Interventi per la tutela ed il miglioramento del patrimonio di edilizia scolastica.

Numero della legge: 18
Data: 17 aprile 1978
Numero BUR: 12
Data BUR: 29/04/1978

L.R. 17 Aprile 1978, n. 18
Interventi per la tutela ed il miglioramento del patrimonio di edilizia scolastica.





Titolo I

FINANZIAMENTO ED EROGAZIONE DEI FONDI



Art. 1
(Individuazione e modalita' degli interventi )

La Regione, per garantire il regolare e sicuro svolgimento dell' attivita' didattica, promuove la tutela ed il miglioramento del patrimonio di edilizia scolastica; a tal fine concede ai comuni il finanziamento in conto capitale e nella misura del 100 per cento della somma necessaria a far fronte:
a) alla esecuzione dei lavori indifferibili per esigenze di igiene e sicurezza ove ricorrano situazioni di pericolo che possono compromettere l' incolumita' pubblica ed incidere sul regolare andamento dell' attivita' didattica;
b) alla realizzazione delle opere di sistemazione, riattamento e ristrutturazione di edifici esistenti di proprieta' dei comuni.
I benefici di cui alla lettera a) del presente articolo sono estesi anche ai lavori necessari ad ovviare a situazioni di pericolosita' derivanti da eventi imprevedibili; in tal caso l' intervento regionale e' disposto in alternativa alle provvidenze dell' art. 26 della legge 28 luglio 1967, n. 641, richiamato dall' art. 8 della legge 5 agosto 1975, n. 412.


Art. 2
(Interventi urgenti)

I comuni, in relazione agli interventi di cui alla lettera a) del precedente art. 1, trasmettono idonea documentazione comprovante i lavori da eseguire.
La Giunta regionale, su proposta dell' assessore ai lavori pubblici, concede, nei limiti della disponibilita' di bilancio, il finanziamento ed impegna la relativa spesa.


Art. 3
(Miglioramento delle strutture edilizie )

Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1974, n. 14, concernente: << Finanziamento per l' edilizia scolastica minore >> e successive.
Le domande di contributo, volte al miglioramento delle strutture di edilizia scolastica (art. 1, lettera b), deliberate dalla giunta comunale, debbono pervenire all' assessorato ai lavori pubblici della Regione Lazio entro il mese di febbraio di ogni anno.
In sede di prima applicazione, il termine di cui al comma precedente e' fissato in sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Tenendo conto delle richieste dei comuni, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, procede alla ripartizione per territorio provinciale dei fondi disponibili.
Il Presidente della Giunta regionale concede il finanziamento, sulla base di perizia dei lavori da eseguire, con priorita' per le opere di edilizia scolastica a servizio delle campagne e delle zone montane.
Il diritto al finanziamento si estingue se i lavori non sono iniziati nei sei mesi successivi alla data di comunicazione del decreto di concessione del finanziamento.
Il Presidente della Giunta regionale puo' concedere una proroga non superiore a sei mesi, su motivata richiesta dellhente interessato.


Art. 4

(Norme di attuazione)

Per quanto non in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli precedenti, ai lavori finanziati ai sensi della presente legge si applicano le norme della legge regionale 17 agosto 1974, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni.


Art. 5
(Finanziamento degli interventi )

Per le finalita' di cui alle lettere a) e b) dell' art. 1 della presente legge, sono autorizzate per l' anno finanziario 1978, rispettivamente, la spesa di L. 700 milioni e la spesa di L. 2.300 milioni.


Art. 6
(Copertura finanziaria)

All' onere di complessive L. 3.000 milioni, derivante dalle autorizzazioni di spesa previste nel precedente art. 5, si fara' fronte mediante utilizzazione di una corrispondente quota dell' apposito fondo globale iscritto nel bilancio di previsione regionale per l' anno finanziario 1978.



Art. 7
(Variazioni al bilancio di previsione regionale)

In dipendenza di quanto disposto dagli articoli 5 e 6 della presente legge, nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1978, saranno introdotte le seguenti variazioni:
In aumento:
Cap. 420254 - (di nuova istituzione) << Interventi per lavori inderogabili di edilizia scolastica ove ricorrano situazioni di pericolo >>:
competenza L. 700.000.000
cassa L. 350.000.000
Cap. 420255 - (di nuova istituzione) << Interventi per la tutela ed il miglioramento del patrimonio di edilizia
scolastica >>:
competenza L. 2.300.000.000
cassa L. 1.150.000.000
In diminuzione:
Cap. 420299 - << Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi >>:
competenza L. 3.000.000.000
cassa L. 1.500.000.000
Le suindicate variazioni in aumento ed in diminuzione alle previsioni di spesa per l' anno finanziario 1978, limitatamente agli stanziamenti di competenza, saranno riportate nell' area progettuale << cultura - scuola, edilizia scolastica >>, codice n. 0700, del bilancio pluriennale 1978- 1981.
Ai sensi del quarto comma dell' art. 6 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, per gli esercizi successivi l' entita' della relativa spesa verra' determinata con legge di bilancio.




Titolo II
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento ai sensi delle leggi 25 marzo 1977, n. 13 e 12 luglio 1977, n. 27



Art. 8
(Autorizzazione alla riapertura dei termini)

E' autorizzata la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento ai sensi della legge 25 marzo 1977, n. 13, concernente: << Intervento regionale urgente per il completamento dei programmi statali in materia di edilizia scolastica >> e della legge regionale 12 luglio 1977, n. 27, concernente: << Finanziamento regionale per lavori ancora da appaltare, relativi ad opere di edilizia scolastica comprese in programmi statali >>.


Art. 9
(Modalita' per la presentazione delle domande )


Le domande di cui all' articolo precedente debbono essere presentate dagli enti obbligati al competente assessorato ai lavori pubblici della Regione Lazio entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Le domande, gia' acquisite anche fuori termine, volte ad ottenere il finanziamento di opere non incluse nei programmi di cui alle leggi n. 13/ 1977 e n. 27/ 1977 saranno riesaminate in sede di formulazione dei programmi da finanziare con i fondi disponibili per il 1978.
Gli enti obbligati, che intendono apportare variazioni alla entita' del finanziamento richiesto possono inoltrare entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, nuova motivata istanza.


Art. 10
(Eventuali nuove riaperture dei termini )

L' assessore ai lavori pubblici della Regione Lazio e' autorizzato a riaprire i termini per la presentazione delle domande di finanziamento ai sensi delle leggi 25 marzo 1977, n. 13 e 12 luglio 1977, n. 27, ove le leggi stesse siano ulteriormente rifinanziate.


Art. 11
(Dichiarazione d' urgenza)

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31, sesto comma, dello statuto della Regione ed entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 17 aprile 1978
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 14 aprile 1978.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.