Norme per il controllo sugli atti degli enti locali - Attuazione dell' articolo 43 dello statuto regionale.

Numero della legge: 74
Data: 20 dicembre 1978
Numero BUR: 36
Data BUR: 30/12/1978

L.R. 20 Dicembre 1978, n. 74
Norme per il controllo sugli atti degli enti locali - Attuazione dell' articolo 43 dello statuto regionale.







Art. 1
(Disposizioni generali)

La Regione esercita, nell' ambito del proprio territorio, il controllo sugli atti, compresi quelli derivanti dall' esercizio delle funzioni da essa delegate o subdelegate, delle province, dei comuni e degli altri enti locali. L' attivita' di controllo e' esercitata da un organo regionale nei modi previsti dai successivi articoli. L' organo regionale esercita, secondo le modalita' ed i limiti stabiliti dalla presente legge, le funzioni di controllo, sugli atti degli enti elencati nel successivo articolo 3, in applicazione dell' articolo 130 della Costituzione e 43 dello statuto regionale, ed in armonia con i principi costituzionali e statutari che riconoscono e promuovono le autonomie locali e che pongono, come essenziale, il rapporto partecipativo e collaborativo tra la Regione, le province, i comuni e gli altri enti locali nel quadro di uno sviluppo programmato della Regione.



TITOLO I
ARTICOLAZIONE E COMPETENZE



Art. 2
(Articolazione dell' organo di controllo)


L' organo regionale di controllo e' unico; esercita le sue funzioni in forma decentrata, secondo procedure ed orientamenti uniformi ed e' articolato in:
a) comitato regionale di controllo, con sede nel capoluogo della Regione;
b) sezioni decentrate, con sede nei capoluoghi di provincia di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, nonche' la sezione per il controllo sugli atti del comune di Roma con sede in Roma.


Art. 3
(Competenze del comitato e delle sezioni)

Il comitato regionale esercita il controllo sugli atti:
a) delle province;
b) dei consorzi ai quali partecipano le province;
c) degli altri enti locali a livello provinciale.
Ove dei consorzi di cui alla lettera b) facciano parte province appartenenti a regioni diverse, il comitato esercita il controllo se l' amministrazione consortile ha sede nel Lazio.
Le sezioni decentrate del comitato regionale esercitano, nell' ambito delle rispettive province, il controllo sugli atti:
a) dei comuni;
b) dei consorzi tra comuni;
c) delle comunita' montane;
d) delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
e) delle universita' agrarie;
f) degli altri enti locali a livello sub - provinciale;
g) degli enti ospedalieri.
Il controllo sugli atti degli enti, anche consorziati, comprese le comunita' montane, operanti in comuni appartenenti a province diverse, e' esercitato dalla sezione istituita per la provincia nella cui circoscrizione ha sede l' amministrazione dell' ente.
La sezione decentrata di cui alla seconda parte della lettera b) del precedente articolo 2, esercita il controllo sugli atti degli enti ospedalieri aventi sede nell' ambito del comune di Roma.



TITOLO II
COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO



Art. 4
(Costituzione dell' organo di controllo)

Il comitato regionale e le sezioni di controllo sono costituiti nei modi stabiliti dalle leggi della Repubblica. Per il controllo degli atti sugli enti ospedalieri l' organo di controllo e' integrato da un funzionario regionale medico in servizio presso settori operanti in materia sanitaria, ovvero da un suo sostituto, designati dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.
Il comitato e le sezioni durano in carica quanto il Consiglio regionale e vengono rinnovati entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio stesso, esercitano le loro funzioni sino all' insediamento del nuovo comitato e delle nuove sezioni decentrate.
Il comitato e le sezioni sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni.
Il Presidente della Giunta regionale provvede all' insediamento del comitato regionale e delle sezioni decentrale entro trenta giorni dalla data del decreto di nomina.



Art. 5
(Elezione del presidente)

Il comitato e le sezioni decentrate, nella seduta di insediamento, o in quella immediatamente successiva alla vacanza, eleggono a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti, il presidente tra gli esperti effettivi eletti dal Consiglio regionale. La seduta e' presieduta dall' esperto effettivo piu' anziano di eta' eletto dal Consiglio regionale.
Qualora dopo due votazioni nessuno abbia riportato la maggioranza assoluta, risulta eletto l' esperto effettivo che abbia ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti.
A parita' di voti e' eletto l' esperto effettivo piu' anziano di eta'.
I presidenti del comitato e delle sezioni durano in carica venti mesi, salvo il caso di scioglimento dell' organo, e di norma non sono rieleggibili durante la stessa legislatura regionale.
In caso di impedimento o di assenza, il presidente e' sostituito dall' esperto effettivo piu' anziano di eta'.



Art. 6
(Supplenti)

I membri supplenti hanno diritto di assistere a tutte le sedute.
In caso di assenza o impedimento, i membri effettivi sono sostituiti dal corrispondente supplente. Per la sostituzione dei componenti elettivi effettivi, e' di regola osservato il criterio della alternanza tra i supplenti eletti dal Consiglio regionale.
Il comitato e le sezioni decentrate possono collegialmente, con provvedimento motivato, decidere di convocare i membri supplenti per l' esame di questioni procedurali o di ordine generale, e di affidare anche ad essi, quando sostituiscono nella medesima seduta i membri effettivi, incarichi di relazione, al fine di un migliore e piu' sollecito svolgimento dell' attivita' di controllo.
Ai membri supplenti che intervengono alle sedute ai sensi dei precedenti secondo e terzo comma spettano le indennita' ed i rimborsi previsti dalla legge regionale che fissa la misura dell' indennita' da corrispondere ai componenti dell' organo di controllo per la partecipazione effettiva alle sedute.
I membri supplenti concorrono a formare il numero legale ed hanno voto deliberativo soltanto nel caso previsto dal secondo comma.


Art. 7
(Organizzazione dell' organo di controllo)

Il comitato regionale e le sezioni decentrate organizzano collegialmente la propria attivita'. In particolare determinano i criteri di affidamento del compito di relatore ai singoli componenti e quelli per la formazione dell' ordine del giorno; fissano il calendario dei lavori e stabiliscono le direttive per il funzionamento degli uffici.
L' ordine del giorno e' depositato presso gli uffici del collegio quarantotto ore prima della seduta. In caso di urgente necessita', i presidenti del comitato e delle sezioni possono disporre le convocazioni in giorni ed orari diversi da quelli normalmente stabiliti, mediante tempestivo avviso motivato, comunicato ai componenti almeno ventiquattro ore prima della seduta.


Art. 8
(Sedute)

Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno quattro componenti.
Le decisioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi in modo palese, salvo che riguardino atti concernenti persone adottati in seduta segreta dall' organo deliberante.
In caso di parita' prevale il voto del presidente. Ogni componente ha facolta' di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.


Art. 9
(Verbale e pubblicita' degli atti)

Il verbale delle sedute deve indicare le presenze, gli atti presi in esame, le decisioni adottate ed il relativo dispositivo, nonche' le eventuali dichiarazioni dei singoli componenti l' organo di controllo.
Il verbale che viene approvato nella seduta successiva e' redatto a cura del segretario ed e' sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Il verbale viene depositato presso gli uffici del comitato o della sezione entro tre giorni dalla seduta di approvazione.
Ogni cittadino ha diritto di prendere visione delle pronunce definitive o del verbale e di chiederne copia, ottenendone il rilascio a proprie spese non oltre quindici giorni dalla richiesta, secondo modalita' stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Nel caso la richiesta sia fatta dagli enti di cui al precedente articolo 3, nonche' dai consiglieri regionali, la copia e' rilasciata gratuitamente.
L' Ufficio di Presidenza e il Presidente della Giunta regionale hanno diritto di prendere visione e di avere copia gratuitamente degli atti del procedimento di controllo, ivi compresi quelli di carattere istruttorio, dopo l' adozione del provvedimento definitivo.


Art. 10
(Divieto di incarichi)

I membri dell' organo e delle sezioni decentrate non possono svolgere incarichi presso gli enti i cui atti sono sottoposti al controllo del comitato o della sezione di appartenenza, pena la decadenza per incompatibilita' ai sensi del successivo articolo 11.


Art. 11
(Decadenza)

I componenti del comitato o delle sezioni decentrate decadono dalla carica per cause sopravvenute di ineleggibilita' o di incompatibilita' previste dalla legge, oppure qualora non intervengano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive.
Il comitato o la sezione contesta all' interessato la causa di decadenza e ne da' immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale. Entro dieci giorni, l' interessato puo' presentare le proprie controdeduzioni.
Nel caso di incompatibilita', l' interessato deve optare, entro lo stesso termine, tra la carica di componente del comitato o della sezione e quella che costituisce causa di incompatibilita'.
Trascorso il termine di cui al precedente comma senza che siano state presentate controdeduzioni, nonche' in caso di mancata opzione, il collegio rimette gli atti al Presidente della Giunta regionale.
Il giudizio sulla causa di decadenza nonche' sulla congruita' delle controdeduzioni presentate e' rimesso al Consiglio regionale che si pronuncia al riguardo con atto assunto a maggioranza dei componenti. Il Presidente della Giunta regionale dichiara la decadenza dei componenti dell' organo di controllo, previa conforme deliberazione del Consiglio regionale, di cui al precedente comma, e la comunica ai competenti organi per le conseguenti sostituzioni.


Art. 12
(Sospensione)

I componenti dell' organo di controllo sono sospesi dalle loro funzioni nei casi e con le modalita' previsti dalla legge statale che disciplina la sospensione degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali.


Art. 13
(Dimissioni)

Le dimissioni dei componenti anche non elettivi dell' organo di controllo, sono presentate al comitato o alla sezione di appartenenza che ne da' comunicazione al Presidente della Giunta regionale.


Art. 14
(Reintegrazione)


La sostituzione dei componenti del comitato e delle sezioni cessati per qualunque causa dall' incarico, avviene nei modi e nelle forme previsti per la loro nomina.
Il Presidente della Giunta regionale promuove la sostituzione entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di vacanza dall' incarico per morte o dimissione, o dalla dichiarazione di decadenza.
Qualora si tratti di componente elettivo, la sostituzione dovra' comunque assicurare la presenza della minoranza nel collegio.


Art. 15
(Scioglimento)

Il comitato e le sezioni decentrate sono sciolti in caso di contestuali dimissioni della maggioranza dei componenti effettivi e supplenti, o per altra accertata causa che ne renda impossibile il funzionamento.
Possono altresi' essere sciolti quando venga accertata l' adozione reiterata, nell' esercizio delle loro funzioni, di provvedimenti che comportino violazioni di norme legislative o gravi inosservanze di norme regolamentari.
Le cause che possono determinare lo scioglimento del comitato o delle sezioni devono essere accertate dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previa contestazione all' organo di controllo che puo' presentare controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricezione della contestazione.
Lo scioglimento e' disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione del Consiglio regionale presa a maggioranza dei due terzi dei componenti.
Nelle more della ricostituzione dell' organo disciolto, le relative funzioni di controllo vengono svolte dal comitato, se lo scioglimento riguarda una delle sezioni decentrate.
Il controllo sugli atti degli enti ospedalieri, e' esercitato dal comitato integrato dal funzionario regionale medico di cui al secondo comma del precedente articolo 4. Se lo scioglimento riguarda il comitato, le relative funzioni sono esercitate dalla sezione istituita per la provincia nella cui circoscrizione ha sede l' amministrazione dell' ente locale. La ricostruzione e l' insediamento dell' organo di controllo sciolto, devono avvenire entro trenta giorni dalla data dello scioglimento.



TITOLO III
COORDINAMENTO E RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANI REGIONALI



Art. 16
(Coordinamento)

Ai sensi dell' articolo 43 dello statuto, l' organo regionale di controllo coordina la propria attivita' allo scopo di definire orientamenti e procedure uniformi.
L' attivita' di coordinamento si svolge attraverso riunioni collegiali periodiche dei componenti il comitato e le sezioni.
Le riunioni di coordinamento sono convocate dal comitato con preavviso non inferiore a dieci giorni, almeno due volte l' anno.
L' organo di controllo, in sede di coordinamento, stabilisce un rapporto collaborativo e di reciproco scambio di informazioni con le Commissioni consiliari e con la Giunta regionale.
A tal fine possono intervenire alle riunioni di coordinamento, componenti della Giunta regionale e delle Commissioni consiliari competenti nelle materie che formano oggetto della discussione.
Le riunioni di coordinamento sono convocate dal comitato anche a richiesta del Consiglio regionale, delle
Commissioni consiliari, della Giunta regionale o delle singole sezioni di controllo, entro venti giorni dalla richiesta.
Unitamente all' avviso di convocazione viene inviata, a cura del comitato, la documentazione relativa agli ordini del giorno.



Art. 17
(Validita' delle riunioni di coordinamento e delle relative determinazioni)

La riunione di coordinamento e' valida con la presenza della maggioranza dei componenti, sia effettivi che supplenti, dell' organo di controllo.
Le riunioni di coordinamento sono presiedute dal presidente del comitato ovvero da chi lo sostituisce ai sensi dell' ultimo comma dell' articolo 5. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del comitato che redige il verbale della riunione.



Art. 18
(Relazione annuale)

L' organo di controllo presenta annualmente sull' attivita' svolta una relazione che in caso di approvazione a maggioranza, deve contenere le eventuali osservazioni dei membri dissenzienti.
La relazione deve fornire tutti gli elementi utili ad una valutazione dell' attivita' dell' organo di controllo e deve indicare, in particolare, gli orientamenti assunti in sede di coordinamento ed i dati statistici relativi agli atti esaminati ed alle decisioni adottate.
La relazione deve inoltre segnalare le eventuali situazioni di difficolta' riscontrate nell' attivita' degli enti locali e nell' attivita' stessa del controllo.
La relazione e' trasmessa entro il mese di febbraio di ogni anno ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale.
La Giunta regionale formula al Consiglio regionale le proprie osservazioni sulla relazione e provvede per la immediata pubblicazione della relazione stessa nel supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione.


Art. 19
(Conferenza annuale e poteri del Consiglio regionale)

Al fine di rendere l' esercizio dell' attivita' di controllo sempre meglio rispondente alle esigenze delle autonomie
locali e della programmazione nonche' ai principi di partecipazione fissati nello statuto, il Presidente del Consiglio regionale, entro il mese di aprile di ogni anno, convoca una conferenza generale sul controllo.
Alla conferenza, presieduta dal Presidente del Consiglio regionale, partecipano i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale, i membri dell' organo di controllo, i rappresentanti delle associazioni regionali degli enti locali, delle organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori dipendenti, delle organizzazioni regionali di categoria degli imprenditori e dei lavoratori autonomi.
Nel corso della conferenza sono discussi le questioni emerse dalla relazione annuale dell' organo di controllo e gli argomenti che i partecipanti possono proporre per l' inserimento all' ordine del giorno.


Art. 20
(Informazione)

Il comitato e le sezioni decentrate provvedono, peraltro, a fornire alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale mediante relazioni quadrimestrali, analitiche informazioni su:
a) il numero delle sedute del collegio;
b) il numero degli atti ricevuti, suddivisi per categorie di enti controllati;
c) il numero degli atti annullati, suddivisi per enti deliberanti, argomenti e motivi di annullamento;
d) il numero degli atti rinviati con richiesta di riesame, con l' indicazione sintetica dei motivi del rinvio e l' indicazione di quanti siano stati integralmente riadottati;
e) il numero e l' esito degli atti per i quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio;
f) il numero degli atti sottoposti al controllo di merito;
g) il numero delle udienze effettuate con gli amministratori.



TITOLO IV
CONTROLLO



Art. 21
(Atti soggetti al controllo di legittimita')

Il comitato e le sezioni decentrate esercitano il controllo di legittimita' sugli atti degli enti indicati nell' articolo 3 della presente legge, eccettuati gli atti di mera esecuzione di provvedimenti gia' adottati e perfezionati ai sensi di legge nonche' quelli privi di carattere dispositivo. Gli atti delle amministrazioni ospedaliere soggetti a controllo sono quelli indicati nell' articolo 36 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 modificato dall' articolo 19 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.
Gli atti degli enti ospedalieri soggetti a controllo, nonche' quelli relativi alla nomina, elezione e rielezione degli amministratori, sono pubblicati per copia, entro otto giorni dalla loro data, nell' albo dell' ente, per dieci giorni consecutivi. Ogni ente ospedaliero deve avere un albo pretorio in luogo accessibile al pubblico per le pubblicazioni che la legge prescrive. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi facilmente per intero.
Entro lo stesso termine previsto per la pubblicazione deve essere rimesso all' organo di controllo un elenco in triplice copia contenente la data e il numero di registro, l' oggetto iscritto all' ordine del giorno, la trascrizione del dispositivo dell' atto adottato e la certificazione dell' avvenuta pubblicazione.
L' organo di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione dell' elenco di cui al comma precedente, richiede all' ente ospedaliero copia degli atti sui quali il collegio ritiene di dover esercitare il controllo ai sensi dell' articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.


Art. 22
(Atti soggetti al controllo di merito)

Il controllo di merito e' esercitato dal comitato e dalle sezioni decentrate sulle deliberazioni degli enti indicati nell' articolo 3, solo nei casi e nei modi espressamente previsti dalla legge.
Nell' esercizio del controllo di merito, il comitato regionale e le sezioni decentrate si ispirano a criteri rispondenti all' interesse pubblico generale, agli obiettivi fissati negli atti di programmazione nazionale e regionale nonche' alle direttive e criteri di massima determinati, in conformita' delle vigenti disposizioni di legge, dal Consiglio regionale.


Art. 23
(Ricezione degli atti)

Gli atti soggetti al controllo vengono fatti pervenire al comitato o alle sezioni competenti in duplice copia autenticata, unitamente ad un elenco, in triplice copia, indicante gli estremi e l' oggetto degli atti stessi. Una copia dell' elenco viene restituita all' ente interessato previa apposizione del timbro comprovante la data di effettiva ricezione degli atti. L' elenco e' immediatamente messo a disposizione dei componenti dell' organo di controllo. Analoga procedura viene seguita per la ricezione della documentazione integrativa eventualmente richiesta dall' organo di controllo agli enti interessati.


Art. 24
(Termini per l' esercizio del controllo)

Il controllo e' esercitato nei termini di cui agli articoli 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Il termine del controllo puo' essere interrotto per non piu' di una volta qualora l' organo di controllo ritenga dover richiedere all' ente interessato chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.
L' eventuale controllo di merito viene esercitato contestualmente al controllo di legittimita', nei termini di cui al presente articolo.


Art. 25
(Esercizio del controllo)

Nell' esercizio del controllo di legittimita', il comitato e le sezioni pronunciano l' annullamento degli atti illegittimi, con ordinanza motivata, in relazione ai vizi riscontrati.
Il controllo di merito e' esercitato nella forma della richiesta di riesame delle deliberazioni, rivolta agli enti interessati con ordinanza motivata.
Qualora l' atto soggetto al controllo di merito contenga vizi di legittimita', l' organo di controllo lo annulla segnalando altresi' gli eventuali rilievi di merito.
Nel caso di richiesta di riesame, ove l' ente, a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale o provinciale, oppure, per gli altri enti locali, del competente organo deliberativo, confermi la deliberazione senza modifiche o accolga integralmente oppure parzialmente i rilievi formulati dall' organo di controllo, l' atto diviene esecutivo dopo la pubblicazione per quindici giorni e l' invio da effettuarsi, entro otto giorni dalla sua adozione, all' organo di controllo. Le deliberazioni di totale o parziale modifica in conformita' dei rilievi dell' organo di controllo nonche' quelle confermative sono soggette al solo controllo di legittimita'.
La richiesta di chiarimenti e di elementi integrativi di giudizio e' disposta con ordinanza motivata. Qualora l' atto soggetto al controllo presenti errori od omissioni materiali, il collegio, su proposta del relatore, puo' invitare l' ente interessato a regolarizzare l' atto in tempo utile per l' esercizio del controllo. Se l' ente non provvede ad eliminare gli errori o le omissioni riscontrate, entro il termine previsto dalla legge per l' esercizio del controllo, il comitato o la sezione decidono sulla base degli atti e della documentazione trasmessi e pervenuti agli uffici.


Art. 26
(Comunicazione delle decisioni dell' organo di controllo)

Le decisioni dell' organo di controllo che annullano o rinviano per il riesame l' atto controllato, oppure che richiedono chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, devono essere comunicate, anche a mezzo di telegramma o fonogramma, all' ente interessato entro il giorno successivo a quello della loro adozione, comunque non oltre il giorno successivo alla scadenza dei termini previsti dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62.
La comunicazione deve contenere il testo del dispositivo di annullamento o di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio o di rinvio per il riesame.
Il provvedimento comprensivo di dispositivo e motivazione deve essere depositato in segreteria in duplice copia entro cinque giorni dalla decisione ed inviato all' ente interessato entro dieci giorni dall' adozione.
Qualora i termini previsti nei commi precedenti non vengano osservati, i provvedimenti dell' organo di controllo diventano inefficaci e gli atti soggetti a controllo acquistano definitiva esecutivita'.


Art. 27
(Esecutivita' degli atti)

Gli atti diventano esecutivi:
a) quando l' organo di controllo, entro i termini di cui all' articolo 24 della presente legge, non ha riscontrato vizi di legittimita', o formulato osservazioni di merito;
b) quando nei termini predetti, non sia stato disposto l' annullamento o il rinvio per riesame;
c) quando per gli atti degli enti ospedalieri non sia stata richiesta copia ai sensi dell' ultimo comma dell' articolo 21.
Per i contratti, il visto di esecutivita' si considera apposto contestualmente all' esame senza rilievi da parte dell' organo di controllo, della delibera di approvazione del verbale di aggiudicazione, e/ o dello schema di contratto.


Art. 28
(Decisioni dell' organo di controllo e loro pubblicazione)
L' organo di controllo, nell' esercizio del controllo di legittimita' e di merito adotta i seguenti provvedimenti:
a) ordinanza motivata di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio;
b) ordinanza motivata di annullamento per vizi di legittimita';
c) richiesta di riesame a seguito di osservazioni di merito.
Qualora non si riscontri alcun vizio o motivi di osservazione, va messo a verbale che l' atto e' stato sottoposto a controllo senza rilievi.
Nessun altro provvedimento puo' essere adottato dall' organo, nell' esercizio del controllo di legittimita' e di merito.
Le ordinanze di annullamento o di rinvio per riesame, pubblicate per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono pubblicate dall' ente destinatario per la durata di cinque giorni a decorrere dalla data di ricezione.


Art. 29
(Partecipazione degli enti locali)

Il comitato e le sezioni possono invitare, con debito preavviso, alle proprie sedute i rappresentanti dell' ente locale interessato, perche' forniscano chiarimenti sull' atto sottoposto a controllo.
I rappresentanti dell' ente locale interessato devono essere sentiti quando ne facciano richiesta al collegio. Analogamente devono essere sentiti, a loro richiesta, anche i componenti dei rispettivi consigli. Gli amministratori possono farsi assistere dai tecnici degli uffici dell' ente.
Di dette audizioni deve essere fatta menzione nel verbale dell' adunanza.


Art. 30
(Controllo sostitutivo)

I controlli sostitutivi per il compimento di atti obbligatori sono esercitati dal comitato o dalle sezioni decentrate, d' ufficio o su richiesta dei soggetti interessati.
Il comitato o la sezione competente, valutate le circostanze, invita l' ente a provvedere, fissando un congruo termine, e informa contestualmente la Giunta regionale.
Decorso inutilmente il termine fissato, il comitato di controllo o la sezione competente nomina tra i dipendenti regionali di qualifica funzionale non inferiore a collaboratore un commissario con l' incarico di adottare l' atto.
Il controllo sostitutivo sugli atti sottoposti ad approvazione degli organi di amministrazione attiva della Regione e' esercitato dalla Giunta regionale in conformita' delle norme che disciplinano le singole materie; sono altresi' esercitati dalla Giunta regionale i compiti ispettivi propri del potere di vigilanza e tutela attribuito dalla legge statale alla Regione.


Art. 31
(Pareri tecnici)

Nell' esercizio dell' attivita' di controllo, il comitato e le sezioni decentrate possono chiedere pareri tecnici ad organi ed uffici centrali o periferici dello Stato o della Regione, purche' la richiesta non costituisca motivo di sospensione dell' esecutivita' dell' atto e non pregiudichi l' osservanza dei termini di cui all' articolo 24.



TITOLO V
PERSONALE E UFFICI



Art. 32
(Uffici)

Il comitato e le sezioni si avvalgono, per l' espletamento dell' attivita' istituzionale, di uffici costituiti nei modi previsti dalla legge regionale sull' ordinamento degli uffici.
Fermo restando il rapporto organico con l' amministrazione regionale, per gli affari riguardanti l' attivita' di controllo il personale e' alle dipendenze funzionali del comitato e delle sezioni cui e' destinato.
Il funzionamento degli uffici deve garantire l' uniformita', l' obiettivita' e la tempestivita' di informazione al collegio in ordine alla istruttoria degli atti da sottoporre all' esame dell' organo stesso.



Art. 33
(Segretario)

Il Presidente della Giunta regionale, in conformita' alla legge regionale sull' ordinamento degli uffici nomina con proprio decreto i funzionari regionali che esercitano le funzioni di segretario del comitato e di ciascuna delle sezioni decentrate, nonche' i loro sostituti per i casi di assenza o impedimento.
Il segretario assiste alle sedute del collegio, ne redige e sottoscrive il processo verbale e provvede all' invio degli avvisi di convocazione. Il segretario cura inoltre la ricezione degli atti deliberativi degli enti locali e la comunicazione agli enti medesimi, nonche' al Bollettino Ufficiale della Regione, delle decisioni di cui al primo comma dell' articolo 26.


Art. 34

(Incompatibilita' del personale)

I dipendenti regionali che sono componenti dei consigli degli enti di cui all' articolo 3 non possono essere assegnati al comitato o alla sezione che esercita il controllo sugli atti dell' ente di cui sono consiglieri.


Art. 35
(Archiviazione)

Gli uffici del comitato e delle sezioni provvedono alla conservazione dei propri atti e di quelli sottoposti a controllo relativi ai bilanci e ai regolamenti. Gli altri atti sottoposti a controllo sono conservati per tre anni.



TITOLO VI
NORME TRANSITORIE FINALI



Art. 36
(Costituzione in giudizio)

Il comitato o le sezioni decentrate trasmettono tempestivamente al Presidente della Giunta regionale gli atti relativi ai provvedimenti di controllo impugnati con ricorso giurisdizionale e forniscono ogni altro elemento utile al giudizio.
La Giunta regionale delibera l' eventuale costituzione in giudizio.


Art. 37
(Rinvio dell' alternanza delle funzioni di Presidente)

Le disposizioni di cui al quarto comma dell' articolo 5, si applicano a partire dalla prossima legislatura.


Art. 38
(Trasferimento delle competenze di controllo sugli atti degli enti ospedalieri)

Gli atti degli enti ospedalieri che alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorche' adottati prima di tale data, non siano stati ancora inviati al comitato per il previsto controllo, sono trasmessi alla sezione competente con le modalita' di cui al precedente articolo 21.
Il controllo sugli atti che si trovano in corso di esame presso il comitato e le sezioni decentrate alla data di entrata in vigore della presente legge, e' esercitato dagli organi stessi con l' intervento del medico provinciale.
Gli elementi integrativi di giudizio relativi ad atti che alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati richiesti ai sensi dell' articolo 12 del regolamento provvisorio approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 7 marzo 1973, n. 187, sono trasmessi dagli enti ospedalieri direttamente al comitato precedentemente competente che ne curera' l' immediata trasmissione, unitamente a tutta la documentazione relativa alla delibera esistente agli atti dell' ufficio, alla sezione competente ai sensi della presente legge.
Dalla data di ricezione della suddetta documentazione decorreranno i termini previsti dalla presente legge per l' esercizio del controllo.



Art. 39

Sono abrogati il regolamento provvisorio per il funzionamento del comitato e delle sezioni decentrate approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 7 marzo 1973, n. 187, nonche' le leggi regionali 2 settembre 1974, n. 44 e 12 giugno 1975, n. 70.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 20 dicembre 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 16 dicembre 1978.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.