEGNANTI ELEMENTARI DI RUOLO CHE ABBIANO PRESENTATO L' INSTANZA DI CUI ALL' ART.25 DELLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1975, N. 77.




Art. 1

E' inquadrato nei ruoli regionali:
a) il personale del soppresso ente Gioventu' italiana trasferito alla regione Lazio ai sensi dell' art. 3 della legge 18 novembre 1975, n. 764, la cui utilizzazione presso gli uffici regionali e' stata autorizzata con deliberazione n. 118 del 7 luglio 1976 del Consiglio regionale del Lazio.
L' inquadramento decorrera' agli effetti giuridici ed economici dalla data prevista dall' art. 3, comma terzo, della legge 18 novembre 1975, n. 764;
b) il personale di ruolo gia' dipendente dei consorzi provinciali per l' istruzione tecnica trasferito alla Regione ai sensi della legge regionale 9 giugno 1975, n. 58, ivi compreso il personale assunto con provvedimenti consortili ovvero commissariali successivamente al 1° aprile 1972 e sino a tutto l' anno scolastico 1974- 75, sempreche' l' assunzione sia stata effettuata per coprire vacanze nelle dotazioni organiche approvate con i regolamenti di cui all' art. 2 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 32, e purche' ancora in servizio alla data di messa in liquidazione dei consorzi.
Il personale interessato deve presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L' inquadramento decorrera' agli effetti giuridici dal 1° gennaio 1976 e a quelli economici dalla data di effettiva presa di servizio presso la regione Lazio;
c) gli insegnanti elementari di ruolo assegnati ai sensi dell' art. 3 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, alle direzioni didattiche, per servizi da svolgere presso i patronati scolastici e i consorzi provinciali dei patronati scolastici che, avvalendosi della facolta' di cui all' art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, abbiano tempestivamente presentato l' istanza prevista dall' ultima parte dell' art. 25 della legge regionale 6 settembre 1975, n. 77.
L' inquadramento decorrera' agli effetti giuridici dal 1° gennaio 1976 ed a quelli economici dalla data di effettiva assunzione in servizio presso la regione Lazio.


Art. 2

L' inquadramento avverra' con le modalita' ed i criteri stabiliti dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 41, concernente disposizioni per l' inquadramento nei ruoli organici regionali del personale trasferito dagli enti pubblici edilizi soppressi.
Eventuali modificazioni della legge predetta sono estese al personale di cui alla presente legge. Sono abrogate le disposizioni di cui all' art. 3 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 58 e all' art. 25 della legge regionale 6 settembre 1975, n. 77, nella parte in contrasto con la presente legge.


Art. 3

Alla spesa di L. 618.000.000 necessaria nel corrente anno finanziario per l' attuazione della presente legge si fara' fronte per L. 148.000.000 con la somma di pari importo prevista nella legge 9 giugno 1975, n. 58, e gia' stanziata sul cap. 11.03.01, per L. 168.000.000 con disponibilita' del predetto capitolo e per le restanti L. 302 milioni con integrazioni dello stesso cap. 11.03.01 apportando contestuale pari riduzione allo stanziamento iscritto nel cap. 17.27.51.
Il Presidente della Giunta e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con propri decreti da adottare di concerto con l' Assessore al bilancio.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1976
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 23 dicembre 1976.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.